«Giungemmo al fine. Oh! Sacro araldo squilla!». Anche senza scomodare i versi dell’Alexandros di Giovanni Pascoli, la Camera dei deputati, lo scorso 19 ottobre, ha approvato in via definitiva il “collegato lavoro” ormai alla settima lettura. Il provvedimento era stato oggetto di un messaggio di rinvio alle Camere, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, da parte del Presidente della Repubblica.
Per quanto riguarda il principale casus belli ovvero l’articolo 31, recante norme sull’arbitrato secondo equità nelle controversie di lavoro, il messaggio presidenziale, pur ritenendo apprezzabile un indirizzo normativo teso all’introduzione di strumenti arbitrali (compresi quelli che introducono la possibilità di un giudizio secondo equità) volti a prevenire e accelerare la risoluzione delle controversie, evidenziava tuttavia la necessità di definire, in via legislativa, meccanismi meglio idonei ad accertare l’effettiva volontà compromissoria delle parti, con riguardo al contratto individuale, e a tutelare il lavoratore, soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, il messaggio metteva in luce che la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale “secondo equità” non poteva in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque indisponibili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego, tale possibilità andava altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Governo e la maggioranza ritenevano che spettasse alla contrattazione collettiva definire un quadro adeguato di garanzie (della cui necessità nessuno ha mai dubitato), tanto che il ministro Maurizio Sacconi volle prendere l’iniziativa di promuovere la sottoscrizione a opera delle parti sociali di un avviso comune che escludesse, nel contesto delle intese negoziali, la materia della risoluzione del rapporto di lavoro dal ricorso a procedure stragiudiziali. Nel suo messaggio il Capo dello Stato ha ritenuto indispensabile, invece, un ampliamento del perimetro delle garanzie presidiate dal precetto legislativo.
La maggioranza e il Governo si sono adeguati, seguendo quelle autorevoli indicazioni, secondo le quali era «la fase della costituzione del rapporto… il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro». Questa preoccupazione, riferita al momento dell’assunzione, era ripetuta più volte nel testo del massaggio.
Così, si è scelto di “blindare” la clausola compromissoria che interviene al momento dell’assunzione. Tale clausola, ai sensi dell’articolo 808 cpc, recita: «Le parti, nel contratto che stipulano o in atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri…». È chiaro, allora, che si tratta di un impegno che le parti assumono per il futuro e per tutte le controversie nascenti. Non avrebbe senso sommare due adempimenti: sottoscrivere liberamente una clausola compromissoria all’atto della stipula del contratto e decidere, poi, tutte le volte in cui insorga una controversia, se adire il giudice togato o il collegio arbitrale.
Era questa la posizione del Pd. In tal modo, attraverso un sovraccarico di burocrazia, si sarebbe in pratica precluso il ricorso all’arbitrato pur dichiarando di condividerne, come fanno talune forze di opposizione, l’introduzione nel sistema delle relazioni industriali. Uno strumento facilitatore del “rendere giustizia” al lavoratore non poteva trasformarsi in un pellegrinaggio davanti alle commissioni e agli organi di certificazione.
È il caso di richiamare, in sintesi, il contesto di garanzie di cui è circondata l’introduzione dell’arbitrato. Premesso che l’articolo 31 mette in campo una serie molto ampia di opzioni per quanto riguarda le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro e che l’arbitrato irrituale secondo equità, di cui ai commi 10 e 11 è solo una di queste, va ricordato, in proposito, quanto segue:
A) le clausole compromissorie nel contratto individuale possono essere pattuite solo laddove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Ed è tanto importante e costitutiva la definizione di un ambito negoziale di riferimento che è addirittura stabilita una procedura, conforme alle osservazioni del messaggio presidenziale, attraverso cui il ministro del lavoro e delle politiche sociali può intervenire in caso d’inerzia dei soggetti collettivi;
B) le parti devono recarsi davanti alle commissioni di certificazione le quali sono tenute ad accertare l’esistenza di un’effettiva volontà; le parti stesse possono farsi assistere da un legale di propria fiducia o da un rappresentante sindacale;
C) prima di poter sottoscrivere le clausole deve essere esaurito il periodo di prova o comunque devono essere trascorsi almeno 30 giorni dalla stipula del contratto;
D) il collegio è un soggetto terzo, che giudica secondo equità, ma che è chiamato ad attenersi comunque non solo ai principi generali del diritto, ma anche a quelli specifici della materia del lavoro ancorché derivanti da obblighi comunitari.
L’opposizione (è stata diversa la linea di condotta dell’Udc in Commissione e in Aula) sosteneva che queste non sarebbero state garanzie sufficienti e si faceva forza di un infortunio della maggioranza in una precedente lettura alla Camera, per ribadire l’esigenza che, nonostante il gran daffare all’atto dell’assunzione, le parti sarebbero dovute tornare davanti alle commissioni di certificazione – ogni volta che insorgesse una controversia – per confermare la volontà di comporla o meno per arbitri.
Così, al Senato era stato in primo luogo stabilito, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro dovesse essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e avrebbe avuto a oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro; inoltre, era stato richiamato anche l’articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.
Ma se fosse vero che i datori di lavoro italiani sono pronti a prevaricare il lavoratore come parte debole del rapporto, costringendolo, contro la sua volontà, a rinunciare al suo giudice naturale e a sottoscrivere la clausola compromissoria, non potrebbero gli stessi datori – anche in assenza di una clausola compromissoria – obbligare, con la medesima pervicacia, il malcapitato a scegliere, sempre controvoglia, di affidarsi all’arbitrato volta per volta?
Del resto, sappiamo quanto sia eccezionale che, in vigenza del rapporto di lavoro, dei dipendenti privati citino in giudizio il loro datore. Oggi le controversie giudiziarie si svolgono tutte a conclusione del rapporto di lavoro. Non sarebbe così, probabilmente, se fosse operante un moderno e agile sistema di composizione stragiudiziale.