Il tema delle pensioni si iscrive nel promemoria delle speranze deluse di questo scorcio di legislatura. Eppure il Governo è intervenuto più volte in materia di pensioni, a partire dall’abolizione completa delle norme in materia di cumulo tra pensione e altri redditi. A puro scopo di compilare l’inventario, prima di chiudere bottega, ricordiamo, in sintesi, il complesso delle misure attuate, convinti che ne sarà valutata l’importanza nello stesso tempo in cui si evidenzia anche il loro principale limite: si è trattato di interventi assunti nel quadro di più ampie manovre finanziarie e non di un disegno organico che avrebbe potuto consentire l’introduzione di misure innovative a compensazione delle modifiche improntate a un necessario maggior rigore.



Norme di carattere straordinario ai fini di un contributo al risanamento del bilancio:

Adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita: le regole previgenti (che torneranno a valere dal 2014) prevedevano una copertura pari al 100% dell’indice Istat fino all’importo corrispondente a tre volte il minimo Inps (nel 2011, fino a 18.270 euro lordi annui). Nella quota compresa fra tre e cinque volte (30.440 euro lordi annui) la copertura era pari al 90% mentre per le fasce superiori operava un’indicizzazione del 75%.



Ora, limitatamente agli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica è stata così ridisegnata: a) fino a cinque volte il minimo restano in vigore le regole precedenti; b) per i trattamenti superiori a cinque volte non è concessa la perequazione automatica, fatta salva e in misura del 70% del costo della vita, la quota fino a tre volte il minimo. In sostanza, per le pensioni di importo medio e medio-basso (fino a 30.440 euro lordi annui) non sono previste variazioni, mentre anche per i trattamenti più elevati, che non percepiranno la perequazione nei prossimi due anni, sarà comunque adottata – fino a tre volte il minimo – una copertura al 70%.



Contributo di solidarietà: dal prossimo 1° agosto fino a tutto il 2014 sulla quota di pensione eccedente i 90.000 euro lordi l’anno e fino a 150.000 euro sarà applicato un contributo di solidarietà del 5% che salirà al 10% sulla quota eccedente i 150.000 euro. Si tenga conto che, su queste pensioni, opererà anche la riduzione della perequazione automatica.

Norme di carattere strutturale:

Allineamento dell’età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni con quella dei lavoratori: l’input è venuto dall’Unione europea, che considera discriminazioni di genere quanto da noi, in molti ambienti, viene considerato un fondamentale diritto; ma dal 2012 le donne andranno in quiescenza a 65 anni.

Interventi riguardanti il posticipo del pensionamento: a) l’aggancio automatico all’attesa di vita, rilevata dall’Istat, dell’età pensionabile prevista per le diverse tipologie di pensione, già in vigore dal 2015, viene anticipato al 2013, determinando un incremento del requisito anagrafico di 3-4 mesi a ogni cadenza triennale. Nel testo iniziale del decreto l’anticipo era fissato al 2014; b) i requisiti derivanti dall’aggancio automatico all’aspettativa di vita saranno ulteriormente incrementati quando, dal 2014 al 2026, andrà a regime l’allineamento a 65 anni dell’età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato, ora di 60 anni; c) Le decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità (le cosiddette “finestre”: 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi, introdotte sulla base di un criterio che prende a riferimento la specifica maturazione del diritto da parte del singolo soggetto interessato) conseguiti in ragione dell’anzianità contributiva (40 anni) a prescindere dall’età anagrafica, sono posticipate di un mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012, due mesi e tre mesi per quelli che lo maturano rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Le medesime decorrenze sono state applicate anche nel settore della scuola che all’inizio era rimasto escluso. In generale va ricordato che il meccanismo delle “finestre” è stato introdotto, per i trattamenti di anzianità, dalla riforma Dini del 1995 e che è stato esteso anche alla vecchiaia dal Governo Prodi nella precedente legislatura, per cui i nuovi limiti comportano, nei fatti, un incremento del periodo di attesa della pensione, limitato a qualche mese.

Sempre in attuazione di una norma di delega contenuta nel “Collegato lavoro” è giunta a conclusione la questione della tutela previdenziale dei lavoratori adibiti a mansioni usuranti, in chiave di effettiva continuità di quanto predisposto e non realizzato nella precedente legislatura in conseguenza dello scioglimento delle Camere. Tale normativa era attesa da circa vent’anni. È toccato proprio all’attuale – tanto criticato – esecutivo di venirne finalmente a capo. Ad avvalersi del bonus di tre anni di anticipo non saranno soltanto gli addetti alla catena di montaggio, ma anche i lavoratori “notturni” (per un numero di giornate comprese tra 64 e 78 l’anno), gli autisti di mezzi di trasporto pubblico pesanti e soprattutto i lavoratori occupati in attività di particolare disagio (in serre, in celle frigorifere, in gallerie, ecc.). Le attività usuranti devono essere effettivamente svolte durante sette degli ultimi dieci anni attivi (compreso l’ultimo) fino a tutto il 2017, per metà del periodo lavorativo a partire dal 2018. L’onere annuo dell’operazione è di circa 350 milioni.

Molto importante una legge di iniziativa parlamentare, sostenuta dal Governo, (primo firmatario l’on. Lo Presti) per dare un profilo di adeguatezza ai trattamenti delle casse dei liberi professionisti.

Infine, merita un cenno il significativo riordino degli enti previdenziali, sia per quanto riguarda la governance (la soppressione dei consigli di amministrazione), sia, soprattutto, la concentrazione in tre grandi enti (Inps, Inail e Inpdap) di almeno sei enti minori.