Buone notizie dal Senato per quanto riguarda il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Giovedì sono stati depositati gli emendamenti dei relatori (Maurizio Castro del Pdl e Tiziano Treu del Pd) insieme a quelli del Governo. I primi correggono soprattutto le norme concernenti i rapporti flessibili in entrata; i secondi aggiustano qualche aspetto marginale relativo alla revisione della disciplina del licenziamento individuale, ma riscrivono, praticamente, le norme in tema di politiche attive del lavoro che, nel testo iniziale, trattavano l’argomento in termini eccessivamente generici e rituali.

Il testo sarà votato, questa settimana, in Commissione referente poi andrà in Aula e di seguito alla Camera nell’ultima settimana di maggio. Se approvato (entro giugno) con queste modifiche (alla Camera il ddl arriverà blindato) la riforma risulterà sicuramente più equilibrata, soprattutto perché saranno in parte superate quelle pregiudiziali sui rapporti flessibili (lavoro a termine, intermittente, partite Iva, apprendistato e collaborazioni) che avrebbero complicato la vita delle aziende, scoraggiandone – in una fase di grave recessione – le assunzioni.

Gli emendamenti non si sottraggono all’esigenza di contrastare gli abusi, ma non esitano a superare un’impostazione manichea e punitiva che aveva raccolto le critiche di tutto il mondo delle imprese. È importante che, tramite la mediazione di relatori certamente competenti e autorevoli, i partiti dell’attuale “strana” maggioranza siano stati in grado di pervenire a posizioni comuni in materia di lavoro, superando culture, ideologie e visioni fortemente differenziate. È un passo avanti nella direzione giusta, anche perché il Pdl e il Pd sono riusciti a ribadire il ruolo del Parlamento, nonostante i vincoli posti da un Governo decisionista e da parti sociali con pretese egemoniche.

Questa vicenda è stata fino a oggi una sorta di “commedia degli equivoci”. Tutte le forze in campo hanno dato troppa importanza alle modifiche da apportare all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, anche a costo di concedere, in cambio, alla Cgil una sostanziale destrutturazione dell’impianto della legge Biagi. Si è corso il rischio – sarebbe stato grave non evitarlo – di irrigidire quel mercato del lavoro che si voleva rendere più equilibrato e flessibile. Per fortuna, il Pdl se ne accorto ormai in zona Cesarini, ponendosi come punto di riferimento del “grido di dolore” delle imprese. E il Pd ha dimostrato consapevolezza e responsabilità, senza cadere nella trappola della “mistica della precarietà”.

A questo punto non resta che riportare di seguito una sintesi delle principali modifiche contenute negli emendamenti dei relatori:

A) contratto a termine: è stata raddoppiata da 6 a 12 mesi la durata del primo contratto a termine per il quale non è necessaria la sussistenza di alcuna causale tipica; è stata inoltre ridotta fino a due terzi (da 90 a 30 giorni e da 60 a 20 giorni) la durata dei periodi di inibizione alla riassunzione del terminista in un’ampia serie di situazioni organizzative (start-up, lancio prodotto o servizio, cambiamento tecnologico, fase supplementare di R&D, rinnovo di commessa); nelle medesime situazioni organizzative, è data facoltà all’impresa, in alternativa alla “prova lunga” di un anno, di attivare contratti a termine senza vincolo di causale fino al 6% dell’organico;

B) lavoro stagionale: l’esenzione dal contributo dell’1,4% è stata estesa alle attività stagionali identificate come tali dalla contrattazione collettiva;

C) apprendistato: l’obbligo di conferma del 50% degli apprendisti pregressi prima di assumerne di nuovi (introdotto a compensazione dell’incremento del 50% della percentuale di apprendisti assumibili rispetto alla forza occupata) non opera per le imprese di dimensione minore (meno di 9 addetti); e in ogni caso è sempre consentita l’assunzione di un nuovo apprendista;

D) lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call): per i giovani (under 25) e per gli anziani (over 55) viene ripristinato il libero utilizzo di questo strumento contrattuale; l’obbligo di notifica viene semplificato nelle modalità (è ora sufficiente un sms) e ridotto nelle circostanze (basta che la notizia giunga all’inizio di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni); viene significativamente ridotta (-60%) l’entità delle sanzioni;

E) lavoro occasionale (voucher): è stata reintrodotta la possibilità di prestare lavoro occasionale per imprenditori commerciali e per professionisti;

F) partite Iva: le presunzioni sulla natura abusiva del rapporto professionale non si applicano in presenza di un profilo soggettivo del titolare connotato dalla significatività del percorso formativo o competenziale e dall’adeguatezza del reddito generato dal rapporto (almeno 1,25 volte il minimo previdenziale per il lavoro autonomo, e cioè circa 17.000 euro su base annua); le stesse presunzioni non si applicano inoltre nei casi di operatori la cui attività professionale preveda per via normativa l’iscrizione a ordini, registri, albi o elenchi; le presunzioni sono state corrette in tutt’e tre le voci, aumentando sia il dato remunerativo (all’80%), sia la durata (ora a 8 mesi) e introducendo la nozione di “postazione fissa”;

G) bilateralità: è stata recepita l’esperienza della bilateralità secondo il modello del settore artigiano;

H) partecipazione: è stato recepito il testo elaborato in Senato che agevola normativamente e fiscalmente le esperienze volontarie di partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale delle imprese, nonché di previsione nei modelli di governance di commissioni paritetiche e organismi misti.