Il D-Day era programmato per  ieri. Poi, alla fine, il voto sulle modifiche della legge Fornero è stato rimandato a questa mattina. La procedura dovrebbe essere la seguente: i due relatori delle Commissioni referenti  (Vignali  del Pdl e Fluvi del Pd) accoglieranno l’emendamento a prima firma Moffa (il presidente della Commissione Lavoro della Camera) proponendo la riformulazione concordata con il ministro Fornero, che ovviamente sarà accolta. Poi si passerà al voto e si chiuderà il primo tempo della revisione “tempestiva” di una legge che tante critiche e perplessità ha sollevato.



Ci siamo esercitati, al fine di trarre una considerazione conclusiva, a sintetizzare le modifiche che il Parlamento, prima al Senato, poi alla Camera (se questo percorso si concluderà  nelle Commissioni e arriverà  in Aula a partire dal 23 luglio), ha portato al disegno di legge iniziale. La lettura non è semplice, ma è comunque interessante.



Modifiche introdotte al Senato

Contratto a termine:  è stata raddoppiata da 6 a 12 mesi la durata del primo contratto a termine per il quale non è necessaria la sussistenza di alcuna causale tipica; è stata inoltre ridotta fino a due terzi (da 90 a 30 giorni e da 60 a 20 giorni) la durata dei periodi di inibizione alla riassunzione del terminista in un’ampia serie di situazioni organizzative (start-up, lancio prodotto o servizio, cambiamento tecnologico, fase supplementare di R&D, rinnovo di commessa); nelle medesime situazioni organizzative, è data facoltà all’impresa, in alternativa alla “prova lunga” di un anno, di attivare contratti a termine senza vincolo di causale fino al 6% dell’organico;



Lavoro stagionale: l’esenzione dal contributo dell’1,4% è stata estesa alle attività stagionali identificate come tali dalla contrattazione collettiva;

Apprendistato: l’obbligo di conferma del 50% degli apprendisti pregressi prima di assumerne di nuovi (introdotto a compensazione dell’incremento del 50% della percentuale di apprendisti assumibili rispetto alla forza occupata) non opera per le imprese di dimensione minore (meno di 9 addetti); e in ogni caso è sempre consentita l’assunzione di un nuovo apprendista;

Lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call): per i giovani (meno di 25 anni) e per gli anziani (over 55) viene ripristinato il libero utilizzo di questo strumento contrattuale; l’obbligo di notifica viene semplificato nelle modalità (è ora sufficiente un sms) e ridotto nelle circostanze (basta che la notizia giunga all’inizio di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni); viene significativamente ridotta (-60%) l’entità delle sanzioni;

Lavoro occasionale (voucher): è stata reintrodotta la possibilità di prestare lavoro occasionale per imprenditori commerciali e per professionisti;

Titolari di  partite Iva: le presunzioni sulla natura abusiva del rapporto professionale non si applicano in presenza di un profilo soggettivo del titolare connotato dalla significatività del percorso formativo o delle competenze e dall’adeguatezza del reddito generato dal rapporto (almeno 1,25 volte il minimo previdenziale per il lavoro autonomo, e cioè circa 18.000 euro su base annua); le stesse presunzioni non si applicano inoltre nei casi di operatori le cui attività professionale preveda per via normativa l’iscrizione a ordini, registri, albi o elenchi; le presunzioni sono state corrette in tutt’e tre le voci, aumentando sia il dato remunerativo (all’80%), sia la durata (ora a 8 mesi) e introducendo la nozione di “postazione fissa”;

Bilateralità: è stata recepita l’esperienza della bilateralità secondo il modello del settore artigiano;
Partecipazione: è stato recepito il testo elaborato in Senato, e che agevola normativamente e fiscalmente le esperienze volontarie di partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale delle imprese, nonché di previsione nei modelli di governance di commissioni paritetiche e organismi misti.

Modifiche concordate alla Camera

Contratti a termine: l’emendamento supera  le difficoltà che l’allungamento degli intervalli (rispettivamente a 60 e a 90 giorni)  tra un contratto a termine e l’altro crea nell’organizzazione di alcune lavorazioni di tipo stagionale. Per gli stessi motivi si affida la disciplina degli intervalli alla contrattazione collettiva.

Apprendistato:al fine di aprire ulteriori possibilità di utilizzo dell’apprendistato si prevede la possibilità di assunzione di apprendisti in somministrazione a tempo indeterminato.

Partite Iva: Nella legge Fornero sono previsti alcuni parametri che fanno presumere a seconda dei casi la sussistenza di un rapporto con un titolare di partita Iva corretto o scorretto. Nel primo caso non opera l’inversione dell’onere della prova a cui è tenuto il committente. La modifica sposta la sussistenza di questi criteri (la durata complessiva della prestazione e il reddito percepito dal committente prevalente ai fini del riconoscimento della correttezza del rapporto) da un solo anno a due consecutivi. È un cambiamento molto importante che, insieme agli altri introdotti al Senato, mette in sicurezza le partite Iva vere.

Lavoro accessorio: al fine di salvaguardare le occasioni di integrazione al reddito dei percettori di ammortizzatori sociali, si mantiene, almeno per il 2013, la disposizione di legge che consente di cumulare le prestazioni, derivanti dalla cassa integrazione,  con il voucher.

Ammortizzatori sociali: la norma si limita a riconoscere anche nel 2014 i medesimi periodi di copertura dell’indennità di mobilità vigenti nel 2013 per le imprese del Mezzogiorno. Non vi è nessun rinvio dell’Aspi, ma solo un rinvio di un segmento del complesso degli ammortizzatori sociali, che poi a partire dal 2015 torna a allinearsi con le scadenze previste nella legge Fornero. Per meglio comprendere la questione è bene notare che il nuovo sistema Aspi va a regime completamente entro il 2017 e contemporaneamente va a esaurimento quello precedente. La modifica inserisce una pausa nel 2014 limitatamente alla mobilità nelle aree svantaggiate.

Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali: questa è una norma di verifica e monitoraggio da collocarsi, entro il 31 ottobre 2014,  prima dell’andata a regime del nuovo sistema e dell’esaurirsi di quello precedente.

Aliquota contributiva titolari di partita Iva: la norma riguarda i collaboratori e le partite Iva iscritti  in via esclusiva alla Gestione separata per cui è previsto nella legge un incremento dell’aliquota contributiva di ben sei punti, dal 27% al 33%,  a partire dal 2013 in ragione di un punto all’anno. L’inizio dell’incremento viene posticipato di un anno. Come compensazione viene accelerata l’andata a regime – gradualmente dal 18% al 24%,  ma con una partenza più sostenuta pari a due punti – degli iscritti in possesso di un’altra posizione previdenziale prevalente. 

Aziende in procedura concorsuale: La legge Fornero prevede l’abrogazione della norma che  consente,  per le aziende ammesse alle procedure concorsuali, l’utilizzo della Cassa integrazione straordinaria. La modifica si ispira a un maggiore equilibrio, fino a tutto il 2015,  in quanto precludere in tutte le  procedure concorsuali  tale opportunità (in particolare nei casi come le amministrazioni straordinarie o i concordati preventivi, ossia situazioni  finalizzate alla  prosecuzione dell’attività lavorativa e al risanamento aziendale), significherebbe, per i lavoratori, la sola prospettiva del licenziamento.  

Archivio: si istituisce l’archivio dei contratti sulle crisi aziendali onde ovviare in futuro i problemi insorti nella individuazione del numero dei cosiddetti esodati.  

Assunzioni obbligatorie: si  escludono dalla base di computo dell’aliquota di riserva (assunzioni obbligatorie), i contratti a termine di durata fino a 6 mesi, ripristinando la ratio della norma di analogo tenore originariamente prevista dalla legge n. 68 del 1999, anche per evitare complessi problemi di natura gestionale alle imprese.

Procedure di concordato:l’emendamento mira a dare una più compiuta attuazione all’articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva 2001/23/CE, volto ad agevolare la conclusione di operazioni di trasferimento di azienda, o di rami di essa, nelle ipotesi di imprese soggette a procedure concorsuali, così da garantire la miglior tutela possibile dei livelli occupazionali.

 

È abbastanza semplice notare, ben oltre ogni facile quanto inutile strumentalizzazione, che la parte prevalente delle modifiche correttive apportate dalle Camere riguarda la cosiddetta flessibilità in entrata, la parte del provvedimento che stava più a cuore al Pdl. Sugli ammortizzatori sociali e sulla disciplina dei licenziamenti il testo è rimasto, per tanti motivi, quasi uguale a quello iniziale, nonostante il tentativo di alcuni settori del Pd di rinviare di un anno l’entrata in vigore dell’Aspi.  Ciò significa, forse, che è il Pdl il winner del match? Non esageriamo; anche perché le norme vessatorie sui rapporti flessibili non sono state sterilizzate del tutto.

Chi scrive fornisce una spiegazione diversa: le regole sulla flessibilità in entrata contenute nel disegno di legge, e prima ancora nel documento sulle linee guida del 23 marzo, erano talmente irragionevoli da divenire assurde. Tanto che persino il Pd, che pure ha cavalcato a lungo la mistica del precariato non ha potuto non arrendersi alla ragionevolezza. È un risultato importante che questa “strana” maggioranza, come ha fatto in materia di pensioni, sia stata capace di intessere ragionamenti comuni anche in materia di lavoro.