Una recente Circolare della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affrontato il tema del trattamento contributivo da applicare alle prestazioni di carattere occasionale rese da un familiare “nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio” (le cui gestioni presso l’Inps raccolgono e organizzano la previdenza del lavoro autonomo tipico). In passato l’attività ispettiva (la Circolare fornisce indirizzi per il suo svolgimento) aveva assunto, talvolta, aspetti eccessivamente fiscali. Sono entrate clamorosamente nella cronaca casi analoghi a quello del figlio di un barista che nell’intervallo del pranzo dei genitori sta nel bar per accontentare qualche avventore di passaggio e viene pizzicato da un ispettore del lavoro o dell’Inps il quale multa il padre titolare per evasione contributiva. La Circolare fornisce indirizzi per lo svolgimento dell’attività ispettiva in queste fattispecie: indirizzi la cui disattesa è sanzionabile sul piano disciplinare, ma che hanno lasciato parecchi dubbi tra gli operatori.

Stranamente la vicenda non ha sollevato particolari obiezioni, anche se gli effetti della Circolare non devono essere sottovalutati perché sono destinati a incidere sia sul numero degli iscritti alle rispettive gestioni (e quindi sulle entrate contributive), sia sui livelli di occupazione regolare in questi settori. Il punto affrontato nella Circolare ministeriale è il seguente: in quale misura l’imprenditore operante nei settori citati (quelli del cosiddetto lavoro autonomo) può utilizzare l’attività di familiari (il grado di parentela è abbastanza ampio) – già titolari di un altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgono tale attività in modo prevalente o continuativo – a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza la necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.

Fino a qui, nulla quaestio. Il bello viene procedendo nella lettura del documento quando esso arriva a specificare i soggetti le cui prestazioni occasionali possono essere definite affectionis causa e quindi escluse dagli obblighi previdenziali. Si comincia dalle prestazioni rese dai pensionati, “i quali verosimilmente non possono garantire al familiare, che sia titolare o socio dell’impresa, un impegno con carattere di continuità”. E da qui parte la caricatura del pensionato, come di un soggetto stanco e macilento, più propenso ad accompagnare i nipoti a scuola e il cane ai giardinetti che ad aiutare occasionalmente il parente nel campo, nel negozio o nella bottega artigiana. Ne deriva – udite! udite! – che “il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini degli imprenditori, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali comunque da non richiedere né l’iscrizione della gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione”.

Analoghe conclusioni possono essere tratte nel caso di prestazioni svolte dal familiare impiegatofull time presso altro datore di lavoro “considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare”. Si sa, lavorare stanca. Come se al ministero non sapessero che almeno 4,5 milioni di persone in Italia fanno il doppio o il triplo lavoro. Nei suddetti casi, tuttavia, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale, con tutto quel che segue (e salvo, ovviamente, la probatio diabolica in senso contrario).

Al di fuori di queste due fattispecie (familiare pensionato o lavoratore a tempo pieno), di cui la natura occasionale è presunta, come si fa a riconoscere gli atri casi? Risponde la Circolare: “Nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare”. A chi scrive non piace l’eccessiva fiscalità, ma in questi casi gli sembra che si stia esagerando in senso contrario. A parte il fatto che, nell’ambito familiare, è facile che le prestazioni occasionali non siano del tutto gratuite; ma se uno può valersi di collaborazione affectionis causa per ben 90 giorni, è evidente che evita di ricorrere a un’assunzione a termine o al job on callCui prodest? Per ora notiamo solo un silenzio assordante da parte dei sindacati. O forse eravamo distratti e ci sono sfuggite le vibranti proteste di Susanna Camusso?