Salvo sorprese (visto anche quel che sta accadendo nelle ultime ore), dopo le intese intervenute con una parte della minoranza del Pd, l’AC 2660 (così è indicato alla Camera il Jobs Act Poletti 2.0.) si avvia verso una sollecita approvazione a Montecitorio, dov’è calendarizzato in Aula per il 26 novembre. L’intesa – a cui si è adeguato ben presto il Ncd – riguarda tanto la disciplina del licenziamento individuale annessa al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, quanto le questioni del cosiddetto demansionamento e dei controlli a distanza. Il nuovo testo delle relative norme di delega dovrebbe seguire l’impostazione contenuta nell’ordine del giorno approvato dalla Direzione del Pd, il 29 settembre scorso.  Dopo il passaggio di Montecitorio basterà la terza lettura del Senato, dove i rapporti sono più equilibrati anche all’interno della maggioranza, per arrivare alla approvazione della delega.



Corre voce che i decreti più importanti siano in fase di avanzata preparazione, proprio per garantire – svolti gli adempimenti previsti – la loro entrata in vigore nel corso del mese di gennaio. Se questi saranno gli esiti potremo dire, davvero, che l’Italia #cambiaverso? Il nostro non è un Paese dai furori giacobini quando deve misurarsi con le riforme. I mutamenti, anche quelli più necessari e urgenti, impongono sempre tempi lunghi e parti laboriosi. Forse sarebbe stato il caso di fare meno rumore ed evitare di attribuire il carattere di svolte radicali a formulazioni ermetiche aperte a tutti gli usi e abusi.



Chi ha avuto la pazienza e la cortesia di leggere questa rubrica, sa che cosa pensiamo del “cuore” del Jobs Act Poletti 2.0. Quella dozzina di parole (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio) per noi non erano assolutamente adeguate a sostenere una decretazione delegata che potesse riformare radicalmente la disciplina del recesso. Del resto, in un Paese come l’Italia, dove i giudici reintegrano i lavoratori sorpresi a rubare sostenendo che, in fondo, si sono impossessati di poco, era ragionevole pensare che la tutela per un nuovo assunto, accusato di un comportamento infamante che risultasse, in giudizio, manifestamente infondato, potesse essere soltanto di carattere risarcitorio?



A quanto pare, invece, verranno indicate alcune fattispecie di licenziamento, per motivo soggettivo illegittimo, da sanzionare con la reintegra, a fronte della sola sanzione pecuniaria negli altri casi. Laddove il fatto contestato dovesse essere considerato manifestamente insussistente opererà la reintegra. Se così dovesse essere, i margini affidati al giudice resterebbero tanto ampi da non mutare affatto la situazione attuale.

Abbiamo trovato interessante, invece, un’intervista di Filippo Taddei, responsabile economico del Pd, a Il Corriere della Sera del 14 novembre scorso (il giorno successivo all’accordo), nella quale si affacciava l’ipotesi che, nella fattispecie di licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo, il datore di lavoro condannato alla reintegra potesse optare per un indennizzo. Questa sarebbe una soluzione idonea, che salverebbe i cavoli del lavoratore (che riceverebbe un riconoscimento morale importante e un congruo risarcimento del danno) e la capra del datore (non disposto a ristabilire un rapporto di collaborazione con il proprio dipendente). A tale soluzione stava lavorando, prima dell’intesa, un gruppo ristretto presso la presidenza del Consiglio, nella prospettiva di varare al più presto il relativo decreto delegato.

Per togliere ulteriori margini di discrezionalità al giudice si potrebbe stabilire un meccanismo automatico per la definizione dell’indennità opzionale: ad esempio, 1,5 o 2 mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 36 mensilità (ecco appunto una forma di tutela crescente in relazione all’anzianità di servizio). A Palazzo Chigi, il medesimo gruppo di lavoro stava studiando addirittura una misura per evitare, di norma, il processo nel caso di licenziamento economico (dove, secondo l’intesa all’interno del Pd, dovrebbe essere pacifico che la sanzione non potrà che essere indennitaria). Basterà che il datore di lavoro aggiunga alle normali competenze spettanti al lavoratore licenziato per un giustificato motivo oggettivo un’extra liquidazione, determinata secondo criteri di legge, per precludere al lavoratore, che l’accetta e non la restituisce entro un breve arco temporale, il ricorso in giudizio.

Molto più discutibili i criteri che dovrebbero condurre – nel nuovo Testo unico – alla ridefinizione del lavoro dipendente; nel senso che all’elemento giuridico della subordinazione (la distinzione tra subordinazione e autonomia, sia in dottrina che in giurisprudenza, è sempre meno identificabile con certezza a fronte delle nuove tipologie e forme della prestazione lavorativa)  dovrebbe aggiungersi una “dipendenza” di natura economica che dovrebbe divenire anche la frontiera discriminante verso le collaborazioni. In sostanza, un rapporto di lavoro continuativo, in regime di monocommittenza, connotato da un basso reddito (si parla di meno di 18mila euro l’anno) dovrebbe essere sottoposto alle medesime regole del lavoro dipendente. Per quanto riguarda, invece, la questione dei controlli a distanza, essi dovrebbero assicurare la tutela degli immobili e degli impianti e non seguire le mosse delle persone: non ci pare questa una soluzione adeguata ai problemi posti.

Relativamente al cosiddetto demansionamento, premesso che sarà garantita la negoziazione assistita agli interessati, esso sarà ammesso nei seguenti casi: evoluzione tecnologica; salute e sicurezza; comprovata inidoneità professionale; interesse personale del lavoratore. 

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