Mentre il decreto legge Poletti (dl n. 34/2014) affronta la sua via crucis alla Camera (questa settimana è in Commissione per gli emendamenti, dovrebbe andare in aula la prossima), il governo ha presentato al Senato il testo del disegno di legge delega che rappresenta, almeno nelle intenzioni del premier, il pezzo forte del jobs act. Il provvedimento è complesso. È composto da due capi e da sei articoli che dettano i principi e i criteri direttivi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione. Le deleghe devono essere esercitate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge sulla base di decreti legislativi presentati dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Ammortizzatori sociali
I decreti dovranno assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
A) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione; 3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro; 4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato; 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo; 7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui alla legge Fornero;
B) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso disoccupazione involontaria: 1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’Aspi, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori particolarmente ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
C) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b): 1) individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali.
Servizi per il lavoro e politiche attive
Volendo garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo, nell’esercizio della delega si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
B) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
C) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia nazionale per l’occupazione, d’ora in poi Agenzia, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
D) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
E) attribuzione all’Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi;
F) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l’invarianza di spesa, mediante l’utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
G) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
H) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
I) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
L) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;
M) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale;
N) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
O) mantenimento in capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
P) mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
Q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
R) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;
S) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.
Misure in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione
Per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico e amministrativo;
B) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
C) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali ad esempio gli infortuni, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
D) promozione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
E) revisione del regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita;
F) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
G) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro.
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità:
A) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;
B) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere la introduzione,eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
C) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
D) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.
Per assicurare adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare norme per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
A) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
B) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
C) abolizione della detrazione per il coniuge a carico ed introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
D) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, con l’attività lavorativa;
E) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
Dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo evidenziatesi (monitoraggio ndr).
Osservazioni
Abbiamo scelto di esporre con l’opportuna ampiezza le norme che, nel disegno di legge delega, prefigurano, ben oltre quanto contenuto nel decreto Poletti, il disegno riformatore del governo Renzi. Ci preme solo far notare alcune linee di fondo che a noi paiono interessanti. Innanzitutto, sembra esservi un’attenzione ai costi che emerge sia dalle norme che impongono un’invarianza della spesa, sia dal richiamo alla sperimentalità delle innovazioni. Ciò vale soprattutto per la parte più a rischio di maggiori oneri ovvero gli ammortizzatori sociali (per i quali sono previste anche misure di compensazione) e l’ipotesi di salario orario minimo.
Va fatto notare, infine, il ridimensionamento del cosiddetto contratto unico a tutele crescenti, che ha costituito una tematica molto sostenuta in certi ambienti politici, sindacali e culturali. Questa forma contrattuale, nel testo della delega, non sembra candidata a divenire quella prevalente, messa lì a fare piazza pulita dei rapporti atipici, ma addirittura a presentarsi come una forma in più, anch’essa sottoposta al vaglio della sperimentazione, in un contesto in cui, a decreto approvato, avrà, nelle assunzioni, un ruolo ancor più centrale il contratto a termine liberato dalla servitù della causale per tutto l’arco dei 36 mesi.