Nel breve giro di pochi giorni il Jobs Act Poletti 2 dovrà misurarsi con scadenze importanti. L’attenzione principale non è rivolta all’esito scontato del voto al Senato, ma alla riunione della Direzione del Pd di lunedì prossimo (e all’esame, pieno di insidie, della Camera). Dopo l’emendamento del Governo (concordato con il relatore Maurizio Sacconi) che ha interamente sostituito l’articolo della discordia (contrassegnato col numero 4), il confronto sul disegno di legge delega non riguarda più il merito, ma lo scontro politico tra le due anime del Pd.



Matteo Renzi ha deciso di arrivare a un redde rationem con le vere e uniche forze di opposizione al suo governo (la sinistra del Pd, appunto) su di un argomento che di per sé costituisce la “cartina di tornasole” del cambiamento: il superamento di quell’articolo 18 che rimane l’ultimo Muro di Berlino ancora in piedi in Europa. La sinistra è convinta, invece, di aver trovato l’argomento giusto per attaccare una segreteria troppo disinvolta, considerata pericolosa e priva di principi.



In sostanza, sono trascorsi trent’anni dal 1984, ma il conflitto che si annuncia – sia pure in sedicesimo – ricorda quello sul decreto di San Valentino con il quale il governo Craxi tagliò quattro punti (poi ridotti a tre) nel meccanismo della cosiddetta scala mobile allo scopo di mandare un segnale forte, in senso anti-inflazionista, ai mercati. Il Pci di Enrico Berlinguer e la Cgil (limitatamente alla maggioranza comunista) si sentirono lesi nel diritto di veto che era loro riconosciuto in tema di lavoro, attaccati su di un “santuario” dei diritti dei lavoratori.

Pensarono così – dapprima, con il filibustering in Parlamento, gli scioperi e le manifestazioni nel Paese durante la fase di conversione del decreto, poi con la promozione, l’anno dopo, di un referendum abrogativo – di regolare i conti una volta per tutte con il competitor della sinistra riformista: Bettino Craxi, appunto. Ma seppero collezionare soltanto una serie di sconfitte che diedero il via alla parabola del declino del Pci.



In fondo, gli oppositori di oggi di Matteo Renzi appartengono quasi tutti alla ditta Pci-Pds-Ds: purtroppo per loro, oggi, un Craxi in miniatura se lo trovano in casa. Anche questa volta finiranno per perdere, perché gli italiani – come compresero trent’anni fa che l’inflazione era un nemico pernicioso e che la scala mobile ne consolidava il trend – oggi sono in grado di comprendere che è l’organizzazione del lavoro a richiedere una maggiore flessibilità degli organici. In sostanza, nel dibattito in corso il merito non c’entra per niente.

Stefano Fassina e compagni (altri sono più prudenti e dialoganti) sono arrivati al punto di convalidare, loro stessi, l’interpretazione che Maurizio Sacconi e Pietro Ichino danno dell’articolo 4: un’interpretazione che denota, per chi scrive, un’eccessiva sicurezza propagandistica, non sorretta dal testo della norma di delega che rimane – nonostante i passi in avanti compiuti – troppo generica e sibillina e quindi ambiguamente aperta a tante possibili e differenti soluzioni. Per ora è stabilito, soltanto, che tre materie importanti (regolate in particolare dallo Statuto dei lavoratori, mai nominato nella delega) dovranno essere rivisitate, anche se i principi e i criteri indicati sono molto laschi e cerchiobottisti.

Oltre alle questione del cosiddetto demansionamento e del controllo dei lavoratori a distanza, dovrà sicuramente cambiare anche la disciplina del licenziamento individuale applicabile al “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio”: un istituto che, a delega attuata, sarà caratterizzato comunque da un mix modulato di tutele, pure nel caso in cui, tra le sanzioni, non dovesse venir meno, a determinate condizioni, la reintegra.

Proprio qui sta il punto: non è affatto pacifico che nel contratto a tempo indeterminato di nuovo conio sia esclusa la tutela reale, che, invece, potrebbe intervenire dopo un certo numero di anni di anzianità di servizio, quando è più difficile la ricollocazione del lavoratore. Del resto, un legislatore che intenda superare la tutela reale lo dice, non lo lascia intuire. Basterebbe, ad esempio, scrivere: “Nel caso del contratto a tempo indeterminato a tutela crescente in relazione all’anzianità di servizio la protezione contro il licenziamento illegittimo è di norma di carattere obbligatorio, a eccezione delle fattispecie di licenziamento nullo o discriminatorio per il quale il giudice provvede alla reintegra”. Si potrebbe anche proseguire oltre in questo modo: “Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo la legge affida al giudice, in ragione delle circostanze emerse, la facoltà di applicare la tutela obbligatoria o quella reale”. 

È bene ricordare che cosa capitò con la legge Fornero. Le forze riformiste (tra di loro anche la Confindustria oggi guardinga in coerenza con la sua linea filo-Cgil) ballarono per mesi intorno al totem dell’articolo 18 sperando in chissà quale cambiamento (arrivando persino alla richiesta di un decreto legge!); poi alla fine si accorsero che il miracolo non c’era stato, che l’articolo-canaglia era stato appena scalfito e che, in cambio, erano stati messi praticamente fuori legge i contratti atipici di cui alla legge Biagi.

E se avvenisse così anche adesso? Si saranno accorti quelli che suonano la grancassa intorno al nuovo articolo 4 che, nel testo approvato, sono sparite alcune parole-chiave contenute nell’emendamento Ichino – “senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro”? Si parla, infatti, di “individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali”; nonché di “abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative”.

Se dovessi fare l’avvocato del diavolo, sosterrei che quelle deleghe, rimaste in ombra nel dibattito, potrebbero rimettere in discussione la vera svolta intervenuta, quanto a flessibilità, nel mercato del lavoro, grazie al decreto Poletti: la riforma del contratto a termine. Sarebbe del tutto illogico sostenere che la disciplina del contratto a tempo determinato deve essere resa coerente con quella del contratto a tutele crescenti di nuovo conio? Parliamoci chiaro: vale la pena rimettere in discussione il nuovo contratto a termine e massacrare la legge Biagi in nome di un fantomatico contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio?

Nell’articolo 4 si legge in filigrana anche una linea che il centrodestra ha sempre contrastato: una semplificazione dei rapporti di lavoro (che non sono 46 come racconta una leggenda metropolitana) incentrati su di un contratto a tempo indeterminato caratterizzato da una tutela modulata da un mix di tutela obbligatoria e reale in ragione dell’anzianità di servizio. Per sistemare le cose sarebbe bastato, anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (ovvero disciplinare), consentire al giudice di sanzionare il provvedimento illegittimo scegliendo, con maggiore libertà di quella che sulla carta gli concede la legge Fornero, tra la condanna alla reintegra o al pagamento di una indennità risarcitoria. Ma quando si decide di fare la guerra diventa importante trovare un pretesto. E il merito va a farsi benedire.

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