Nel dibattito che da mesi accompagna il Jobs Act Poletti 2.0, il tema dei nuovi ammortizzatori sociali ha svolto il ruolo di Cenerentola nella celebre favola, se messo a confronto con il clamore suscitato dalla disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con annesse nuove norme sul recesso. Poi, il Governo ha deciso di affiancare i due schemi di decreto legislativo, facendoli approdare – una volta ottenuto il “bollino” della Ragioneria generale dello Stato –  entrambi nelle Commissioni abilitate a fornire il parere obbligatorio anche se non vincolante sui testi. Lo schema di decreto legislativo n. 135 (è questa la numerazione che assumerà il provvedimento in esame) è adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183/2014che ha delegato il Governo a riordinare, entro i classici sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, la normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi, “allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro”.



La delega, con riferimento con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, elencava, inoltre, i seguenti principi e criteri direttivi: 1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell’Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’Aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.



Si trattava, nelle intenzioni del Governo, di un’operazione ambiziosa, promessa come “estensione universale” delle tutele. In realtà, la limitatezza delle risorse finanziarie ne ha imposto un notevole ridimensionamento. Come fa notare, nelle Schede di lettura, anche il Servizio Studi della Camera (pur con il dovuto garbo istituzionale), è abbastanza dubbio che il testo dello schema diramato sia rispettoso di quanto disposto dalla delega. Con riguardo ai principi e criteri direttivi di cui ai nn. 1) e 2), si osserva, infatti,  che il provvedimento (all’articolo 5) commisura la durata della Naspi (ovvero la Nuova Aspi) alla pregressa storia contributiva del lavoratore limitatamente a un periodo massimo di quattro anni; non prevede, inoltre, alcun incremento per i lavoratori con carriere contributive “più rilevanti”.  



Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi di cui al n. 3), si osserva in primo luogo che il provvedimento (all’articolo 15) non estende la Naspi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (come richiesto dalla legge delega), ma introduce un’indennità diversa (per requisiti, durata e copertura finanziaria) denominata Dis-Coll. Inoltre, il provvedimento si limita, di fatto, a sospendere, fino al 31 dicembre 2015, l’efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano gli ammortizzatori sociali (Aspi, mini-Aspi e indennità una tantum per i collaboratori) che esso intende superare, prevedendo un periodo di sperimentazione più breve (di otto mesi per la Naspi e di un anno per la Dis-Coll) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega. Infine, non è disposta (come richiesto dalla legge-delega) l’abrogazione delle disposizioni vigenti che regolano gli  attuali strumenti di sostegno del reddito.

A decorrere dal 1° maggio 2015, e in via sperimentale per l’anno 2015, viene istituito (articolo 16)  l’assegno di disoccupazione (Asdi) destinato ai soggetti che abbiano fruito della Naspi per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un’età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico). Nelle Schede, il Servizio Studi fa notare, in primo luogo, che la disposizione riserva l’Asdi ai soli percettori della Naspi, e non anche ai percettori dell’Aspi, creando, quindi (anche a parità di requisiti) due regimi differenziati. Inoltre, si fa riferimento (allo scopo di garantire priorità agli interventi a favore di soggetti in stato di particolare bisogno) “al primo anno di applicazione” del nuovo assegno, a fronte di una durata prevista per soli otto mesi (maggio-dicembre 2015).

Nello schema di decreto legislativo n. 135 è stato incluso, all’ultimo momento all’articolo 17, anche il contratto di ricollocazione (stralciato dal testo riguardante in contratto a tutele crescenti). È opportuno ricordare che la piena operatività del nuovo contratto di ricollocazione (una volta entrato in vigore il provvedimento in esame) potrebbe risultare limitata dal fatto che la disposizione rinvia la disciplina di alcuni importanti aspetti a un successivo decreto legislativo. Per quanto riguarda l’ambito applicativo soggettivo, la disposizione prevede che abbiano diritto al contratto di ricollocazione soltanto i soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo: resterebbero quindi fuori dal campo di applicazione del contratto di ricollocazione i soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo soggettivo e quelli licenziati legittimamente per giustificato motivo oggettivo.

A conti fatti, non sembra una forzatura polemica sostenere che vi è uno squilibrio tra le tutele che vengono meno nel caso di licenziamento e le nuove che si aggiungono sugli aspetti della protezione del reddito e del principale strumento delle politiche attive (il contratto di ricollocazione, appunto). A determinare tale squilibrio saranno state certamente le disponibilità finanziarie. Ma il “fatto materiale” (ovvero lo squilibrio) sussiste. Si direbbe proprio che le tutele siano tutt’altro che “crescenti”. Almeno per ora.