Chi andasse a consultare gli atti dell’iter legislativo da cui ebbe origine la Costituzione Repubblicana del 1948 – e lo facesse magari per farsi un’idea sulle vicende recenti, scaturite dalla discutibile e discussa sentenza n.70/2015 in materia di rivalutazione automatica delle pensioni – si imbatterebbe nella relazione di uno dei più autorevoli e citati Padri Costituenti, Piero Calamandrei, il quale presiedette la sottocommissione che si occupò dell’ordinamento giudiziario nonché dell’istituzione e delle funzioni di quella che, nel testo, veniva definita come la Suprema Corte Costituzionale. Riportiamo di seguito gli articoli-chiave, contenuti nella relazione, da cui è agevole comprendere quale fosse il pensiero di Calamandrei e come si fosse sviluppato il dibattito nella sottocommissione.



Articolo 32, Decisioni della Suprema Corte costituzionale a Sezioni Unite: La decisione della Suprema Corte costituzionale a Sezioni Unite che accoglie l’impugnazione ha efficacia meramente dichiarativa della incostituzionalità della legge, ma non può abrogarne né sospenderne l’efficacia. La decisione è comunicata d’ufficio al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



Articolo 33, Abrogazione legislativa della legge dichiarata incostituzionale: Il Governo, appena informato della dichiarazione di incostituzionalità, prende l’iniziativa di proporre alle Assemblee legislative con procedura d’urgenza una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale; la stessa iniziativa può essere presa direttamente dalle Assemblee. Qualora tale proposta non sia approvata, le stesse Assemblee legislative dichiarano sospesa la efficacia della legge dichiarata incostituzionale, la quale da quel momento ha lo stesso valore di una proposta di modificazione della Costituzione, da sottoporsi in via d’urgenza al procedimento stabilito per l’approvazione di tali proposte. Qualora la proposta sia respinta, la legge incostituzionale si ha senz’altro per abrogata.



In sostanza, secondo Piero Calamandrei, non sarebbe stata opportuna un’applicazione automatica di una sentenza che sanzionasse l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, perché, in tal modo vi sarebbe stata un’invadenza indebita nel campo della politica riservato al Governo e al Parlamento. La sentenza avrebbe avuto un’efficacia solo dichiarativa, idonea a promuovere con procedura d’urgenza “una legge abrogativa o modificativa della legge dichiarata incostituzionale” da parte delle Assemblee legislative. Si sarebbe ristabilito così un equilibrio corretto tra i poteri dello Stato, in quanto sarebbe toccato al Parlamento promuovere un’iniziativa legislativa conforme al dettato della Carta fondamentale. 

L’Assemblea Costituente scelse una strada diversa. L’art. 136 comma 1 recita infatti: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Questa disposizione, tuttavia, non impedisce ai “giudici delle leggi” – lo hanno fatto tante volte – di assumere una decisione interlocutoria, redigendo le motivazioni per cui una norma di legge sia ritenuta incostituzionale, invitando quindi il Governo e il Parlamento a provvedere secondo le indicazioni fornite dalla decisione e precisando che, nel caso di inerzia protratta, la Corte, di nuovo investita da un ricorso, non avrebbe esitato a cassare la norma stessa. 

Anche nel caso affrontato con la sentenza n. 70 l’adozione di una linea interlocutoria sarebbe stata la scelta più opportuna. La Consulta, infatti, nelle motivazioni, non ha mai affermato che il comma 25 dell’articolo 24 del decreto Salva Italia del 2011 è illegittimo, perché è contrario alla Costituzione manomettere in qualsiasi modo e misura l’istituto della perequazione automatica delle pensioni. Ad avviso dei “giudici delle leggi”, la sanzione di illegittimità si regge e si giustifica per il livello (tre volte il trattamento minimo) dei trattamenti salvaguardati, ritenuto inadeguato perché d’importo troppo basso e pertanto connotato da irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità. Per realizzare tale obiettivo, però, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella sua interezza, determinando, così, una discrepanza destinata a creare parecchi problemi. 

Il decreto Poletti, infatti, corrisponde pienamente al senso profondo della sentenza, in quanto “aggiusta”, in termini di maggiore equità, la disposizione del 2011, allargando il perimetro della tutela e ampliando in numero dei soggetti tutelati. Tanto che – siamo pronti a scommettere – la Consulta, se investita di nuovo del problema, non avrà dubbi a riconoscere la correttezza della soluzione proposta dal Governo (e, speriamo, votata dal Parlamento in sede di conversione). 

Resta però il fatto che, avendo la Corte cassato l’intera disposizione del comma 25, ciò darà luogo a migliaia di ricorsi per ottenere il rimborso totale e integrale. Un contenzioso di cui non sentivamo il bisogno.