Absurda lex, sed lex. In applicazione di talune norme assurdamente e rozzamente giovanilistiche, almeno tre dei nuovi consiglieri di amministrazione della Rai dovranno svolgere la loro funzione gratuitamente. Si tratta (il caso è stato imparziale nel senso che ha voluto colpire esponenti indicati da tutti i principali schieramenti) di Carlo Freccero (in quota M5S), Guelfo Guelfi (Pd) e Giancarlo Mazzuca (centrodestra). La forzata gratuità è la conseguenza di una precisa circostanza: i nostri eroi sono già pensionati e come tali se ricevono degli incarichi, delle cariche o delle collaborazioni possono espletarli soltanto a titolo gratuito.
È questa una storia che merita di essere raccontata dall’inizio, ovvero dall’articolo 6 del decreto n. 90/2014 (Madia 1.0) il quale stabiliva, tra le altre amenità, che le pubbliche amministrazioni non potessero conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti – già lavoratori pubblici e privati – collocati in quiescenza, a meno che non si trattasse di incarichi o cariche a titolo gratuito, i quali comunque non sarebbero potuti durare più di un anno.
Il divieto trovava applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e non riguardava, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali (salvo un loro autonomo adeguamento). Le amministrazioni interessate erano quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e quelle inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat.
Così la Circolare n.6/2014, a firma del ministro Madia, giustificava il criterio della “rottamazione”: “Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti – proseguiva il testo senza indicare quali, ammesso e non concesso che in precedenza ne esistessero – che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati (questo lo avrebbe accertato semmai la Consulta, ndr), ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa”.
La norma aveva creato subito dei problemi. Ci si era chiesto, infatti, se fosse stata opportuna la nomina di Ugo Zampetti (ex segretario generale della Camera, ora in quiescenza) a capo dell’Amministrazione del Quirinale, anche se, com’è noto, la Presidenza della Repubblica è dotata di una propria autonomia di rango costituzionale in forza della quale non si ponevano, per quella nomina, questioni di legittimità.
Diverso e più delicato il caso della nomina di Tiziano Treu come commissario straordinario dell’Inps (un incarico ricoperto per pochi mesi). Ma con una disinvoltura sorprendente la Circolare n. 6 aveva risolto il problema pur entrando in contraddizione con se stessa (e, a nostro avviso, con la norma di legge) quando affermava: “Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l’amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati”.
Più in generale, la Circolare non aveva dubbi nell’indicare le cariche precluse ai pensionati (salvo che fossero in forma gratuita e per la durata di un solo anno): le parole “cariche in organo di governo di amministrazioni e di enti e società controllate” stavano a indicare che rientravano nell’elenco “quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione”.
Più chiaro di così? Alcuni aspetti da allora sono cambiati. All’interno dello stesso Pd si sono accorti che quella norma creava problemi. Grazie all’approvazione dell’emendamento 13.61 a prima firma di Giovanni Sanga al disegno di legge delega Madia (“Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: il terzo periodo è sostituito con i seguenti: “Gli incarichi le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”), la Camera prima e il Senato poi, in via definitiva, hanno in parte corretto la discutibile norma del decreto legge n.90/2014. Ma la modifica non ribalta per niente il principio della gratuità per lo svolgimento delle cariche (la Circolare ha definito con precisione di che cosa si tratta) a cui adesso possono essere ammessi anche i pensionati.
Peraltro sembra pacifico che tale disciplina si applichi anche alla Rai in quanto società “controllata”. C’è da augurarsi che intervenga un ripensamento da parte del Governo che porti a un’abrogazione esplicita dell’articolo 6 e delle successive modifiche, piuttosto che consentirne la solita disapplicazione ad personam.