Stanno suscitando un vespaio di commenti e di dichiarazioni infuocate le indicazioni contenute alla lettera b) dell’articolo 1 del ddl Povertà presentato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti. In verità, verrebbe da dire che ogni mattina c’è sempre qualcuno che si stupisce di svegliarsi uguale a come si era coricato. Ciò non solo perché dei possibili effetti della specifica norma di delega si era già parlato alla conclusione della riunione del Consiglio dei ministri che aveva varato il provvedimento, ma soprattutto perché, nella citata lettera b), si ripete, più o meno, quanto stava scritto nella Legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015) al comma 388 dell’articolo 1. Niente di nuovo sotto il sole, dunque; salvo la consueta genericità a cui ci hanno abituato i Governi quando predispongono delle deleghe. Ma riportiamo di seguito la norma incriminata. “b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all’estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario



In sostanza, il Governo ha intenzione – una volta approvata la delega – di razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché “altre prestazioni anche di natura previdenziale”, purché siano anch’esse “sottoposte alla prova dei mezzi”. Che cosa significa questa “prova”? Semplicemente che tali prestazioni (per definizione quelle di natura assistenziale eccezion fatta per l’indennità di accompagnamento) sono erogate a fronte di determinate condizioni reddituali che consentono di aver diritto o meno (e in quale misura) al beneficio.  Infatti, il primo comma dell’articolo 38 della Costituzione è molto chiaro in proposito quando afferma che: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Sono questi, dunque, i mezzi (in genere definiti con parametri normativi) di cui va accertata la sussistenza. 



Il disegno di legge delega prende di mira tutti i trattamenti sottoposti alla cosiddetta prova dei mezzi (condizionati cioè alla situazione reddituale/economica degli aventi diritto). Siffatte prestazioni sono diverse: oltre alle pensioni indirette e di reversibilità vanno inclusi gli assegni sociali, quelli integrati al minimo e le pensioni civili (solitamente destinate ai portatori di handicap). Queste ultime, però, dovrebbero essere escluse, stando a quanto afferma esplicitamente la delega. In ogni caso, si tratta di un universo sociale molto complesso e delicato, i cui regimi previdenziali e assistenziali richiedono certamente  un riordino. Ma con tanta cautela. Guai ad aprire una guerra tra poveri ed emarginati, con l’obiettivo paradossale (a stare a quanto si propone il Governo con il disegno di legge delega) di condurre una lotta alla povertà. 



Ma che cosa c’entrano in tutta questa “razionalizzazione” le pensioni ai superstiti alle quali è riconosciuto, da sempre e ovunque, un carattere previdenziale? Ivs, infatti, è l’acronimo che riassume le classiche prestazioni previdenziali per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti. Quest’ultimo è il trattamento riconosciuto agli aventi diritto (perché a suo carico) del lavoratore o del pensionato defunti. Nel caso che il de cuius sia un lavoratore in attività, la pensione dovuta ai congiunti si  dice indiretta;  di reversibilità se invece il defunto è un pensionato. A percepire il trattamento riservato ai superstiti sono in stragrande maggioranza le donne (vedove) perché di solito sopravvivono, anche a lungo, al coniuge, in ragione della maggiore longevità. 

Già oggi questa prestazione (per il coniuge pari al 60% di quella spettante al de cuius) è ragguagliata al reddito dell’avente diritto,  nel senso che viene decurtata (fino alla metà) in relazione a redditi corrispondenti a una scala di multipli del trattamento minimo. Poi, la norma se la prende con la parte assistenziale dei trattamenti erogati a cittadini residenti all’estero (a proposito dei quali vi sono state proposte di tagli avanzate dal Presidente dell’Inps, Tito Boeri). 

Tutto ciò premesso è arduo capire dalla citata lettera b) dove andrà a parare il Governo. Informalmente assicurano che i nuovi criteri varranno per i trattamenti futuri e che, al massimo, saranno cambiati i parametri di valutazione dei cossiddetti mezzi necessari, la cui mancanza giustifica l’intervento assistenziale (che prosegue fino a quando la situazione reddituale resta nei limiti stabiliti). Si afferma anche che il Governo si limiterebbe, sempre nel caso delle nuove prestazioni, a rendere più severa la cosiddetta prova dei mezzi, prendendo come riferimento non più i redditi Irpef, ma il “sarchiopone” (di stampo sovietico) dell’Isee. Ma tutte queste congetture non poggiano ancora  su alcuna base legislativa minimamente solida.