Il «Piano casa nazionale» annunciato dall’art.11 del DL 112 del giugno di quest’anno, poi L.133, rischia d’essere un’occasione perduta d’intervenire con soluzioni di tipo strutturale nella questione abitativa nel nostro Paese.
Il Governo, infatti, avrebbe potuto decidere di affrontare il problema della casa con modalità d’intervento, per così dire, despecializzate: agendo, cioè, sull’intero universo del costruito, del costruendo e del costruibile residenziale, attraverso l’inaugurazione, per legge, di innovativi assetti di convenienze, volti a «rendere non vantaggioso tenere le case sfitte», e a «rendere vantaggioso affittarle a canoni moderati», mediante incentivi generalizzati di tipo fiscale-contabile, a cui gli interessati attingerebbero liberamente.
Questa azione di cifra keynesiana sul mercato immobiliare, volta a rendere disponibile, quasi in un sol momento e in tutto il Paese, un non trascurabile numero di alloggi in affitto a canoni moderati per un certo numero di anni – con tendenziale calmierizzazione dei canoni, e verosimile riduzione dei prezzi di vendita, parametrati, come è noto, sulla valorizzazione dell’immobile anche in ragione della rendita mensile – avrebbe potuto condurre al non secondario obiettivo politico della normalizzazione dell’accesso all’alloggio, liberando chi cerca casa dalle interferenze e dalle disparità del sistema specializzato dell’Edilizia Residenziale Pubblica capace, per l’assistenziale ineliminabile nel suo DNA, a dare la casa solo a pochi.
In realtà, l’«edilizia residenziale» oggetto del futuro «piano nazionale», come annunciata dall’art.11 del decreto legge, non presenta alcuna differenza, né concettuale né applicativa con la tradizionale Edilizia Residenziale Pubblica: termine con cui dal 1977 ad oggi si è comprensivamente indicato – denotandone l’intrinseca appartenenza istituzionale – l’intervento di Stato e Regioni nel settore dell’emergenza abitativa.
E non è certo la studiata omissione dell’attributo «pubblica» dopo «edilizia residenziale», escogitata in tutti i comma dell’art.11, a poter segnalare e provare, che il Governo abbia con ciò perseguito un’effettiva frattura semplificativa nei confronti del vigente sistema dell’intervento pubblico nel settore abitativo, e i suoi più recenti sviluppi ai sensi dalla L.9 del 2007.
Né è dato credere che tale artificio letterario abbia effettivamente perpetrato la totale espunzione dal mondo del diritto dei complicati assetti normativi dell’Edilizia Residenziale Pubblica, non presentando le disposizioni dell’art.11 del DL 112 quel carattere di completezza sostitutiva in virtù della quale «la nuova legge», regolando «l’intera materia già regolata dalla legge anteriore », è in grado di attivarne l’abrogazione, ai sensi dell’art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Come l’Edilizia Residenziale Pubblica, dunque, il futuro «piano nazionale di edilizia abitativa» si rivolge, anziché all’universo dei cittadini in cerca di casa, a quelli tra essi a più basso reddito, o sottoposti a procedure di sfratto, o in altro modo in condizioni sociali o economiche svantaggiate: alimentando ancora quella interpretazione usuale della nostra politica che vede l’accesso all’alloggio a costi sostenibili non come una legittima attesa di ogni cittadino in quanto tale, ma piuttosto il premio di una riffa tra quelli che comprovano più grave disagio abitativo.
Può darsi quindi, in logica, che, nel trasformare in regole applicative i principi dell’art.11, l’estensore del «piano nazionale di edilizia abitativa» riproponga anche le stesse soluzioni operative dell’«Edilizia Residenziale Pubblica» che da molti anni mostrano di non essere più in grado di risolvere i problemi abitativi del Paese.
Potrebbe, ad esempio, essere ancora riproposta la locazione permanente, che tutti conosciamo come un’operazione economicamente in perdita, e che, in ogni caso, per partire necessita di significativi contributi pubblici iniziali a fondo perduto; oppure, potrebbe essere rilanciata l’idea dell’utilizzo delle aree dismesse il cui proprietario, pubblico o privato, dovrebbe, chissà perché, dare gratuitamente in disponibilità agli operatori; o potrebbe essere posto in essere uno strumento, come gli antichi art.18 della L.203/’91 – che ancora si vedono in qualche regione vagare in cerca di aree – per il quale l’approvazione del programma d’intervento da parte del Ministero comporterebbe l’automatico (ma difficilmente immaginabile) travolgimento in variante di qualsiasi vigente previsione urbanistica comunale; e via dicendo.
È poi da dire che, nell’intero art.11 del decreto legge, non si novera, inspiegabilmente, nessuna rimessa in gioco, né oculata rinnovazione d’interesse per il Privato Sociale, in particolare per le Cooperative d’Abitazione e i loro consorzi, in grado, invece, di intervenire efficacemente nel libero mercato della casa, proponendo prezzi e canoni moderati, in virtù della cifra non profit e mutualistica che li caratterizza e, non da ultimo, realizzando quella riduzione degli spazi temporali tra il momento del bisogno e l’ingresso in casa tipico di strutture che praticano il principio di sussidiarietà.
Sia come sia, il futuro «piano nazionale di edilizia abitativa» – del quale ancora troppo poco d’ufficiale trapela dalle stanze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – non potrebbe trascurare di perseguire, in via preventiva e pregiudiziale, almeno una riconciliazione funzionale e sistematica tra le sue disposizioni – inscritte, come abbiamo visto in una nuova denominazione – e il tuttora vigente quadro normativo dell’Edilizia Residenziale Pubblica, all’interno delle regole costituzionali del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
Sorvolare sui labirinti giuridico-istituzionali di una normativa alluvionale e polverizzata come quella che ancor oggi regola – a livello statale e a quelli regionali – l’Edilizia Residenziale Pubblica, pensando di superarla semplicemente non nominandola negli strumenti legislativi, e intervenendo nella complessa vicenda della questione abitativa prevalentemente per mezzo di trattative d’urbanistica consensuale o, se del caso, ricorrendo alle procedure accentrate e cogenti della Legge Obiettivo – come annuncia l’art.11 – appare, una strada incerta, che si lascia alle spalle una ingovernata eredità di macerie normative, in gran parte ancora attive e in grado, qua e là, di fermare la corsa del futuro «piano nazionale di edilizia abitativa» con i lacci dell’incompetenza istituzionale, e le tagliole dell’incostituzionalità.
(Roberto Pace , Componente Osservatorio Regionale sulla Casa della Regione del Veneto)