Il problema principale della giustizia civile in Italia è quello della eccessiva lunghezza dei procedimenti: questo dato comporta, quale logica conseguenza, che si sia diffuso un senso di incertezza del diritto, avvertito tanto in ambito nazionale che internazionale (basti pensare agli innumerevoli richiami che l’Unione Europea ha mosso all’indirizzo del nostro Paese).
Quando ad essere coinvolte sono le imprese e i consumatori la certezza del diritto non va vista solo come indice di civiltà ma anche come misura della competitività di un sistema economico. In Italia, dare vita ad un’attività imprenditoriale è, in sé, un’impresa anche a causa di questa incertezza.
Secondo l’ultima indagine della Banca Mondiale sui Paesi in cui è più facile fare impresa, l’Italia occupa l’82esima posizione della classifica su 175 Paesi. Per il trattamento fiscale al 117esimo e per i tempi di apertura di un’attività al 52esimo.
Se guardiamo alla possibilità di far valere un contratto, siamo addirittura al 141esimo posto.
La crisi della giustizia civile in Italia si riflette negativamente sulla competitività delle nostre imprese e del Paese. Delle imprese, perché impone un costo aggiuntivo che i nostri concorrenti non hanno. Del Paese, perché esercita un fortissimo disincentivo ad investire per le aziende straniere. Le cronache di questi giorni ne offrono ampia testimonianza.



Questa situazione patologica dell’amministrazione della giustizia civile italiana è ovviamente conseguenza di una molteplicità di fattori strettamente correlati, alcuni già indicati nel Manifesto quali:
– la farraginosità della vigente disciplina processuale (sebbene la riforma introdotta con la legge n. 353/1990 abbia cercato di improntarne l’attività secondo criteri di oralità, concentrazione ed immediatezza);
– l’ingente mole di materiale che in ogni processo viene ad accumularsi, costituita da sempre più numerosi e corposi atti difensivi, dalle risultanze probatorie, dalle perizie tecniche e da una sterminata serie di documenti;
– le manovre dilatorie, ancora oggi ben possibili e di fatto largamente utilizzate;
– la cronica carenza di strutture e di organico;
– la ancora limitata familiarità con la informatizzazione della gestione del contenzioso civile;
– l’ingente arretrato che ingolfa le vie giudiziarie.



Qui vogliamo segnalare un altro nodo fondamentale, ovvero l’eccesso di “domanda” verso i Tribunali, spesso mal posta, alla amministrazione di giustizia. I cittadini, infatti, si rivolgono all’amministrazione giudiziaria anche quando è ben possibile percorrere altre strade.

È opportuno riflettere su alcuni dati di fatto:
– l’Italia ha tempi che sono quasi il doppio della media europea…
…ma costi estremamente inferiori per avviare un processo (fino a otto volte inferiori a quelli che ci sono in Gran Bretagna)
– chi riesce ad avviare un procedimento davanti al giudice ordinario deve rassegnarsi ad attendere in media 887 giorni per un primo giudizio e oltre 2600 se percorre tutti e tre i gradi previsti fino alla Cassazione
– circa il 40% dei procedimenti intentati si esaurisce con sentenza di rigetto del tribunale e una quota significativa si esaurisce addirittura senza arrivare a sentenza.

Il nostro ordinamento, in effetti, si caratterizza per regole che facilitano fin troppo chi vuole litigare a rivolgersi direttamente al giudice, senza prendere nella debita considerazione strade alternative di risoluzione dei problemi volte invece alla risoluzione dei conflitti senza instaurare un giudizio (compromettendo spesso irrimediabilmente il rapporto tra i «litiganti»).
È questo anche il frutto di una visione statalista della giustizia, che vede nello Stato l’unico soggetto in grado di risolvere «tutti» i conflitti tra i propri cittadini, trascurando le potenzialità di una «giustizia delegata», ove possibile, all’autonomia delle parti.
Una delle strade maestre per dare un contributo alla soluzione di questi problemi è allora proprio la valorizzazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Tra questi strumenti assume un’importanza fondamentale quello della conciliazione, che – per struttura, tempi e costi – è un istituto particolarmente agile e flessibile, che ben si adatta alle esigenze di speditezza che tanto i cittadini, quanto le imprese e i consumatori avvertono sempre più.
L’esperienza dell’uso della conciliazione dimostra che quando non si radicalizzano le posizioni nella ricerca spasmodica di «chi ha torto» e «chi ha ragione» si può cercare di vedere i conflitti che, inevitabilmente, sorgono nella vita quotidiana (negli affari e nei luoghi di lavoro così come tra vicini di casa o tra conoscenti), se risolti bene persino come un’occasione, un’opportunità, magari cambiando i propri punti di vista e le posizioni precedentemente assunte.
Alleggerire il lavoro dei tribunali si può e, dando più spazio a questo tipo di strumenti, disincentivare, anche attraverso politiche tariffarie, il ricorso ai giudizi ordinari. Ma ciò non è sufficiente. Occorre anche affrontare più a fondo la radice dei problemi promuovendo e favorendo una diversa cultura della società.
Una cultura che non vede nel giudizio davanti al giudice l’inevitabile soluzione dei conflitti. Una cultura della ricerca del possibile compromesso per trovare insieme una soluzione; è la scelta di privilegiare il permanere delle relazioni rispetto al prevalere di una visione astratta della giustizia.



Nella conciliazione, il terzo conciliatore ha il compito di «agevolare» la negoziazione fra le parti, controllando il processo di incontro tra gli interessi «contrapposti» e facilitando la comunicazione tra le stesse in modo da superare il «temporaneo» contrasto negoziale, senza incomprensioni o rotture traumatiche come accade nel contenzioso giudiziale.
In quest’ultimo decennio non è mancata una sensibilità del Parlamento su questo tema, sono state molte le leggi che si sono richiamate alla conciliazione (L. 481/95 istitutiva delle Autorità di pubblica utilità – art. 2, co. 24 -; L. 192/98 – art. 10 – in materia di subfornitura; L. 281/98 sulla disciplina dei diritti dei consumatori; L. 135/2001 di riforma del settore turistico; D.lgs 5/2003 di riforma del Diritto societario; L. 129/2004 sull’affiliazione commerciale -franchising-; L.206/2005 «Codice del consumo»), ma il punto fondamentale sul quale incidere è proprio quello del tipo di cultura, anche perché sulla concezione del processo come sede di risoluzione di ogni controversia civile si sono consolidati negli anni corposi interessi.
Su questo obiettivo le Camere di Commercio (che ricordo, hanno costituito la più importante rete di sportelli di conciliazione del Paese, gestendo ad oggi oltre 35.000 procedimenti), che mediamente risolvono una vertenza in 61 giorni, sono impegnate a trovare, in collaborazione con tutti gli ordini professionali e gli operatori giuridici un nuovo percorso che renda anche questi ultimi protagonisti di questa piccola rivoluzione.