Da quando il problema federalista è entrato con forza nel dibattito italiano sono passati quasi 20 anni. È un lungo periodo che ha trovato anche una scansione costituzionale nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione. Oggi è tempo di bilanci ma il risultato è problematico perché a nostro avviso non si è attuato appieno il principio di sussidiarietà. Questa affermazione porta subito a tre quesiti.
Il primo è se tale principio sia stato adeguatamente introdotto nella riforma costituzionale del 2001. Il secondo, laddove il primo trovi risposta positiva, è se sia stato adeguatamente applicato. Il terzo quesito è se ci sia stato un concorso di responsabilità di natura in parte di formulazione costituzionale ed in parte applicativa nello scarso successo della riforma regional-federalista.



La riforma costituzionale del 2001 con un «nuovo» titolo V denominato «Le Regioni, le Province, i Comuni» rappresenta un’innovazione molto forte nel nostro sistema costituzionale, come facilmente si intende dall’articolo 114: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Siamo consapevoli che la riforma costituzionale attuata, che tocca gli articoli dal 114 al 133 della Costituzione del 1948, richiederebbe un adeguato approfondimento che non potremo fare qui, a noi interessando il nesso federalismo-sussidiarietà.Dal punto di vista costituzionale, in base all’articolo 117, «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» ma anche «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».
Inoltre, in base all’articolo 118 «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Tutto ciò sembra un disegno coerente, ma a nostro avviso ha tre difetti.



Il primo è quello di non aver istituito un Senato delle Regioni sul modello del Bundesrat tedesco sopprimendo l’attuale Senato. Poco rileva infatti che attualmente i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questa è una riforma costituzionale che va fatta al più presto con la nuova legislatura.

Il secondo è che se è vero che si afferma che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (articolo 119), altrettanto vero è che il federalismo fiscale rimane zoppo. Infatti, se da un lato gli enti locali possono stabilire e applicare tributi propri e compartecipano al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, da un altro lato lo Stato ha il compito di istituire un fondo perequativo per le zone più svantaggiate e quello di rimuovere gli squilibri sociali ed economici, destinando risorse aggiuntive in favore di determinati enti locali. Ciò ha portato le Regioni più virtuose a una corretta gestione della finanza pubblica, mentre quelle meno virtuose o addirittura sperperatrici hanno continuato a fruire dei soccorsi dello Stato specie nella spesa sanitaria. La forza virtuosa del federalismo fiscale non si è quindi manifestata appieno e questo impone non l’abbandono di un federalismo solidale, ma una sua migliore coniugazione con il federalismo della sussidiarietà, che impone anche la responsabilità a tutti.



Il terzo limite viene dalla applicazione dell’art. 118 comma ultimo: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Questo enunciato è molto interessante per l’applicazione della sussidiarietà orizzontale, ma ha trovato solo leggere applicazioni in quanto il principio della «sovranità burocratica» ad ogni livello di Governo è stato appena scalfito. Dati questi limiti, ci sono poi state delle notevoli differenze di applicazione su base territoriale che hanno configurato in linea di fatto l’Italia come una Repubblica federal-regionalista a geometria variabile, dove è la capacità di iniziativa delle Istituzioni regionali e sub-regionali e quella della società civile ad imprimere forza al principio di sussidiarietà e al liberalismo sociale, mentre nelle aree dove ciò non accade prosegue la deriva statal-burocratica-assistenzialista calata anche a livelli territoriali regionali.

Per dare forza alla sussidiarietà ci vorrebbe subito un fattore di spinta che applichi quella verticale con il federalismo solidale, ma responsabilmente premiale, e quella orizzontale con il liberalismo sociale, che si ispirino, anche con una forte impronta europeista, a grandi italiani come Cattaneo, Einaudi, Vanoni, De Gasperi. Da subito si potrebbero varare, accorpando almeno sei ministeri tipici di un periodo storico ormai passato, un Ministero per l’euro-federalismo e un Ministero per il liberalismo sociale. Poi bisogna varare una «Convenzione Costituente» che modifichi la Costituzione Italiana con l’apporto di maggioranza e opposizione, come noi sosteniamo da ormai tre lustri.

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