Il Lodo Alfano è dunque legge e introduce la sospensione dei processi penali per reati comuni relativi alle alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica e del Consiglio, Presidenti delle due Camere). Si vedrà prossimamente se il Tribunale di Milano si rivolgerà alla Corte costituzionale. Intanto, nel dibattito pubblico, la principale censura mossa alla legge consiste nella sua approvazione con legge ordinaria e non con legge costituzionale, secondo la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost. Questa procedura sarebbe stata necessaria – si sostiene – perché il Lodo introduce una forma di immunità dalla giurisdizione, quindi un’eccezione al principio dell’eguale soggezione dei cittadini alla legge (art. 3 Cost.). Come le altre forme di immunità già previste, anch’essa dovrebbe trovare posto direttamente nella Costituzione o comunque in una legge costituzionale. Varie obiezioni possono essere mosse a questo punto di vista. In primo luogo, nella sentenza n. 24 del 2004, con la quale fu dichiarato incostituzionale il cosiddetto. “Lodo Schifani” (simile ma non identico alla legge appena approvata), la Corte costituzionale non affermò che per l’approvazione della legge sulla sospensione dei processi a carico delle alte cariche dello Stato fosse indispensabile la fonte costituzionale. L’occasione per dirlo l’avrebbe avuta, perché nella motivazione dei giudici che le avevano rimesso la questione la violazione dell’art. 138 cost. era esplicitamente ricordata. Sarebbe perciò bastata un’affermazione in questo senso per chiudere ogni strada all’uso della procedura ordinaria, ma la Corte non la fece. Circolano al proposito indiscrezioni sull’andamento della discussione tra i giudici costituzionali, nella camera di consiglio da cui scaturì la sentenza n. 24 del 2004. Ma per il giurista conta il testo ufficiale della sentenza: e sta di fatto che nella motivazione non solo non c’è traccia di quell’argomento, ma le prime pagine della sentenza sono dedicate a spiegare come l’esigenza di consentire un sereno svolgimento delle alte funzioni istituzionali sia un bene costituzionalmente apprezzabile, che è possibile garantire senza violare i principi dello Stato di diritto. In secondo luogo, non è così certo che il Lodo Alfano introduca una vera e propria “immunità”. Se di una forma di immunità si trattasse, la garanzia in esame dovrebbe essere per definizione non rinunciabile, perché protegge la funzione e non la persona. Eppure, la Corte, appunto nella sentenza n. 24 del 2004, dichiarò incostituzionale (per violazione dell’art. 24 cost.) il Lodo Schifani proprio a causa dell’irrinunciabilità dello scudo processuale che quella legge introduceva. L’attuale Lodo Alfano segue gli insegnamenti della sentenza e prevede esplicitamente che l’imputato possa rinunciare in ogni momento alla sospensione. Il fatto è che, più che una forma di immunità, si ha a che fare con una forma sui generis di sospensione del processo, e la Corte lasciò intendere che essa sia introducibile con legge ordinaria, a certe condizioni.
Tali condizioni, rispettate nell’attuale Lodo Alfano, sono: rinunciabilità alla sospensione, durata temporalmente certa e non prorogabile di essa (assicurata dal fatto che la sospensione opera per l’intera durata della funzione, ma non è reiterabile né si applica in caso di successiva investitura in altra delle alte cariche), esistenza di una corsia preferenziale per la parte civile che trasferisca l’azione in sede civile, possibilità per il p.m. di svolgere comunque indagini e per il giudice di assumere le prove non rinviabili.
Un’ultima obiezione è mossa al Lodo Alfano. Vi sarebbe una distinta lesione al principio di uguaglianza perché lo scudo opera per il solo Presidente del Consiglio e non per i Ministri, per i soli Presidenti delle Camere e non per i parlamentari semplici (una sorta di favore per il “capo”).
Credo che nemmeno questa obiezione colga nel segno. Il fatto che vi sia una forte differenziazione fra il ruolo del Presidente del Consiglio e quello dei Ministri è scritto nello stesso art. 95 della Costituzione, ed è anche il frutto dell’evoluzione materiale del nostro sistema politico, in cui i cittadini si sono abituati a investire di funzioni di governo, alle elezioni politiche, un leader insieme alla sua coalizione. Non è perciò irragionevole distinguere il Premier dai Ministri.
Quanto ai Presidenti delle Camere, basta scorrere la Costituzione per verificare di quante e quali specifiche attribuzioni costituzionali siano investiti, per apprezzare come essi siano ragionevolmente distinguibili dai parlamentari “semplici”.