La recente pubblicazione della legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano ha suscitato qualche polemica giornalistica e indotto qualche osservatore politico ad osservazioni, a mio avviso, scarsamente pertinenti. Questa nuova legge rappresenta, in realtà, un altro passo sulla strada dell’adeguamento del diritto vaticano, che ha avuto un’accelerazione decisiva con l’approvazione della nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano nel 2000.
Al momento della costituzione del nuovo Stato, avvenuta con il Trattato del 1929, si era posto il problema della sua legislazione e il 7 giugno del 1929 erano state approvate sei leggi che ne dovevano costituire il corpus normativo, la legge fondamentale e quelle sulle fonti, sulla cittadinanza e sul soggiorno, sull’ordinamento amministrativo, sull’ordinamento economico, commerciale e professionale, e di pubblica sicurezza. Negli anni successivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi (circa 300) che hanno reso necessaria l’elaborazione di una nuova legge fondamentale. Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova legge sulle fonti che ha avuto una notevole eco nei quotidiani, dando luogo a qualche polemica.
La legge sulle fonti del 1929 permetteva al nuovo Stato di evitare di costruire ex novo un ordinamento che regolasse tutte le possibili fattispecie che avrebbe dovuto regolare, ma di rimandare ad un diritto già esistente che potesse supplire a queste necessità. La figura del diritto suppletorio è conosciuta da tutti gli ordinamenti e permette loro, in misura maggiore o minore, secondo i casi, di ricorrere a norme già esistenti e richiamate in linea di principio, per regolare fattispecie che non siano disciplinate dal diritto proprio.
La legge qualificava come fonti principali del diritto oggettivo del nuovo Stato, il codex iuris canonici, le costituzioni apostoliche, le leggi per la Città del Vaticano emanate dal pontefice e i regolamenti. All’art. 3 si dichiarava il diritto italiano in vigore nello stato vaticano, quale diritto suppletivo, in assenza di fonti primarie, quelle indicate sopra, purché non fosse contrario ai precetti del diritto divino, ai principi dell’ordinamento canonico, al Trattato e al Concordato e, sempre che risultasse applicabile nello Stato Città del Vaticano. La medesima legge conteneva rinvii, sempre con le riserve cui si è accennato, ai codici italiani.
Nel 1946 è stato approvato un codice di procedura civile vaticano e nel 1969 e nel 1983 sono state introdotte importanti modifiche al diritto penale vigente, ma sulla base della legge sulle fonti del 1929 nello stato vaticano erano ancora in vigore i codici civili italiani del 1865 (con alcuni rinvii al codice del 1942), quello penale del 1889 e quello di procedura penale del 1913.
Anche da questi brevi cenni risulta evidente come fosse necessaria una revisione della legge sulle fonti per regolare meglio le situazioni nuove che si presentano all’operatore giuridico e per superare talune difficoltà che derivavano dalla nuova legislazione canonica, visto che, ad esempio, il codex del 1917 è stato sostituito dai codici, latino del 1983, e delle chiese orientali del 1990, ma anche dall’evoluzione, che potremmo definire magmatica, del diritto italiano. Inoltre sembrava opportuno affermare il principio della conformazione dell’ordinamento vaticano al diritto internazionale generale e ai trattati e agli accordi che la Santa Sede ha firmato in numero sempre maggiore nel corso degli anni.
La nuova legge sottopone la qualificazione del diritto italiano, quale diritto suppletivo, oltre che alle condizioni previste nel 1929, anche al recepimento, vale a dire ad un atto formale dell’autorità competente. Così con l’art. 4 della nuova legge si recepisce, prescrivendone l’osservanza, il codice civile italiano del 1942, sostituendo un analogo riferimento al codice del 1865, mentre con l’art. 7 si mantiene la recezione del codice penale vigente nel 1929, vale a dire il codice penale italiano del 1889. Con l’art. 8 si recepisce il codice di procedura penale del 1913.
In altri articoli si ripropone la disciplina della legge del 1929, adeguandola alle scelte fatte dal legislatore vaticano in ordine al diritto del lavoro, alla tutela dei beni culturali, alla politica monetaria con il passaggio dalla lira all’euro, al diritto di proprietà intellettuale delle opere dei pontefici.
Da ultimo sembra opportuno segnalare un’altra modifica rispetto alla legge del 1929, l’innalzamento dell’istruzione obbligatoria sino ai 18 anni e il fatto che l’obbligo possa essere soddisfatto, qualora non siano istituite scuole in territorio vaticano, non più solo con la frequenza di scuole italiane scelte dal governatore della Città del Vaticano, ma presso istituzioni scolastiche scelte dai genitori, legalmente riconosciute anche da altri Stati, oppure direttamente dai genitori, qualora mostrassero di sapere impartire tale istruzione. Anche se tale norma è presente nella legge, più per un omaggio alla tradizione, che per la pertinenza dell’argomento ad una legge sulle fonti, l’innovazione segnala l’internazionalizzazione del personale vaticano e un indebolimento del legame con l’Italia, le cui scuole erano le uniche a potere essere frequentate dai soggetti dell’ordinamento vaticano.
Come si vede, ciò che ha sollecitato l’attenzione della stampa italiana è solo un aspetto di un problema più vasto che riguarda anche altri piccoli Stati.
In linea generale va osservato che questo è un atto interno allo Stato della Città del Vaticano, che non ha nulla a che vedere con i rapporti bilaterali con l’Italia, né quelli di carattere concordatario, né quelli derivanti dal Trattato. La scelta del 1929 fu unilaterale e analogamente va considerata quella operata oggi dal legislatore vaticano.
La seconda considerazione riguarda l’esplicito riferimento al diritto canonico come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo che sembra segnalare una maggiore unità tra due ordinamenti, quello canonico e quello vaticano, che, pur derivando dalla medesima fonte di produzione, il pontefice, potevano sembrare eccessivamente divaricati, e infine, l’affermazione esplicita della conformazione dell’ordinamento vaticano al diritto internazionale.