Un decreto legge consiste in un provvedimento provvisorio, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal governo. Un decreto legge viene adottato ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, ed è regolato dall’art. 15 della legge 400/88. Il decreto legge viene deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato dal presidente della Repubblica, dopo che vi ha apposto la propria firma. Il decreto legge, una volta emanato dal Capo dello Stato, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. Gli effetti e la durata del decreto legge sono provvisori, durano 60 giorni, salvo la conversione in legge da parte del parlamento. Il decreto legge, nel momento stesso in cui viene pubblicato, deve essere presentato alle Camere. Queste, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro 5 giorni. Il decreto legge, se non è convertito in legge entro 60 giorni, perde di efficacia (decadenza). Se ciò accade, tutti gli effetti prodotti dal decreto, quando questo era in vigore, devono essere eliminati, perché si troverebbero senza un base legale ad essere, quindi, degli illeciti. In tal caso può essere approvata una legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto. E’ una legge riservata alla Canmere che regola i rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto legge decaduto. C’è un altro strumento che sana una situazione derivata dal decreto legge decaduto, la responsabilità giuridica del Governo, che coinvolge i singoli ministri nel rispondere penalmente, civilmente o amministrativamente dei reati commessi o nel risarcimento dei danni prodotti.
– Il decreto interpretativo è uno strumento che interviene laddove vi sia un contrasto giuridico nel quale il governo senta il dovere di fare chiarezza. Solitamente, questo genere di norme vengono emanate con forma di legge, con carattere retroattivo che chiarifica, illumina ed esplicita una legge preesistente
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L’ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE SUL DECRETO LEGGE
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
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L’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 400/88
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita’ e di urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.