La Corte costituzionale, con le sentenze n. 249 e 250 del 2010 ha dichiarato illegittima l’aggravante di clandestinità introdotta con il primo pacchetto sicurezza del 2008 dal Governo.
Con le sentenze n. 249 e 250 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’aggravante di clandestinità introdotta con il primo pacchetto sicurezza del 2008 dal Governo. Come riporta Altalex.com «i giudici remittenti sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del c.p., che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole “mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”». In particolare, i rimettenti, «prospettavano l’intrinseca irragionevolezza di una presunzione di maggior pericolosità collegata alla mera carenza di un titolo per il soggiorno nel territorio dello Stato, senza alcuna distinzione tra le varie possibili violazioni della legge sull’immigrazione, e senza alcuna rilevanza per il caso che ricorra un “giustificato motivo”».
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Secondo i giudici delle leggi, non è ammissibile, nel rispetto dei diritti inviolabili, che fatti estranei al reato, costituiscano «trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti». Questo, in accordo – sottolineano i giudici – «con il principio costituzionale di eguaglianza in generale» che «non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero. Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile, il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti». Salvo, ricordano, che questo non rappresenti un atto necessario per tutelare un interesse collettivo costituzionalmente rilevante.