Il governo ha approvato ieri mattina il testo del ddl costituzionale di riforma della giustizia. Un testo, ha detto il capo del governo, atteso dal 1994. Separazione delle carriere di giudici e pm, doppio Csm, polizia giudiziaria, inappellabilità delle sentenze di assoluzione, obbligo dell’azione penale, responsabilità dei magistrati sono i punti chiave della riforma, che ora dovrà essere approvata due volte da Camera e Senato, e ottenere, per entrare subito in vigore, i due terzi dei voti del Parlamento; diversamente toccherà ai cittadini pronunciarsi con un referendum.



Intanto il grande entusiasmo nel governo si accompagna a critiche molto forti, soprattutto da parte dell’Anm, che ha definito il provvedimento “punitivo”.

Il sussidiario ha parlato della riforma con Macello Maddalena, procuratore generale presso il Tribunale di Torino.

Maddalena, da dove cominciamo? Direi dalle modifiche agli articoli 101 e 102. In particolare, quest’ultimo dice che la funzione giurisdizionale è esercitata non più «da magistrati ordinari», ma «da giudici ordinari istituiti e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario»…



Le modifiche intervenute nell’articolo 101 e nell’articolo 102 della Costituzione non possono avere altro senso che quello di affievolire le garanzie di indipendenza del Pubblico ministero nei confronti degli altri poteri dello Stato, e non solo e non tanto quello di permettere una organizzazione in certo qual modo gerarchica degli uffici del Pm; cosa che non è preclusa neppure adesso e che, entro determinati limiti, sicuramente non è deprecabile.

E quindi?

Di conseguenza, non si riesce onestamente a intuirne un significato alternativo a quello di porre le basi per un successivo eventuale intervento legislativo, diretto a rendere gli uffici del Pm meno autonomi ed indipendenti dagli altri poteri dello Stato di quanto non siano attualmente.



La riforma dell’articolo 104 istituisce la separazione delle carriere: «i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri». Una svolta che il centrodestra auspica da più di quindici anni…

Ma la separazione delle carriere in gran parte è già stata di fatto realizzata, ed è da valutarsi a mio avviso negativamente. Al contrario, avrebbe dovuto essere favorita ed in ogni caso non ostacolata la mobilità tra le due carriere perché funzionale ad ottenere un pubblico ministero più “imparziale”. E poi la creazione di un Csm separato e di una Corte disciplinare per i Pm rischia paradossalmente di ottenere gli effetti opposti a quelli che si vorrebbero conseguire.

 

E perché?

 

Ma perché si avrebbe un Pm sempre più superpoliziotto e probabilmente anche più “protetto” da un Consiglio e da una Corte disciplinare inevitabilmente più corporativi. Si aggiunga che o tutto  questo è concepito come primo passo in vista di una sottoposizione del Pm al potere esecutivo o politico in generale, ed allora ha un senso, anche se non condiviso e non condivisibile; o così non è, e veramente si vuole crearne – come si dice e forse anche, non volendo fare un processo alle intenzioni, si vuole – un corpo autonomo ed indipendente ed estraneo non solo al potere politico ma anche all’ordine giudiziario (inteso come ordine dei giudici), ed allora veramente si rischia di avere effetti diametralmente opposti a quelli che si dicono di voler perseguire. Proprio in quanto si avrebbe un Pm ancor più contrassegnato da quello che si dice “accanimento accusatorio”.

 

L’articolo 104-bis e il 104-ter istituiscono il doppio Csm, della magistratura giudicante e di quella requirente. Il ddl assicura la maggioranza togata in entrambi i Consigli. Che ne pensa?

 

Non è così. Al contrario, viene sancita, rispetto alla vecchia proporzione di due terzi contro uno, la parità tra le due componenti, a vantaggio di quella politica. Il potenziamento della componente politica all’interno del Csm è destinata a produrre inevitabilmente maggiore politicizzazione dei Csm e quindi anche della magistratura. È l’esatto contrario di quel che si dice di voler ottenere.

 

E cosa pensa del sistema di designazione?

Il sorteggio dei componenti del Consiglio è oggettivamente mortificante e punitivo nei confronti dei magistrati, anche se una riflessione all’interno della magistratura sulle degenerazioni correntizie –  che ci sono, sia ben chiaro, ma in misura inferiore a quel che si crede – va fatta e un rimedio bisogna trovarlo, anche attraverso appropriati meccanismi elettorali.

 

Come vede una sezione autonoma del Csm per la materia disciplinare? È contrario?

 

Tutt’altro, sono favorevole. La separazione tra le funzioni amministrative e quelle disciplinari è a mio avviso auspicabile, ma restando la medesima proporzione tra componenti laici e componenti togati e la unicità per giudici e Pm. Valuto invece positivamente l’apertura, attraverso la modifica dell’articolo 106, ad una maggiore utilizzazione della magistratura onoraria.

 

L’articolo 12 del ddl riforma la polizia giudiziaria. «Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge» – una legge che naturalmente andrà fatta per attuare quanto previsto dal nuovo dettato costituzionale. Qual è la sua valutazione?

 

La modifica dell’articolo 109 non può avere un significato alternativo a quello di condizionare ad altri poteri la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dei magistrati. Rischia di essere lo svuotamento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ma in particolare degli uffici del Pubblico ministero, nei confronti degli altri poteri.

 

C’è anche un’importante intervento a proposito del giusto processo. Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello – dice la riforma – salvo che la legge disponga diversamente. E «le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge».

Un momento. La costituzionalizzazione dell’appello dell’imputato contro qualsiasi sentenza di condanna, nel momento in cui da tutte le parti si invoca una qualche regolamentazione riduttiva dell’appello, rischia di aggravare la crisi della giustizia. E il sostanziale depotenziamento di quello del Pm contro le sentenze di proscioglimento – che sembra costituire la ratio di una non chiarissima disposizione del disegno di legge… – appare tanto più discutibile quanto più le sentenze di primo grado sono adesso affidate ad un giudice monocratico, e non ad un collegio.

 

E per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’azione penale?

 

La modifica dell’articolo 112 quale viene proposta o non ha senso – perché anche adesso il Pm nell’esercizio dell’azione penale è tenuto ad osservare le disposizioni di legge, comprese quelle che ne stabiliscono i criteri… O, di nuovo, difficilmente può avere un senso diverso di quello di aprire la strada a dei condizionamenti legislativi non, o comunque  meno, suscettibili di controllo costituzionale. Certamente molto è rimesso qui al legislatore ordinario, e quindi bisognerebbe capire quali sarebbero in seguito le discipline di dettaglio, ma francamente la modifica della norma costituzionale si presta ad una lettura molto discutibile.

 

Cosa dice dell’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati?

 

Questa norma farà sicuramente sì che mentre adesso i magistrati possono agire nei confronti di chiunque sine spe ac sine metu (senza aspettative e senza timori, ndr), in seguito, a seconda della “forza” delle parti (sia in civile che in penale), continueranno a non avere speranze, ma sicuramente potranno avere e avranno molti più timori: dei quali trarranno vantaggio quelli che sono o saranno in grado di ingenerarli. E ce ne sono e sempre ce ne saranno.