Una piccola rivoluzione ha avuto luogo senza spargimenti di sangue e tumulti. Il principio sancito come determinante per il corretto funzionamento delle economie dei Paesi e per la salvaguardia dei loro debiti sovrani, a più riprese rilanciato dalle varie istituzioni dell’Unione europea, è entrato a fare parte ufficialmente anche nel nostro sistema. Definita tra le priorità per non dover più finire nei fanghi della crisi, una volta che, ovviamente ne saremo usciti, è stata approvata in via definita dal Senato la regola d’oro del pareggio di bilancio in costituzione. Il Ddl sul pareggio del bilancio, quindi, entra a far parte della nostra Carta fondamentale. Palazzo Madama ha dato l’ok con più dei due terzi degli aventi diritto (cioè senatori 214 su 321) necessari per poter varare una modifica costituzionale. In particolare, i sì sono stati 235, i no 11, gli astenuti 34. Contro il provvedimento hanno votato le forze di opposizione al governo Monti, ovvero la Lega e l’Idv. Coesione Nazionale si è astenuta. Il parlamentare di Fli e presidente della Commissione bilancio, Mario Baldassarri, non ha partecipato al voto in contrasto con le direttive del proprio gruppo. Si sono astenuti anche Mauro Cutrufo (Pdl) e Massimo Garavaglia (Lega). Anche il presidente del Consiglio Mario Monti, nelle vesti di senatore a vita, ha preso parte alla votazione. Le nuove disposizioni costituzionali si applicheranno a partire dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
La legge è costituita da sei articoli che prevedono, anzitutto, con una modifica dell’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione che la voce «armonizzazione dei bilanci pubblici» sia attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato. Prima dell’approvazione della legge era alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Secondo l’articolo 81, inoltre, lo Stato ha il compito di assicurare l’equilibrio tra le entrare e le spese del proprio bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». L’indebitamene è consentito. Ma solamente in alcuni casi e a determinate condizioni chiaramente espresse dalla legge.
Ovvero, solo nella prospettiva di «considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali»; tra questi sono contemplate le gravi recessioni economiche, crisi finanziarie, gravi calamità naturali.