Con il caso Lazio il ddl anticorruzione è tornato al centro del dibattito politico. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha sottolineato che sul fronte della corruzione “siamo messi molto male. Bisogna quindi superare questa condizione che è una condizione di inferiorità rispetto a molti Paesi europei e rispetto alla media”. Gli ha fatto eco il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, che rivolgendosi ai sindaci del suo partito ha ricordato la fondamentale importanza del “tema della legalità, della trasparenza e dell’onestà, di un rinnovamento morale”, e dunque dell’urgenza di approvare il ddl anticorruzione. Quindi ha chiesto: “Chi lo sta bloccando? Volete che in questa situazione non facciamo delle norme severe? Su questo bisogna andare giù veramente decisi”. Ilsussidiario.net ha intervistato l’avvocato e giurista Mauro Ronco, ex membro laico del Consiglio superiore della magistratura, intervenuto di recente nel corso di un’audizione in Parlamento sui temi della giustizia.



Quali caratteristiche deve avere un ddl anticorruzione per essere efficace oggi?

Il dispositivo si compone di due parti fondamentali. La prima è dedicata a combattere la piaga sociale della corruzione nella pubblica amministrazione e in tutti i luoghi in cui si annida. La seconda, molto più ridotta e aggiunta dal nuovo governo, cambia alcune norme di carattere penale introducendo nuovi delitti, aumentando le pene per quelli già esistenti e ristrutturando alcune fattispecie penali.



Lei le valuta positivamente?

La prima parte è molto utile perché individua una serie di procedure e di comportamenti virtuosi che devono essere tenuti da tutti i responsabili e i dipendenti della pubblica amministrazione. La seconda parte è più opinabile, perché non esiste una particolare urgenza di introdurre nuove norme penali al fine di combattere la corruzione. Le norme penali sulla corruzione, infatti, esistono già. Eppure sono 20 anni che si discute di cambiare le norme sulla corruzione.

Perché il decreto diventa un’“emergenza” proprio adesso?

L’emergenza corruzione la vediamo tutti i giorni soprattutto attraverso i mass media, anche se mi domando se corrisponda allo specchio del Paese. Ciò di cui c’è bisogno non è di cambiare le norme penali, ma di migliorare i controlli nella pubblica amministrazione, e quindi il tasso di legalità complessiva.



Il rischio è che il ddl moltiplichi le fattispecie di reato senza aumentare l’efficacia nella lotta alla corruzione?

Questo è un problema reale. Spesso le nuove norme penali provocano un effetto solo simbolico, ma in realtà non migliorano affatto l’efficacia della lotta al crimine. Le norme penali sono molto complesse, richiedono grande attenzione e ogni cambiamento va sempre preso con cautela.

 

Che cosa ne pensa in particolare del reato di “traffico di influenze”, che punisce chi si avvale di rapporti con pubblici ufficiali per ottenere vantaggi patrimoniali?

 

Così come è stato concepito mi sembra molto discutibile. Potrebbe essere un reato meritevole di essere introdotto, ma occorrerebbe prima approvare una legge che regolamenti l’attività di lobbying. Il rischio altrimenti è che quando un’associazione di categoria, per esempio commerciale e imprenditoriale, contatta un esperto, ciò sia visto dai pm come una pratica illecita.

 

Come valuta invece la proposta di intervenire in merito alla responsabilità del concusso?

 

E’ un problema molto dibattuto, almeno da Mani pulite. Nella legislazione italiana c’è una tradizionale distinzione tra corruzione e concussione. Il privato costretto o indotto dal pubblico ufficiale a pagare la tangente è esente dalla pena. A differenza dei casi in cui il privato sia “costretto”, per i quali ci sono delle modalità di violenze e minacce individuabili sul piano tecnico, non è facile distinguere i casi in cui il privato sia “indotto”. C’è una zona grigia in cui si è indotti ma se ne trae un vantaggio. Dal 1992 è stata creata un’idea, a livello scientifico e massmediatico, secondo cui la non punibilità del concusso non rispetterebbe i principi europei ed internazionali che vorrebbero il contrario. La ritengo una tesi molto discutibile, anche se non si può negare che ci sia una certa difficoltà a distinguere il concusso per induzione e il corruttore.

 

Un’altra ipotesi è regolare, sanzionandola, la corruzione tra privati. Lei è favorevole?

 

Il nostro ordinamento, così come quello tedesco, conosce già una norma che prevede il reato di infedeltà del privato nei confronti della sua società. In Germania c’è anche una legge che considera come reato il caso in cui il privato, dipendente di una società, compia atti in violazione della lealtà nella libera concorrenza. Le ritengo norme valide, ma vi sono anche una direttiva e una convenzione europea in cui si afferma che c’è non soltanto una infedeltà patrimoniale del dipendente delle società, ma anche di chiunque in qualsiasi attività privata, per esempio professionale, abbia ricevuto del denaro per compiere atti contrari ai suoi doveri. E’ una direttiva con caratteristiche di estrema genericità, e bisognerà vedere in che misura questa norma potrà essere precisata. Offre infatti spazio a interventi punitivi anche in situazioni nelle quali il principio della extrema ratio del diritto privato potrebbe essere violato.

 

(Pietro Vernizzi)