Che la Cassazione si sia decisa a investire la Corte costituzionale della questione di legittimità della attuale legge elettorale (il cosiddetto Porcellum) non è un fatto inaspettato. Ma sicuramente cambia il quadro complessivo in cui sono destinate a svolgersi alcune delle prossime vicende politiche.

Non è da oggi che si parla di una illegittimità – vera o presunta – della legge Calderoli. Tanto è vero che già in diverse occasioni – nel 2008 e nel 2012 – la Corte, fra una cosa e l’altra, aveva avuto modo di manifestare i suoi dubbi sulla conformità a Costituzione di diversi dei meccanismi predisposti nel 2005 dal legislatore per eleggere i componenti di camera e senato. Il che significava, per dirla tutta, che già tre volte la Corte ha chiesto ai giudici ordinari di essere investita del potere di sindacare la legge elettorale; e significava, altresì, che presso la Corte era diffusa l’idea per cui non tutto dentro il Porcellum fosse da ritenersi perfettamente in linea con la costituzione.



Tanto è vero che, negli anni passati, diversi sono stati i tentativi di vari gruppi di cittadini di instaurare controversie elettorali più o meno fittizie per cogliere l’obiettivo di mandare la legge Calderoli all’esame della Corte.

Ora, dopo lungo tempo e molta fatica, questo tentativo è riuscito. E, da quello che è emerso – la Cassazione ha passato la notizia alla stampa ancora prima di depositare l’ordinanza di rinvio: segno che nemmeno le giurisdizioni superiori vogliono stare alla regola per cui i giudici dovrebbero parlare solo attraverso le sentenze – sembrano almeno tre i profili portati alla cognizione della Corte.



Ad essere censurati sono, nell’ordine, il sistema delle liste bloccate (il fatto cioè che l’elettore non possa scegliere quale candidato votare, ma che possa soltanto votare una lista o una coalizione); l’anomala distribuzione dei seggi e dei premi di maggioranza (per cui, alla fine, il voto di un elettore in una regione ‘pesa’ di più del voto di un elettore di una altra regione); il fatto che la predisposizione delle coalizioni in fase elettorale (tanto per capirci: Sel che si impegna di fronte agli elettori a stare al governo o all’opposizione con il Pd; o la Lega che si impegna a fare lo stesso con il Pdl) non garantisce affatto la governabilità. E non la garantisce perché, in virtù del divieto di mandato imperativo sancito dall’articolo 67 della Costituzione, dopo le elezioni ogni parlamentare e ogni partito può – in punta di costituzione – assumere le posizioni che crede (entrare o uscire dalla coalizione) salvo vedersela poi con gli elettori nella successiva tornata elettorale. 



Dunque, che il Porcellum finisca di fronte alla Corte non è poi una grande sorpresa. Semmai quello che dovrebbe sorprendere è che sia durato tanto, ad onta delle pubbliche dichiarazioni di tutti gli esponenti di partito che a parole inorridiscono di fronte a questa legge (primo fra tutti il suo autore, che l’ha elegantemente battezzata una ‘porcata’), ma che poi si guardano bene dal cambiarla. 

La verità è che una legge che consente alle segreterie di partito si collocare i candidati all’inizio o alla fine di una lista elettorale è quanto mai funzionale al governo dei partiti da parte delle stesse segreterie e consente di tenere a bada dinamiche e tensioni interne ad ogni formazione partitica. Immaginiamoci cosa sarebbe stato in questi ultimi mesi il Pd se il segretario non avesse avuto il potere decisivo di escludere o di includere questo o quello esponente dal novero degli eletti potenziali. E immaginiamoci quanto più violento sarebbe stato il conflitto tra le correnti e i gruppi anche in partiti più omogenei di quanto non sia al momento il Pd. 

Insomma, il Porcellum sarà anche stato una porcata, ma di governabilità ne ha data. Anche se non l’ha data allo Stato, ma ai partiti. Ed è innanzi tutto per questo che è durato tanto. E probabilmente durerà ancora per un qualche tempo, visto che partiti deboli, come sono tutti i partiti in questo momento, hanno bisogno di meccanismi interni che ne stabilizzino gli equilibri. Altra questione è quella relativa alle ragioni per cui questi partiti siano così deboli. Ma questo ci porterebbe un po’ troppo lontano, fino alle fiancate di quel panfilo Britannia che ormeggiava nel Tirreno venti anni fa e di cui il Governo Monti è stato l’ultimo e più recente prodotto. 

Semmai ha senso chiedersi cosa succederà adesso che il Porcellum finirà innanzi alla Corte. Intanto è facile capire che, in questa situazione, il sistema politico sarà costretto ad intervenire per modificare questa legge e non potrà più limitarsi a stracciarsi le vesti in pubblico per ricucirle in privato. Insomma, non sarà più soltanto Napolitano a fare pressione per il cambiamento di questa legge. I partiti ora sanno che l’orologio è scattato; che il tempo non è infinito e che se la Corte decide di mettere la questione sul tavolo, l’annullamento in tutto o in parte della legge è quasi sicuro.

Semmai il problema che si deve porre la Corte è un altro. Ed è quello della opportunità e, probabilmente, della legittimità di un annullamento che non sia anche autosufficiente. Nel gennaio 2012 la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni referendum volti a rimodellare in parte il Porcellum partendo dal presupposto – del tutto giusto – che non si possa mutilare con i referendum una legge elettorale se la disciplina che ne risulta non sia autosufficiente: non sia cioè in grado di funzionare in ogni tempo e in ogni momento a prescindere da un intervento legislativo di ricucitura.  

Immaginiamoci cosa succederebbe se, d’un tratto, le Camere si sciogliessero e ci fosse bisogno di far funzionare una legge elettorale che non garantisce la distribuzione di tutti i seggi di camera, senato e circoscrizioni estero. Semplicemente non ci potrebbero essere elezioni perché non ci sarebbe una legge elettorale funzionante. 

Ma se questa è l’esigenza che sta alla base del diniego di referendum parziali – ed è una esigenza di funzionalità del sistema elettorale – dobbiamo anche chiederci se questa esigenza non stia sullo sfondo anche di un eventuale annullamento parziale da parte della Corte costituzionale. In altre parole, è chiaro che la Corte ha il dovere di annullare norme in contrasto con la Costituzione, innanzi tutto per salvaguardare l’effettività dei principi scritti in Costituzione 65 anni fa. Ma la Corte ha anche il dovere di salvaguardare quel principio costituzionale per cui le camere devono potere essere elette in qualunque momento. Quindi, in questo caso, un annullamento è possibile. 

E tuttavia, per evitare ogni paralisi di funzionamento, deve essere anche un annullamento autosufficiente, posto che altrimenti l’annullamento della Corte sarebbe distruttivo come una abrogazione referendaria.

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