I magistrati non digeriscono la nuova regolamentazione del 416-ter, l’articolo che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso che viene discusso oggi alla commissione Giustizia del Senato in sede deliberante (si tratta di un procedimento di approvazione della legge semplificato: in certi casi, come questo, le commissioni non si limita alla fase istruttoria, ovvero di preparazione, ma approvano in via definitiva dei provvedimenti, senza che essi debbano passare al vaglio delle Camere). Il testo del nuovo comma recita: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma». Ecco, quel «consapevolmente», secondo autorevoli toghe, fa presente Repubblica, imporrebbe la necessità di verificare, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, la consapevolezza dello scambio, mentre la sostituzione della parola «promessa» con la parola «procacciare» rende ancora più ardua la verifica. Infine, sempre come fa presente Repubblica, «i dieci anni hanno sostituito i 12, con il rischio che processi in corso per reati associativi – come Cosentino, Ferraro e Fabozzi a Napoli – vedano gli avvocati chiedere la riqualificazione del reato con un ricasco negativo sulla prescrizione».