La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la pena accessoria dell’interdizione per due anni dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi, nell’ambito del processo Mediaset.
Conviene, per chiarezza, fare un passo indietro e rispondere a questa domanda: si puo candidare Silvio Berlusconi alle prossime elezioni regionali, europee o nazionali, dopo la cosiddetta legge Severino?
Alla domanda cerco di rispondere da giurista, essendo del tutto consapevole che i politici possono vantare argomenti diversi, fondati sull’idea – per esempio – che se i cittadini vogliono qualcuno potrebbero avere il diritto di averlo.
La questione, dal punto di vista giuridico, si può ricostruire in questi termini. La legge Severino dice, in sostanza, che non si possono candidare (pro-futuro) ma che neanche possono ricoprire la carica di deputato o senatore (quindi quelli attualmente in carica) coloro che hanno riportato condanne definitive per reati che prevedono condanne superiori a due anni. La stessa legge prevede che tali sanzioni scattano per quelli che vogliono candidarsi, o sono già in carica al Parlamento europeo, ciò in quanto, come noto, i requisiti di candidabilità al Parlamento europeo sono previsti dalle singole leggi nazionali, non esistendo una normativa europea comune per l’elezione al Parlamento europeo. Dunque, in sostanza, i singoli Stati sono sovrani nel prevedere sia le leggi elettorali per i propri membri al Parlamento europeo, sia le cause di ineleggibilità e incandidabilità allo stesso.
Dal punto di vista della legge Severino, dunque, Silvio Berlusconi non potrebbe candidarsi né alle elezioni nazionali future, né a quelle europee, poiché come appena ricordato, i requisiti di candidabilità al Parlamento europeo dipendono dalle singoli leggi nazionali, non essendovi una legge europea che disciplini tali elezioni.
Per quelle regionali vale la stessa regola, poiché mentre è vero che le Regioni possono deliberare la propria legge elettorale è altrettanto vero che l’art. 122 della Costituzione prevede che si tratta di competenza concorrente, soggetta ai limiti della legislazione statale di principio per ciò che concerne incandidabilità e ineliggibiltà.
Dunque tale legge prevede la sua applicabilità non solo per il futuro (quelli che si candideranno per il prossimo Parlamento, e per le elezioni del Parlamento europeo) ma anche per coloro che sono attualmente in carica. Per questa ultima parte (coloro che sono attualmente in carica) da alcuni autorevoli costituzionalisti tale legge è stata criticata, poiché ciò contravverrebbe al principio di irretroattività della legge in generale e particolarmente per il settore penale, per cui le leggi non possono valere che per l’avvenire. Dunque, la Giunta per le elezioni avrebbe potuto sollevare una questione di costituzionalità sulla irretroattività e, dunque, evitare la decadenza di Berlusconi (e non solo), ma non lo ha fatto.
Per il futuro, e cioè per le prossime elezioni (nazionali, regionali, europee), la legge è valida e attiva: sulla sua base Berlusconi (e tutti coloro che sono nella sua condizione, cioè di avere avuto una condanna superiore a due anni), non possono candidarsi.
Oggi (ieri, ndr) la sentenza della Cassazione che conferma la condanna a due anni conferma la vigenza della legge, almeno per Berlusconi. Se la pena fosse stata ridotta sotto i due anni avrebbe potuto candidarsi.
Ciò per quanto riguarda l’aspetto giuridico. Ovviamente la legge Severino è frutto di scelte politiche: due anni, un anno, sei mesi…
Ma ciò è: ognuno si assuma le sue responsabilità. In primo luogo la politica che ha deliberato quella legge.