Tantissima burocrazia con risultati piuttosto scarsi. La legge 190/2012, nota come legge anticorruzione, che adesso il ministro dell’Economia Padoan, d’accordo col presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, vuole estendere alle società partecipate dello Stato, ha introdotto un sistema di prevenzione finalizzato a evitare che non solo non si commettano reati di corruzione, ma anche si riduca al minimo il rischio di qualsiasi comportamento che inquini l’azione amministrativa, in primo luogo agire in conflitto di interesse.
L’arma da utilizzare è incentrata, essenzialmente, nella formulazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, che i responsabili anticorruzione di ogni ente debbono compilare e sottoporre all’approvazione degli organi di governo. Guardando, tuttavia, agli esiti di tali documenti, non sembra di potersi affermare che siano particolarmente utili per prevenire la corruzione.
Si guardi, ad esempio, al piano anticorruzione del ministero delle Infrastrutture: un documento ponderoso (come tutti i piani elaborati dalle varie amministrazioni) di 61 pagine. In linea di principio, in quel piano non manca nulla. Si afferma che la rotazione dei dirigenti sarebbe uno degli strumenti fondamentali contro la corruzione, ma nel dibattito di questi giorni in molti hanno dato la sensazione che occorra la riforma della Pa per attivarla.
Le cose non stanno così: la rotazione è già prevista dalla legge 190/2012 e, infatti, il piano del ministero la regola al punto 2.9: “Rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione […]. L’alternanza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni decisionali e di gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”. Ma, di chi è la responsabilità di attivare la rotazione, secondo il piano (e anche la legge)?
La risposta è data sempre dal documento del ministero: “Spetta all’Organo politico […] emanare un atto di indirizzo indicante i criteri generali e le modalità di attuazione della rotazione, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione e la definizione dei tempi di rotazione. Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere previsto nell’ambito dell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, approvato dall’autorità di indirizzo politico”.
Come si nota, allora, il voluminoso piano elaborato dal ministero delle Infrastrutture non ha avuto molta efficacia, per sventare la gestione delle Grandi Opere: la tanto invocata rotazione era prevista eccome, ma evidentemente l’organo politico non ha ritenuto di applicarla. Salvo, poi, lamentare la necessità di una riforma che la introduca. La produzione della ridondante e complessa documentazione prevista dal corposo pacchetto anticorruzione (oltre 250 adempimenti censiti) di per sé non può essere uno scudo all’inquinamento dell’azione amministrativa, se manca il sistema per controllare e imporre le norme. Redigere piani elaborati e complessi rischia, il più delle volte, di restare un mero adempimento burocratico, se i piani e le loro tante, forse troppe, previsioni non sono attuate.
I responsabili della prevenzione della corruzione, che dovrebbero vigilare sulla concreta applicazione dei piani, in realtà non dispongono di poteri di intervento e, comunque, non agiscono nella necessaria posizione di autonomia rispetto sia alla componente tecnica, alla quale appartengono, sia, soprattutto, agli organi politici di governo, visto che da questi sono nominati.
Sempre il piano del ministero delle Infrastrutture, allo scopo di ridurre i rischi legati proprio alle procedure di appalto, prevede il divieto a ogni dipendente di “chiedere o ricevere somme di denaro, doni o gratuite prestazioni”. È evidente che la ripetizione, in documenti organizzativi, di norme già esistenti nell’ordinamento, alcune delle quali di carattere penale, non può bastare a contrastare la corruzione. Così come la repressione successiva alla commissione del reato interviene, ovviamente, quando è già tardi.
Forse, occorre abbandonare la tendenza alla burocrazia e comprendere che occorrono strumenti di controllo su atti e procedure da parte di responsabili indipendenti, in modo che le poche regole da fissare siano davvero attuate.