Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione, con il quale è stato riformulato il reato di falso in bilancio, sono state inasprite le pene per il delitto di corruzione a di alcuni altri gravi reati contro la pubblica amministrazione e per quello di associazione di tipo mafioso.
In sintesi, il reato di false comunicazioni sociali torna ad essere un reato di mero pericolo (non deve essere provato un danno, ma viene punita la mera condotta di falsificazione), le pene per le società non quotate vanno da 1 a 5 anni di reclusione, da 6 mesi a 3 anni per i fatti più lievi ed è prevista una causa di non punibilità (si tratta di una novità assoluta) per i fatti particolarmente tenui; più alta la pena per la società quotate: reclusione da 3 a 8 anni. La procedibilità è sempre d’ufficio, salvo per le società non quotate minori, al di sotto dei limiti di fallibilità previsti dal codice civile, per cui si procede a querela.
Si tratta di un ritorno al passato, ante riforma del 2002, in cui il falso in bilancio aveva subito una sorta di depenalizzazione di fatto, sia per l’esiguità delle pene previste, in parte anche contravvenzionali e la relativa incidenza sulla prescrizione (troppo corta per i tempi del processo penale italiano), sia per la procedibilità a querela per le società non quotate: l’attuale formulazione, viceversa, prevede la pena edittale più alta d’Europa per questa tipologia di reato, solo la Gran Bretagna si avvicina con la previsione di un massimo edittale di 7 anni di reclusione per le società quotate.
Con riguardo al reato di corruzione propria è prevista la pena da 6 a 10 anni (la precedente riforma Severino prevedeva una pena da 4 a 8 anni), la corruzione in atti giudiziari, nelle sue varie forme, prevede rispettivamente pene da 6 a 12, da 6 a 14 e da 8 a 20 anni, il delitto di induzione indebita passa da 3 a 8 anni, all’attuale versione con pena da 6 a 10 anni e 6 mesi. E’ prevista in caso di condanna la pena accessoria del divieto di trattare con la Pa per 5 anni; inoltre, è stato previsto che per i reati di corruzione, concussione e peculato il patteggiamento sia subordinato all’integrale risarcimento del profitto illecito (condizione già introdotta per i reati di evasione fiscale).
Infine, come detto, sono state inasprite anche le pene per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso che, nelle sue varie articolazioni, arriva a prevedere anche una pena edittale massima di 26 anni.
Queste le novità più rilevanti introdotte con il disegno di legge che dovrà tornare alla Camera e potrà subire ulteriori modifiche.
Si tratta ora di valutare la bontà dello stesso e la sua reale efficacia riguardo alle condotte illecite evidentemente diffuse nel nostro sistema economico e sociale: per far questo bisogna distinguere la riforma del falso in bilancio da quella relativa ai reati contra la Pa, tralasciando di commentare quella del reato di associazione mafiosa.
Con riguardo al fenomeno corruttivo, nonostante l’Italia abbia vissuto il periodo di Tangentopoli — un fenomeno giudiziario eccezionale di contrasto dei delitti contro la Pa, noto a livello mondiale, che ha determinato gli assetti politici ed economici dell’ultimo ventennio — si può dire che poco o nulla sia cambiato: gli episodi di corruttela diffusa in tutto il Paese, di cui sono piene anche le recenti cronache, impongono una riflessione rispetto all’efficacia dell’azione giudiziaria per combattere ed estirpare questa piaga del nostro Paese.
Il fatto che dagli anni novanta ad oggi si continuino a versare tangenti per ogni tipo di lavoro, di appalto, di favore a tutti i livelli, anche se con modalità variegate e sempre più raffinate proprio per sfuggire l’azione contrastante della magistratura, significa che tale azione è inadeguata ed insufficiente per combattere questo fenomeno di illegalità così radicato nel nostro sistema.
Eppure fino ad oggi si è sostanzialmente intervenuti solo, o quasi esclusivamente, sulle regole (il codice penale) che governano l’azione repressiva della magistratura e, nonostante l’evidente fallimento, anche con il disegno di legge in discussione ci si illude di poter risolvere il problema, inasprendo ulteriormente le pene o allungando la prescrizione per questi reati (è previsto che, prossimamente, vada in discussione in Senato un provvedimento che propone di aumentare della metà il tempo necessario a prescrivere il reato di corruzione).
Non è un caso che il disegno di legge originalmente sia stato presentato dal presidente Pietro Grasso, nel marzo 2013, quando ancora non presiedeva il Senato: un alto magistrato (era stato il procuratore nazionale antimafia) che, evidentemente, per forma mentis è portato a ragionare più in termini repressivi che non preventivi; un disegno di legge che è stato sostenuto e invocato dall’Anm e addirittura osteggiato dalla componente più intransigente del Parlamento, il Movimento 5 stelle, perché ritenuto troppo “morbido”.
Ciò che è mancato e manca tutt’ora è un serio e radicale rinnovamento del sistema all’interno del quale prolifera e si sviluppa, in modo quasi necessario, il fenomeno corruttivo: ossia il sistema della Pa, l’imponente meccanismo burocratico che è il vero freno dell’economia e dell’iniziativa privata di questo Paese, cui la politica, a tutti i livelli, spesso è complice o supinamente succube e impotente.
Il vero sforzo di riforma andrebbe indirizzato a semplificare le procedure di appalto, a sveltire quelle di autorizzazione, di pagamento, a snellire gradualmente il numero sproporzionato dei pubblici dipendenti, a poter licenziare o trasferire in base a criteri meritocratici ai quali affidarsi anche per gli avanzamenti di carriera, ad introdurre sistemi di rotazione, soprattutto per gli incarichi più delicati (quelli di responsabilità e di reale potere), ad implementare procedure che permettano un reciproco controllo sui poteri di firma decisivi: tutto questo non è stato fatto e il sistema continua, avvinghiato su se stesso, ad alimentare le condotte illecite di coloro che cercano favori e scorciatoie, sia per sopravvivere, sia per arricchirsi.
Certamente intervenire a questo livello è molto più faticoso, i risultati sono diluiti nel lungo periodo ed è politicamente impopolare: licenziare un disegno di legge che inasprisce le pene per la corruzione, in un momento in cui da mesi quasi ogni giorno emerge una nuova indagine che ipotizza corruzioni di politici e pubblici funzionari da parte di imprenditori e cooperative, è politicamente molto più efficace e illude i cittadini di risolvere il problema.
Temo, però, che non sia sufficiente: l’innalzamento delle pene è certamente un segnale e indica una strada, ma se non si interviene sul sistema in senso preventivo, la sensazione è che tutto si riduca ad un’ottima strategia di propaganda politica, di corto respiro.
Purtroppo questa modalità di legiferare, sull’onda dell’emergenza dettata dal comune sentire dell’opinione pubblica, è caratteristica degli ultimi decenni e va a discapito di una visione d’insieme che sola può combattere un fenomeno così complesso come quello di cui si discute: un altro esempio è relativo al citato problema della prescrizione.
Non ha senso proporre di aumentare della metà il periodo necessario a prescrivere il reato di corruzione: con la nuova formulazione il delitto si prescrive complessivamente in 12 anni e 6 mesi. Pensare che più di dodici anni non sia un tempo sufficiente per definire un processo, significa essere rassegnati a vivere in un sistema processuale di denegata giustizia, sia per gli imputati, sia per le vittime dei reati, sia per la collettività: bisogna, pertanto, intervenire sugli aspetti processuali che permettano una maggiore celerità dei processi e vi sono ampi spazi di intervento, nella fase delle indagini (la fase in cui, statisticamente, si consuma il maggior numero di prescrizioni…), dell’udienza preliminare e degli altri gradi di giudizio; per non parlare dell’obbligatorietà dell’azione penale, sulla quale sarebbe necessaria una seria riflessione circa la sua adeguatezza ad una democrazia moderna.
Diverso è il discorso per il falso in bilancio: la norma necessitava di essere riformata, perché la condotta godeva di una sorta di impunità di fatto ed essendo uno dei sistemi idonei a creare la “provvista” da parte delle aziende a fini corruttivi (ma non solo), la sua riforma è coerente con la logica di contrasto al fenomeno corruttivo. Inoltre la condotta, oltre ad essere illecita in sé, è prodromica anche ad altre tipologie di reato, quali il riciclaggio o la bancarotta, pertanto era auspicabile che tornasse ad essere punita in modo adeguato.
L’unica critica che ritengo di muovere è che alcune formulazioni, quali la “lieve entità” (come attenuante del reato per le società non quotate), o la “tenuità del fatto” come causa di non punibilità, sono molto generiche e si prestano ad un’ampiezza di discrezione del magistrato giudicante che mal si concilia con la necessità di certezza del diritto che tutti, soprattutto i piccoli e medi imprenditori, avvertiamo: sul punto, però, si potrà rimediare nel passaggio alla Camera, cercando di definire meglio queste situazioni.
Non resta che augurarsi che il nuovo disegno di legge non resti un fatto isolato, ma sia l’inizio di un cambio di rotta che vada ad incidere profondamente sull’assetto della Pa e sul sistema economico che ne deriva, oltre che sul riassetto del sistema giudiziario, per rendere il processo più celere ed efficace e la certezza della pena e del diritto effettiva: da ciò si potrà misurare nei prossimi anni se questo Governo e questo Parlamento stanno veramente lavorando per il futuro del nostro Paese.