Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (clicca qui per vedere la scheda), la scheda riporta nei relativi rettangoli i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, sotto i quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sono diversi i modi attraverso i quali l’elettore può esprimere la propria preferenza: si può votare per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno (il voto sarà valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato), oppure per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso (anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta). Si può votare poi per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno (il cosiddetto voto disgiunto): in questo caso il voto è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata. Il voto può essere espresso anche per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista (il voto è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco)
Come fa sapere il Viminale, si può votare anche solo per i candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nome nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza (anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. Il voto sarà dunque valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto. Le preferenze devono essere “manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata”. Si ricorda che ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale: nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (clicca qui per vedere la scheda) l’elettore può esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista (voto quindi valido per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato), tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata (anche in questo caso il voto va al candidato e alla lista ad esso collegata), oppure tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco (voto al candidato e alla lista collegata). E’ possibile manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale: l’elettore può scrivere il nominativo nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa (il voto sarà valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato). Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza.
Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (clicca qui per vedere la scheda) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.