In caso di impossibilità di recarsi al seggio per grave infermità o dipendenza continua da apparecchi elettromedicali, anche per le elezioni regionali in Campania si può chiedere il voto domiciliare. Nei 40/20 giorni precedenti le elezioni, si può inoltrare la richiesta al sindaco del comune presso cui si vota, allegando un certificato medico che comprovi la situazione. In caso di elezioni comunali l’elettore per poter usufruire del voto domiciliare deve dimorare nello stesso comune di cui è elettore. Per le elezioni regionali è necessario essere domiciliato all’interno del territorio regionale. Saranno i sindaci, in accordo con i presidenti di seggio interessati ad organizzare le modalità di raccolta del voto domiciliare.



L’elettore impossibilitato fisicamente ad esprimere il voto ha anche la possibilità di richiedere la certificazione per il voto assistito: può essere accompagnato in cabina da un elettore scelto. La funzione di accompagnatore, annotata sulla tessera elettorale, può essere esercitata una sola volta. In caso di evidente impossibilità fisica, anche in mancanza di attestazione, il presidente del seggio può decidere di ammettere l’accompagnatore. Sempre nell’ottica di favorire l’accesso ai seggi da parte di elettori fisicamente impediti, i comuni devono mettere a disposizione servizi di trasporto. Anche i ricoverati in casa di cura, purchè situate nello stesso Comune in caso di elezioni comunali, o nella stessa regione per le regionali, possono, su richiesta votare presso le sezioni speciali istituite presso gli ospedali. 



Domenica 31 maggio 2015 si svolgeranno in Campania le elezioni regionali e quelle amministrative in diversi comuni. Il turno di ballottaggio, previsto solo più per le elezioni comunali nei comuni sopra i 15000 abitanti, si terrà domenica 14 giugno. Si vota per eleggere il presidente della Giunta regionale ed i componenti del Consiglio regionale. Come fa sapere la Regione, è proclamato eletto presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il presidente eletto è, di diritto, componente del Consiglio regionale, così come il candidato alla carica di presidente che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato presidente. Il Consiglio Regionale si compone di 50 consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali delle 5 province campane.



Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda di colore verde. Come si legge sul sito della Regione Campania, la scheda è suddivisa in parti uguali: nelle parti a sinistra sono riportati i simboli della lista o delle liste collegate a ciascun candidato presidente, laddove siano state presentate e ammesse; nelle parti a destra sono indicati i candidati presidente; accanto ad ogni lista è riportato lo spazio per esprimere le preferenze per i candidati consiglieri regionali.

Ciascun elettore può votare solo per il candidato presidente tracciando un segno sul nome; in questo caso il voto non si estende ad alcuna delle liste collegate. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato. Ciascun elettore può anche votare per una lista e per un candidato alla carica di Presidente, non collegato alla lista prescelta (cosiddetto voto disgiunto). L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. 

La regione è divisa in 5 circoscrizioni che corrispondono alle 5 provincie. La legge prevede che venga eletto almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione. I consiglieri regionali saranno solo più 50, invece dei 60 precedenti. Le liste collegate al candidato eletto vincitore avranno un premio di maggioranza e otterranno il 60% dei seggi. È stata introdotta anche una soglia di sbarramento del 3%. Tale soglia non viene applicata a tutte quelle liste collegate a un candidato presidente che superi la soglia del 10%. Per i quanto riguarda i candidati al Consiglio regionale,si possono esprimere due voti di preferenza; se si esprimono entrambi devono essere di genere diverso, e per tutelare ulteriormente la presenza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può avere più dei due terzi di rappresentanti. Il candidato presidente giunto secondo, ha diritto a un seggio in seno al Consiglio regionale. Quindi per quando riguarda le elezioni regionali non si prevede il ballottaggio ma il turno unico. Vince il candidato che ottiene più preferenze: se raggiunge il 45% di voti, ottiene con il premio di maggioranza il 60% dei seggi; in caso non arrivi al 45%, il premio di maggioranza si riduce al 55% dei seggi in consiglio.