“Non bisogna attribuire alla sentenza della Corte di Strasburgo sulle unioni gay un valore che non ha. Il compito di scegliere in quale modo regolare queste norme spetta al Parlamento italiano, che non è in alcun modo tenuto ad approvare le nozze omosessuali”. Lo afferma Cesare Mirabelli, docente di Diritto costituzionale alla Pontificia Università Lateranense di Roma ed ex presidente della Corte costituzionale. Il 21 luglio la Corte di Strasburgo ha emanato la sentenza “Oliari e altri contro Italia”, che condanna l’Italia a pagare una multa per non avere riconosciuto i diritti di tre coppie omosessuali. I sei cittadini avevano fatto ricorso lamentando il fatto che non erano stati riconosciuti i loro diritti come coppia stabile.



Professore, che cosa ne pensa di questa sentenza?

Su questo tema c’è stata già una pronuncia della Corte costituzionale italiana nel 2010, con la quale si è invitato il legislatore a disciplinare diritti e doveri reciproci che nascono da uno stato di stabile convivenza. Quest’ultima va considerata come inquadrabile nelle “formazioni sociali ove si svolge la personalità”, previste dall’articolo 2 della Costituzione. Cosa ben diversa, come ha precisato la Corte costituzionale, dal matrimonio protetto dall’articolo 29 della stessa Costituzione.



La sentenza della Corte di Strasburgo è analoga a quella della Corte costituzionale?

Sì. Anche la Corte di Strasburgo non individua quali siano le modalità di tutela di queste unioni e di questi diritti, che sono rimessi largamente all’apprezzamento di ciascun Paese. In questo caso tra l’altro il diritto che la Corte di Strasburgo ha preso in esame non è quello protetto dall’articolo 12 della Convenzione, che riguarda il diritto di un uomo e una donna di sposarsi e di formare una famiglia, bensì il diritto alla riservatezza della vita privata che è previsto dall’articolo 8.

L’intervento della Corte di Strasburgo in questo campo è legittimo?



Sì, ma non bisogna attribuire a questo intervento un’efficacia, un valore e una dimensione maggiore di quelli che hanno. Il Parlamento italiano deve provvedere a disciplinare i rapporti, ma è libero di individuare le modalità con le quali disciplinarli. Non deve cioè estendere una via matrimoniale a questi rapporti.

Qual è il confine tra unioni civili e matrimonio?

Ci possono essere rapporti personali e patrimoniali di carattere solidaristico, caratterizzabili come unioni. Certamente però la nostra Costituzione non consente di assimilare queste unioni alla disciplina matrimoniale.

Il Regno Unito vuole limitare i poteri della Corte di Strasburgo di intervenire nelle sue questioni interne. Esiste un problema di questo tipo?

Il Regno Unito è sempre stato in una posizione di distacco rispetto a vincoli che derivano da tribunali come quello di Strasburgo. Ricordo un caso in cui tempo fa il Regno Unito fu condannato dalla Corte di Strasburgo. Allora sui giornali inglesi comparve l’elenco dei giudici che avevano preso questa decisione, con i Paesi di provenienza, che non erano considerati di alta civiltà giuridica.

 

Se il Regno Unito può assumere questa posizione, perché l’Italia non può farlo?

Perché l’Italia ha sottoscritto il Trattato. Ciascun Paese poteva sottoscriverlo o meno, e averlo fatto comporta che lo Stato sia sottoposto alle prescrizioni della Corte.

 

E’ stata una scelta sensata?

In alcuni casi la protezione della Corte di Strasburgo è stata opportuna ed efficace. Penso ai processi in contumacia, per consentire un effettivo diritto di difesa all’imputato, o anche ad ambiti patrimoniali di tutela della proprietà per quanto riguarda la necessità di un indennizzo nei confronti delle persone fatte oggetto di espropriazioni. Anche in altri settori la Corte di Strasburgo ha avuto un effetto positivo.

 

Quali sono i confini entro cui la Corte di Strasburgo può operare?

Il compito della Corte di Strasburgo è costituire una garanzia sull’effettività dell’applicazione della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali, firmata nel 1950. E’ una giurisdizione cui gli Stati firmatari si sono rimessi per determinazione libera. La Corte di Strasburgo è un tribunale cui si possono rimettere i cittadini, anche contro il proprio Stato, dopo che abbiano esaurito i ricorsi interni, e solamente per diritti che trovano protezione nella Convenzione Europea. E’ dunque qualcosa di diverso dai tribunali nazionali, e in caso di violazione la Corte può condannare lo Stato a un’equa riparazione.

 

(Pietro Vernizzi)