“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. In ordine al quesito su cui saremo chiamati a esprimere approvazione, o meno, nel referendum del prossimo 4 dicembre, molto è stato detto e scritto. Senza voler tornare sulle polemiche che ha suscitato, certo è davvero singolare che in esso nulla venga detto su uno degli aspetti sui quali più si incentra la riforma Renzi-Boschi, vale a dire il sistema delle fonti del diritto (statali).



La Costituzione repubblicana concentra molte delle previsioni in materia nel Titolo I della Parte II, dedicato al Parlamento. Una intera Sezione, la II, intitolata alla formazione delle leggi, delinea il complesso delle principali fonti del diritto: la legge ordinaria, con le varie fasi del suo procedimento, il referendum abrogativo, la delega legislativa, il decreto legge, l’atto di deliberazione dello stato di guerra, la legge di amnistia e indulto, quella di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di bilancio. Dei 13 articoli di cui si compone, sono ben 12 (con la sola eccezione dell’articolo 76, riguardante la delega legislativa) a subire modifiche nel testo di riforma, in molti casi vere e proprie riscritture (si pensi solo all’articolo 70, spesso evocato nei dibattiti di queste settimane). Di tutto ciò non vi è traccia nel titolo della legge di revisione costituzionale, né, conseguentemente, nel quesito che troveremo sulla scheda.



Eppure, si può ragionevolmente immaginare che una qualche utilità avrebbe rivestito, per l’elettore, sapere che al posto dell’unico procedimento legislativo oggi previsto per la legge ordinaria si avrebbero, se passasse la riforma, una pluralità di procedimenti (bicamerale, monocamerale per così dire ordinario, monocamerale particolare per le leggi di attuazione dell’articolo 117, comma 4, monocamerale con esame obbligatorio del Senato, con esame a richiesta del Senato, su iniziativa del popolo, per la conversione dei decreti legge, ecc.).

Così come sarebbe stato utile, sempre per l’elettore, sapere che il decreto legge verrebbe ricondotto a limiti più stringenti, ma anche che i poteri del Governo risulterebbero rafforzati dal procedimento del voto a data certa, con cui l’Esecutivo potrà chiedere alla Camera che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto a pronuncia definitiva entro 70 giorni.



Così come di un qualche rilievo, sulla scelta dell’elettore, avrebbero potuto essere i cambiamenti con riguardo al referendum abrogativo (per il quale il raggiungimento del quorum di validità sarà favorito, ma solo se i promotori saranno stati capaci di raccogliere non 500.000 ma 800.000 firme) o agli altri previsti nel testo di riforma (referendum propositivi, di indirizzo, ecc.), rinviati però nell’attuazione a una futura legge costituzionale e ad una ulteriormente successiva legge bicamerale

Si obietterà che il titolo è una espressione sintetica, in cui non si può descrivere tutto. E’ vero.

Ma a parte che l’articolo 16 della legge n. 352/1970 sembrerebbe chiedere al legislatore di revisione costituzionale (e conseguentemente al quesito) di indicare con precisione i punti di riforma, prevedendo di sottoporre agli elettori quanto segue: “Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo… (o degli articoli…) della Costituzione, concernente… (o concernenti…), approvato dal Parlamento e pubblicato — nella Gazzetta Ufficiale numero… del… ?”. In ogni caso, anche a volersene in parte discostare, si può davvero sostenere che l’indicazione nel quesito su cui voteremo della “soppressione del Cnel”, che in fin dei conti è uno degli organi “ausiliari”, o del “contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”, che è al più un obiettivo, oltre tutto incerto, dovessero prevalere, da un punto di vista costituzionale, si intende, sulla menzione della riscrittura dell’intero sistema delle fonti del diritto della Repubblica italiana?

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