Altro che diretta Facebook: Renzi dovrà difendere il suo referendum in tribunale. Mentre tutti parlano di “spacchettamento” (Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ieri ha detto no a questa ipotesi: “Il referendum non è un menu à la carte”), presso il Tribunale di Milano è depositato un atto di citazione firmato dagli avvocati Claudio Tani, Aldo Bozzi, Ilaria Tani ed Emilio Zecca. Gli stessi che (con Besostri) tre anni fa ottennero la vittoria contro il Porcellum. Come allora, anche questa volta il giudice potrebbe rimettere la questione di incostituzionalità alla Consulta. “La disomogeneità e la varietà del contenuto della legge costituzionale non consentono al cittadino di esercitare liberamente il proprio diritto di voto” spiega Tani al sussidiario.



Avvocato Tani, partiamo dal titolo della legge costituzionale: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Cosa troverà invece l’elettore sulla scheda?



Il quesito, depositato in Cassazione, premette la domanda rivolta agli elettori: “Approvate voi il testo della legge ‘Disposizioni…’ eccetera? seguita dall’opzione Sì/No. E qui, per noi, cominciano i problemi.

Che cosa non va bene?

Il quesito è ingannevole fin dal titolo, perché mette insieme qualcosa come 42 articoli della Costituzione che riguardano materie completamente diverse. L’elettore può essere teoricamente favorevole alla soppressione del Cnel, ma non essere affatto a favore del nuovo bicameralismo. Oppure, potrebbe essere favorevole a ridurre il numero dei parlamentari, ma anche a lasciare il titolo V così com’è.



Nella citazione voi lo definite “cumulo indifferenziato di proposte di riforma”. Questo che cosa comporta?

Comporta che la disomogeneità e la varietà del contenuto della legge costituzionale non consentono al cittadino di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Non si può votare con un Sì o con un No un “pacchetto” di proposte di modifica così complesse e differenziate, senza violare la libertà di scelta.

Violare, ha detto?

Proprio così: senza comprimere quella libertà di determinazione dell’elettore garantita dall’articolo 48 della Costituzione e tutelata dalla Corte costituzionale con il divieto di quesiti referendari a scelta multipla.

Cosa succede in pratica davanti a un quesito come quello sulla riforma voluta dall’attuale governo?

Succede che io, cittadino, sarei tentato di dire: mettiamo un bel Sì o un No a quello che il governo mi chiede sul punto — anzi, diciamo pure: a quello che identifica come suo programma politico. Un Sì o un No senza entrare nel merito, visto che questo ammette risposte potenzialmente opposte nell’ambito del medesimo quesito.

Quindi non solo si limita la libertà di voto e la sovranità popolare, ma si chiede un Sì o un No in blocco al governo: un plebiscito, insomma.

Sì. La riforma della Costituzione è materia tipicamente parlamentare, non di governo. Nelle proposte di riforma precedenti (Bozzi, De Mita-Iotti, D’Alema) furono approvate delle leggi costituzionali apposite, per costituire quelle commissioni parlamentari che avrebbero dovuto presentare al parlamento delle proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum ex articolo 138; ciò perché l’articolo 138 è sempre stato inteso come destinato a modifiche parziali, incrementali, non a cambiamenti a suon di venti, trenta, quaranta articoli alla volta. Si inaugurava il ricorso a un procedimento speciale, ma almeno in quel modo la politica riconosceva che cambiare la Carta non era materia governativa bensì parlamentare.

 

L’opposto di quanto avvenuto adesso: la riforma è di iniziativa del governo.

Il metodo è divenuto più spiccio: una macroriforma approvata a maggioranza assoluta (e non più dei due terzi, ndr) che si conclude in un referendum che, invece di mettere chi vota in condizione di accettare alcune riforme e respingerne altre, affastella tutto in una congerie di materie disparate. Non c’è da sorprendersi se tutto questo si traduce in un voto di fiducia nei confronti del governo, un voto in cui l’oggetto della fiducia, torno a dire, non è più il merito della legge, ma il rapporto fiduciario.   

 

Il vostro atto di citazione contiene, in modo implicito, la proposta di uno “spacchettamento” del quesito in più quesiti su punti specifici?

In modo implicito, sì. Noi però non ci siamo posti il problema di essere pro o contro il governo. Questo è un modo superficiale di porre la questione, perché quelli che dicono di non volerlo e di voler votare il quesito così com’è per mandare a casa Renzi, politicamente parlando fanno un errore di avventurismo uguale e contrario a quello del capo del governo. Politicamente può avere un senso; non ce l’ha però dal punto di vista della salvaguardia costituzionale della mia libertà di voto.

 

Dove sta l’errore che dice?

Nel trattare l’elettorato come “bestiame da voto”, “voting cattle”, per dirla con Arthur Bentley.

 

Ci sono precedenti, per quanto riguarda la compressione della libertà del diritto di voto?

Ce ne sono, e li citiamo tutti. Nel 1977 fu presentato un referendum per l’abrogazione di ben 97 articoli del codice penale, ma la Corte costituzionale lo dichiarò inammissibile perché il referendum, per sua natura, dev’essere su materia omogenea e lo stesso fece qualche anno dopo in materia di caccia e pesca. Con questa motivazione, che vorrei citare: la richiesta di referendum su due materie distinte (caccia e pesca) “preclude all’elettore che sia favorevole all’abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative di operare una scelta fra di esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla libertà del diritto di voto”.   

 

Quindi è innanzitutto una preoccupazione civile che vi ha spinto a fare causa?

Sì. Lo definirei un atto di cittadinanza.   

 

Ora quali potrebbero essere gli sviluppi?

I tempi della citazione ordinaria sono abbastanza lunghi, la nostra intenzione è di inserire nell’ambito del procedimento ordinario un procedimento di urgenza perché il tribunale di Milano rimetta alla Corte costituzionale possibilmente prima dell’indizione del referendum.

 

Lei parlava di un “atto di cittadinanza”, intendendo con questo la preoccupazione di salvaguardare una libertà fondamentale, quella del diritto a votare consapevolmente. Il confronto politico però è molto aspro, Renzi non sembra intenzionato a tornare indietro sul referendum né a “spacchettarlo”.

La cosiddetta “personalizzazione” è solo l’altra faccia, soggettiva, della scelta deliberatamente plebiscitaria. Nel maggio del ’47 cadde il governo di unità nazionale, nel dicembre dello stesso anno venne approvata la Costituzione. Tra coloro che vi apposero la propria firma c’erano divisioni ideologiche molto più profonde di quelle di oggi. Ma quello era tempo di partiti veri, intelligenze collettive con un respiro e orizzonti politici. Erano ideologicamente agli antipodi, però avevano in comune la vocazione a tenere unita la comunità nazionale. Oggi, al massimo, abbiamo davanti aziende, “ditte” o blog.

 

E la governabilità? Va a farsi benedire?

La governabilità — di cui a parlare per primo non è stato Renzi, ma Nenni nel ’45 — è capacità politica di mediazione con la società; non è un fatto numerico, anzi guai a pensare di poterla produrre artificialmente, a maggior ragione quando la società è ancora più divisa. La capacità di governare è come il coraggio di don Abbondio, se non ce l’hai non te la puoi dare.

 

Allora che cosa bisogna fare?

Attuare la Costituzione a partire da quanto chiede all’articolo 3, dove si dice che è “compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. In quel “di fatto” c’è tutto quello che si deve fare. La domanda diventa: se i più deboli non hanno la rappresentanza, in che modo attuare quel principio?

 

E nel frattempo?

Nel frattempo c’è un ceto politico che vuole mettersi al riparo dal principio di rappresentanza e cambiare la Costituzione e le leggi elettorali avendo di mira solo la propria conservazione, riproduzione e legittimazione.

 

(Federico Ferraù)

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