Il comitato del Sì alle riforme sottoposte a referendum ha presentato in Cassazione più firme del necessario, mentre il No le ha presentate ugualmente, senza raggiungere la soglia delle 500mila previste; non cambia molto, perché il referendum ugualmente si terrà e la sfida è solo rimandata. Risulta archiviata, a quanto pare, anche la questione dello spacchettamento del quesito referendario (il termine scadeva alle 19 di ieri, per presentare la richiesta servivano le firme di un quinto dei deputati, 126, o dei senatori, 66). Resta però intatto il nodo politico rappresentato dall’ipotesi di suddivisione del quesito: rinviare il referendum per guadagnare il tempo necessario a modificare l’Italicum, che Renzi difende ancora a spada tratta, non si sa con quanta sincerità. Ne abbiamo parlato con Giovanni Maria Flick, magistrato e penalista, ministro della Giustizia nel governo Prodi I e presidente della Consulta nel 2008-2009. “Temo — spiega Flick — gli effetti di una riforma costituzionale che a mio avviso contiene molti errori e potrebbe produrre molti inconvenienti, cosa sulla quale si è discusso molto poco”.
Professore, in molti vorrebbero rinviare il referendum, forse anche lo stesso Renzi, temendo di perderlo.
Sarebbe forse più facile ottenere di rinviarlo se ci fosse uno scioglimento delle Camere. Se ciò avvenisse, probabilmente qualcuno invocherebbe lo slittamento del referendum all’anno successivo per analogia con la disciplina degli altri referendum.
Intende con la disciplina dei referendum abrogativi?
Sì, proprio quelli.
Ora però ci interessa quello costituzionale, professore.
Lo so bene. Facciamo una premessa. Il referendum confermativo o costituzionale è poco disciplinato, e perciò soggetto ad interpretazioni contrastanti. In una di queste, minoritaria, vi è la tendenza a trasferire sul referendum costituzionale regole e criteri dettati per il referendum abrogativo, che però è una cosa molto diversa.
Non crede che il quesito del referendum sulla legge costituzionale assommi cose troppo diverse?
Stavo appunto dicendo questo: che il problema che lei ha posto, quello dell’omogeneità del quesito referendario, è nato per il referendum abrogativo. Gli interventi manipolativi della Corte costituzionale sul quesito referendario sono tutti storicamente legati al referendum abrogativo. Qualcuno, come dicevo, sostiene che per analogia si possano o addirittura si debbano trasferire anche al referendum costituzionale; ma è un’interpretazione minoritaria.
Ma è fondata o no?
A mio mio avviso, o meglio ad avviso della maggior parte della dottrina, no. In prevalenza si ritiene che nel referendum costituzionale il quesito sia predeterminato e che come tale non possa essere toccato.
“Predeterminato”?
Sì, perché espressione della volontà del parlamento. Il parlamento delibera una legge costituzionale e il popolo, se non viene raggiunta una certa maggioranza parlamentare (dei due terzi, ndr), deve decidere se accettarla oppure no. Secondo la dottrina prevalente — e a mio avviso anche secondo la logica — questo significa che non si può intervenire su quel quesito modificandolo, frammentandolo o frazionandolo. Qualcun altro, ripeto, sostiene che questo sarebbe possibile.
Ci può spiegare meglio la sua posizione?
L’articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L’articolo 138, nel definire il procedimento di revisione costituzionale, parla di una legge: “la legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. L’approvazione con il referendum, a me sembra, deve avere le stesse caratteristiche di unitarietà dell’apporovazione parlamentare e non può riferirsi a singoli frammenti o parti della legge, anche per la connessione ineliminabile che vi è tra di esse.
Si spieghi meglio.
La seconda volta la legge viene votata dal parlamento unitariamente ed è ragionevole ritenere che debba essere ugualmente unitaria anche la manifestazione di volontà popolare. La questione sostanziale diventa: il parlamento ha votato una legge che il popolo, secondo la Costituzione, è chiamato ad approvare o a rifiutare con un referendum. Chi può avere la competenza e l’autorità per mettersi a sforbiciare il quesito, anche se per renderlo comprensibile e omogeneo?
Non l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione?
Quell’Ufficio ha solo un compito di controllo, che definirei essenzialmente formale; non il compito di dire se il quesito è chiaro o non lo è, se è omogeneo oppure no.
Quindi?
Se l’Ufficio centrale dice che la richiesta di limitare o di frammentare il referendum è inammissibile, i sostenitori di quella richiesta possono sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che l’Ufficio centrale li avrebbe privati — a loro a avviso — del diritto costituzionale di chiedere il referendum frazionato.
In tal caso?
Sarebbe la Corte a decidere, nel merito, se si possa o non si possa frazionare. Tuttavia anche in questo caso non riesco a capire come, nel merito, la Corte possa attribuirsi un potere del genere in una situazione diversa da quella del referendum abrogativo.
Partiamo da un altro punto di vista. Lo spacchettamento, al di là dell’esito, si è affacciato nei giorni scorsi come l’ennesimo nodo politico del cammino referendario.
Guardi, l’esigenza di spacchettare — anzi, di non impacchettare — è evidente. Ma doveva essere affrontata prima, quando si è impostata la riforma. Qualcuno di noi lo aveva anche detto.
Doveva essere affrontata prima in che modo?
Facendo più leggi costituzionali invece di una sola.
Lei avrebbe preferito questa soluzione?
Direi che era una soluzione più logica, ed è quella alla quale secondo me pensavano i padri costituenti, ipotizzando non revisioni radicali di tutto un titolo della Costituzione, ma solo interventi specifici; tanto è vero che l’articolo 138 parla di legge al singolare.
Dunque secondo lei la Corte non potrebbe giudicare incostituzionale un quesito così complesso.
L’orientamento dominante della dottrina ritiene che ciò dovrebbe introdursi con una legge costituzionale. Questa potrebbe stabilire che le richieste di referendum siano sottoposte a un vaglio preliminare di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, secondo il modello che la stessa riforma oggi in discussione propone per la legge elettorale. Ma ci vuole — appunto — un percorso legislativo, che non può essere sostituito da un’acrobazia interpretativa. E una modifica costituzionale che nasce da un’acrobazia interpretativa, e certamente questa lo è, nasce male.
Quindi ha ragione Renzi quando dice no a un referendum “à la carte”?
Una volta tanto sì… su altre cose io dissento, non su questa. E d’altra parte mi sembrerebbe curioso ridurre il parlamento a colui che offre un menu à la carte.
Professore, la legge elettorale è intrecciata con il nuovo assetto costituzionale e parlare di spacchettamento ha anche voluto dire ipotizzare un rinvio per cercare di modificare l’Italicum…
Se lei mi sta chiedendo una prognosi sul giudizio che la Corte costituzionale darà prossimamente sull’Italicum, le rispondo che avendo passato nove anni in Corte mi sembra di cattivo gusto andare a profetizzare che cosa dovrebbero o potrebbero fare i miei ex colleghi. In ogni caso i punti che verranno discussi sono noti.
Ricordiamoli, per favore.
La convinzione che vi sia una sproporzione tra l’entità del premio di maggioranza e i troppo pochi voti che lo supportano; la mancanza di una soglia per arrivare al ballottaggio; il dubbio se sia rispettato il principio della rappresentatività avendo cento collegi bloccati dai capilista che vengono designati e non eletti.
Lei cosa pensa?
Non penso niente. Le ho detto quello che penso sul referendum costituzionale perché al riguardo non c’è ancora un ricorso alla Corte. Se quel ricorso fosse pendente, le avrei detto quello che sto dicendo per l’Italicum.
Molti fautori del No temono svolte autoritarie.
Non temo né svolte autoritarie se prevale il Sì, né esiti apocalittici se prevale il No; temo gli effetti di una riforma costituzionale che a mio avviso contiene molti errori e potrebbe produrre molti inconvenienti, cosa sulla quale si è discusso molto poco. Leggevo, sul Corriere di oggi (ieri, ndr), l’intervista a un autorevole banchiere, e anche costituzionalista (Giovanni Bazoli, ndr) secondo cui il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere se non passasse il Sì. Non è vero che non potrebbe scioglierle; certamente correremmo il rischio di andare a votare con due sistemi elettorali diversi, uno per la Camera e l’altro per il Senato, ma questo non è un ostacolo di principio.
Come valuta nel complesso la legge costituzionale?
Come una riforma in cui gli elementi negativi sono di gran lunga superiori a quelli positivi. Al di là del merito, sul quale ho molte obiezioni — sia quanto alla formazione del Senato, alle sue funzioni e ai procedimenti legislativi che ne derivano; sia quanto al rapporto tra lo Stato e le Regioni —, mi preoccupa una riforma costituzionale della quale gli stessi fautori ammettono fin d’ora, prima che entri in vigore, la necessità di tagliandi e correzioni. Mi lascia molto perplesso l’idea di votare un qualcosa che già adesso si sa essere sbagliato, al solo fine di cominciare a muoversi.
(Federico Ferraù)