Proviamo innanzitutto a mettere un po’ d’ordine, partendo dalle date.

E’ l’8 maggio 2015 quando sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicata la legge 52/2015, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.

Essendo in corso, a quel tempo, il procedimento di approvazione della riforma costituzionale Renzi-Boschi, destinata, tra l’altro, nei successivi passaggi, a fare del Senato la camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, composta in massima parte da consiglieri regionali e sindaci scelti dai Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, l’intervento di riforma della normativa elettorale riguarda la sola Camera dei deputati e, operando in qualche modo una sorta di scommessa, anche sui tempi, prevede l’applicabilità delle sue disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2016.



Il 15 aprile 2016 viene pubblicata la legge costituzionale, approvata a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi, riguardante 47 dei 139 articoli di cui si compone la nostra Costituzione, che muta, insieme ai contenuti, lo stesso lessico istituzionale e che contempla, tra l’altro, un istituto del tutto nuovo, vale a dire il giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali.



Esso prevede che le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera e del Senato possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno 1/4 dei componenti della Camera o da almeno 1/3 dei componenti del Senato entro 10 giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. La scelta di inserire una tale previsione ha evidentemente a monte la sentenza 1/2014 della Corte costituzionale che si è pronunciata nel senso dell’illegittimità della legge elettorale (i testi unici delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera e del Senato), pur reputando le elezioni svoltesi in applicazione di quelle norme elettorali come un “fatto concluso” e dunque non intaccato dalla decisione.



Proprio a evitare il ripetersi di simili evenienze, la riforma introduce un possibile giudizio preventivo, che appare però di particolare delicatezza in un contesto che assegna alla Corte costituzionale, com’è noto, compiti radicalmente differenti.

Risulta, inoltre, difficilmente sostenibile la disciplina asseritamente transitoria prevista per questo nuovo istituto nell’articolo 39 della legge costituzionale di riforma. Lì si dice, infatti, che “In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (…), le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di 30 giorni”. 

La previsione transitoria si collega evidentemente all’Italicum (legge 52/2015), ma il punto è, tecnicamente parlando, che non sembra che si possa sostenere che il giudizio preventivo di legittimità su una legge non ancora promulgata sia considerabile alla stregua di un giudizio successivo di legittimità su una legge già approvata ed entrata in vigore. Ciò che pone più di un problema.

Come che sia, mentre siamo in attesa del decreto del Presidente della Repubblica che, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indicherà la data del referendum (fissata in una domenica compresa tra il 50esimo e il 70esimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione), la possibile decisione della Corte costituzionale sull’Italicum, prevista, secondo alcuni, per i primi di ottobre, prima dunque, se così fosse, del referendum, sta scatenando una serie di prese di posizione.

Più d’uno ha già sezionato la decisione della Corte, che ancora non c’è, né è detto che ci sarà nella data immaginata. E vi è chi parla di possibili slittamenti, non è ben chiaro se per ragioni di opportunità.

Pur sottoposta a così grandi incertezze, la sentenza è da più parti già fatta oggetto di “commento”, esaminandosi i possibili scenari politici, a seconda che la Corte promuova l’Italicum, ne bocci parti politicamente meno problematiche (es., le candidature plurime), o ne annulli le previsioni più sensibili (premio di maggioranza, divieto di apparentamento al ballottaggio) o l’intero testo.

Tutto legittimo, per carità, così come discutere delle tappe ulteriori che già molti prefigurano (avvicinamento tra le diverse anime del Pd, alleanze parlamentari per la riforma del testo, riflessi sullo stesso referendum costituzionale, per alcuni addirittura nel senso di far scemare le molte tensioni ad esso relative).

Senza spingersi così in avanti, un richiamo allo stato dei fatti pare già abbastanza preoccupante, almeno a chi scrive.

C’era una volta una legge elettorale — il porcellum — dichiarata in gran parte incostituzionale (sentenza 1/2014).

C’erano Camere chiamate a intervenire (rapidamente) di conseguenza, in qualche modo “salvate” a tale scopo in forza del principio di continuità dello Stato.

Ci sono state, invece, Camere che hanno preferito, a maggioranza, assecondare l’intenzione del Governo di modificare radicalmente la Costituzione e che non hanno esitato a produrre una pericolosa commistione tra nuova legge elettorale (solo parziale), contenente, oltre tutto, profili di dubbia legittimità, e riforma del patto costituzionale. Un groviglio che potrebbe essere ancor più arduo dipanare se la Corte costituzionale dovesse finire per giudicare della legittimità della legge elettorale sulla base sia delle questioni di legittimità attualmente pendenti sia del ricorso “politico” previsto dal testo di riforma. 

In questo contesto, il Capo dello Stato non ha ancora firmato il decreto di indizione del referendum, il voto nel quale avrà conseguenze comunque rilevanti sulla storia costituzionale del Paese, e tanto il Governo quanto i partiti, o molti di essi, sembrano assai più interessati a conseguire la maggioranza alla prossima occasione di voto che ad altro, compresa la riforma costituzionale da taluni degli stessi promossa e così fortemente sostenuta.

Viene da chiedersi, tra le altre cose, come si sarebbero comportati se quella Costituzione che tanto ambiscono di modificare avesse in origine optato, analogamente ad altri testi costituzionali, per una soluzione diversa, indicando e imponendo un particolare sistema elettorale o principi più stringenti sui meccanismi rappresentativi.

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