Non che le dimissioni del capo di gabinetto del comune di Roma non siano una notizia. Tuttavia, come era facile aspettarsi vista l’attenzione che desta un governo targato 5 Stelle nella capitale, alla vicenda si sta dando una dimensione apocalittica assolutamente impropria, anche alla luce di una visione falsata delle norme dell’ordinamento degli enti locali. Visione che, colpevolmente, dimostra di avere anche lo stesso sindaco Virginia Raggi.



E’ necessario, allora, inquadrare meglio l’argomento, alla luce della semplice lettura delle regole riportate nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, il dlgs 267/2000 (operazione che ha compiuto l’Anac di Cantone, nel risolvere il quesito postogli relativamente all’incarico di capo di gabinetto).



Super-assessore. I giornali urlano alla “tempesta” nella giunta romana, perché si è dimesso il “super assessore” Minenna. Di certo, si tratta di persona di alto valore. Tuttavia, se si avesse contezza chiara dell’ordinamento locale, non si incorrerebbe nell’errore clamoroso di considerare esistente al suo interno il “modello ministeriale”, proprio, invece dello Stato.

Gli assessori non sono ministri, non hanno una soggettività giuridica propria di organo; gli “assessorati” semplicemente non esistono, né esistono le sempre menzionate “deleghe”.



La delega di funzioni dal sindaco all’assessore è stata eliminata nel 1990, quando entrò in vigore la legge 142/1990, che riformò radicalmente l’ordinamento locale. L’articolo 48 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, poi, rivela che la giunta è esclusivamente un organo collegiale: “La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali“. Gli assessori non hanno alcuna individualità, non adottano atti propri, ma fanno da referente politico delle strutture organizzative facenti capo al cosiddetto “assessorato”, che altro non è se non l’esplicazione dell’ampiezza della sfera politica di referenza dell’assessore, ma non una ripartizione organizzativa.

Negli enti locali, la struttura di governo è estremamente verticistica: l’indirizzo politico spetta interamente al sindaco, che lo determina e sempre il sindaco è responsabile esclusivo di nomina e revoca degli assessori. Un “super assessore” non può esistere, perché appunto gli assessori sono esclusivamente componenti di un collegio. E se il sindaco di Roma ha accettato di trattare gli assessori come fossero ministri, ha commesso un rilevante errore istituzionale ed organizzativo.

Capo di gabinetto. Sui giornali si insiste da mesi sulla centralità del capo di gabinetto, descritto come “figura chiave” e organo dal quale passano tutti gli atti amministrativi. Nulla di più lontano dalla realtà. Il capo di gabinetto talmente non è “figura chiave”, che non è nemmeno espressamente contemplato dal più volte citato testo unico sull’ordinamento degli enti locali come figura obbligatoria. Le funzioni che si attribuiscono al capo di gabinetto appartengono, per la parte relativa al “flusso” degli atti al segretario comunale; mentre la collaborazione politica al sindaco dovrebbe essere prestata già da giunta ed assessori.

Il capo di gabinetto è, dunque, una figura solo eventuale, dalla connotazione prettamente politica, che non può nemmeno sognarsi di far passare gli atti di governo dal suo tavolo. Infatti, l’articolo 90 del dlgs 267/2000, la norma che come ha evidenziato l’Anac — ma era chiarissimo di per sé — regola la figura del capo di gabinetto, stabilisce che ai componenti degli staff degli organi di governo è fatto assoluto divieto di porre in essere atti di natura gestionale.

Corruzione. Sempre i giornali riportano da giorni la notizia secondo la quale la Raineri, quale capo di gabinetto, avrebbe dovuto svolgere la delicatissima funzione di lotta alla corruzione. La stessa ex capo di gabinetto pare confermarlo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera del 2 settembre.

Anche in questo caso, molte cose non funzionano. Il sindaco di Roma (ed i suoi uffici) avrebbe dovuto essere ben cosciente, senza necessità alcuna di rivolgersi all’Anac, che per altro non dispone per legge di alcun potere di vigilanza né di controllo sugli enti locali, che se ai componenti degli staff degli organi politici è vietato compiere atti gestionali, non è legittimo, allora, assegnare le funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione, le quali hanno necessariamente natura gestionale.

Ma vi è di più. Il sindaco e la stessa Raineri non avrebbero dovuto ignorare quanto dispone il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’Anac, edizione del 2015, in merito alla figura appunto del responsabile anticorruzione: “Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall’ANAC, si possono riassumere i principali criteri di scelta. Nelle pubbliche amministrazioni Il RPC (responsabile della prevenzione della corruzione, nda) deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPC sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPC non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario“.

Il capo di gabinetto scelto dal sindaco Raggi era, come noto, dirigente non di ruolo, ma esterno (si tratta di un magistrato), e, in quanto capo di gabinetto, proveniva direttamente da un ufficio di staff politico e, dunque, di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo politico. Insomma, non aveva nessuno dei requisiti considerati essenziali dall’Anac per poter svolgere la funzione di prevenzione della corruzione in un ente locale.

Sarebbe bastato conoscere queste basilari norme per evitare al comune di Roma l’arresto organizzativo. In ogni caso, di un capo di gabinetto si può certamente fare a meno, essendo una figura meramente eventuale; allo stesso modo, la collegialità della giunta implica la (astrattamente) facile sostituibilità di qualsiasi assessore. A condizione che un sindaco sia consapevole che la legittimazione tratta dall’elezione diretta lo ponga in una posizione di autonomia da qualsiasi “direttorio”, sol che si senta di giocare integralmente il proprio ruolo.