Delle questioni legate al sistema elettorale avevamo avuto modo di ragionare sul finire dello scorso anno, prima di conoscere come si sarebbe pronunciata la Corte costituzionale. Tra gli aspetti che era parso allora utile sottolineare, due vanno ora ricordati.

Il primo, legato allo spirito dell’Italicum. Osservammo che lo scopo di garantire la stabilità degli Esecutivi e di rendere più rapido il processo decisionale costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo, ma a condizione che gli altri valori costituzionali che vengono in gioco, in primo luogo la rappresentatività del sistema, non ne vengano eccessivamente sacrificati. Ciò che l’Italicum non sembrava rispettare.



Nel pervenire alla dichiarazione di illegittimità del ballottaggio per come previsto dalla legge, la sentenza della Corte certifica ora che il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48 della Costituzione.



L’altro aspetto era legato alla soluzione auspicabile. Questa andava ricercata, a giudizio di chi scrive, in una legge elettorale al servizio dell’assetto delle istituzioni e della forma di governo parlamentare delineati dalla Costituzione e confermati dall’esito referendario, capace di assolvere in primo luogo alla scelta dei migliori rappresentanti delle molteplici istanze proprie di una società complessa come la nostra.

Proprio su questo punto sembra di ricavare affermazioni di grande interesse nella sentenza della Corte. E non a caso si è commentato, a caldo, su queste colonne, che la Corte ha inviato un messaggio alle forze politiche, di non voler giocare la partita al loro posto, ma invitando a garantire una competizione elettorale capace di coniugare rappresentatività e governabilità, attraverso la ricerca del dialogo e del confronto.



Ebbene, appare da sottolineare nella sentenza della Corte un insistito richiamo alla Costituzione e alla forma di governo in essa delineata, uscita confermata e rafforzata dal referendum del 4 dicembre scorso.

Si legge, testualmente, che nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale, accanto al Senato. In posizione paritaria con quest’ultimo, la Camera concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico e legislativa. L’applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività. 

Alla luce di tutto ciò, l’invito contenuto nella parte finale della sentenza (“la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”) assume un rilievo decisivo. 

Le forze politiche dovrebbero compiere uno sforzo per pervenire a una omogeneizzazione dei sistemi elettorali per i due rami del Parlamento, e dovrebbero farlo avendo principalmente di mira il corretto funzionamento della forma di governo delineata dalla Costituzione, privilegiando formule in grado di restituire adeguatamente la volontà del corpo elettorale, e coniugando questo che è un valore costituzionale con i legittimi obiettivi della stabilità dei Governi e della rapidità dei processi decisionali, ma, potremmo aggiungere, senza sovvertire l’ordine dei fattori.

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