La maggior parte dei commenti seguiti al comunicato della Corte costituzionale sull’Italicum insiste a mettere in evidenza che la Corte avrebbe prodotto una doppia legge elettorale inapplicabile.

Un po’ di serenità e di onestà non farebbe male.

Intanto va detto che è il Parlamento che, avventuristicamente, aveva approvato una legge elettorale in base alla (quasi) certezza che la riforma costituzionale sarebbe stata approvata dal referendum.



Infatti l’anomalia politica dell’Italicum derivava dal fatto che era stato pensato (male) per un sistema bicamerale non paritario e, per di più, per molti aspetti assurdo.

Insistere nel lamento che i giudici non devono fare le leggi elettorali è fuori luogo, perché non è questo che ha fatto la Corte costituzionale. La Corte non ha prodotto una nuova legge elettorale, ma si è soltanto mantenuta strettamente nei confini segnati dai principi della sentenza n. 1 del 2014 sul Porcellum. Quella fu in effetti una sentenza storica, non questa del 24 gennaio che semplicemente la conferma, seppure con la variante pur importante, ma di immediato interesse prevalentemente per i giuristi, per cui le nuove leggi elettorali potranno essere oggetto di giudizio e di eventuale incidente di costituzionalità prima della loro concreta applicazione.



Ma, tornando al punto, la Corte costituzionale — ora come nel 2014 — non si è per nulla sostituita al Parlamento per le seguenti semplici ragioni.

Innanzitutto il Parlamento era a conoscenza dei principi sanciti dalla sentenza del 2014 e se ha fatto come se non ci fossero è la politica che ha violato la Costituzione e non la Corte che ha voluto sostituirsi. In secondo luogo è doveroso considerare che le illegittimità preannunciate dalla Corte (premio di maggioranza al ballottaggio senza soglia soprattutto e, in parte, capilista pluricandidati con opzione discrezionalmente assoluta dei collegi da liberare) sarebbero state quasi sicuramente rilevate a prescindere dalla questione del bicameralismo paritario o meno.



L’illegittimità di quei due punti era indipendente dall’esito del referendum.

Anche chi scrive ha sostenuto con convinzione che con la sconfitta referendaria della riforma costituzionale (e quindi della parte più importante e cioè della riforma dell’art. 70 Cost.) era da considerarsi caduta la premessa per l’esistenza stessa dell’Italicum, ma con la consapevolezza che questo era un argomento principalmente politico e solo secondariamente giuridico.

Il bicameralismo paritario, ossia l’omogeneità funzionale tra le due Camere, non deve comportare affatto e tanto meno garantire l’assurdità dell’automatica conseguenza dell’omogeneità politica delle due assemblee; la legge elettorale non ha di per sé come unico scopo quello di garantire l’omogeneità politica tra le Camere. Omogeneità funzionale dei due sistemi elettorali quindi non può essere confusa o scambiata con identità. Se due Camere hanno le stesse funzioni, omogeneità funzionale dei sistemi elettorali comporta innanzitutto che entrambe devono essere elette a suffragio universale e non che devono garantire identità di maggioranza politica.

Detto questo, resta aperto il problema oggi più discusso a prescindere dalla conoscenza della motivazione della sentenza e cioè: si deve per forza fare un’altra legge elettorale o si può votare già dopo la sentenza?

La mia personale opinione è che da troppo tempo vi è una situazione di precarietà istituzionale non più tollerabile. Sono dodici anni, dal 2005 anno di approvazione del Porcellum, o quanto meno dal 14 gennaio 2014, che vi è un Parlamento insediato con una legge incostituzionale e che ciò nonostante continua a operare, approvando leggi di sistema importantissime e addirittura riforme costituzionali e leggi elettorali, come se nulla fosse e incurante dell’anomalia istituzionale e politica che ciò comporta.

Non è più tempo di calcoli politici di basso rango cui subordinare la data del voto e la fine dell’anomalia ormai intollerabile.

Inoltre, non si può più avere una ragionevole fiducia che il Parlamento dopo la sentenza della Corte approvi una nuova legge elettorale veramente — e non per finta — rispettosa della Costituzione. Se riuscirà a farlo subito, bene; altrimenti farà solo melina per consentire l’accanimento terapeutico su una legislatura e su partiti politici (nessuno escluso sia dei vecchi che dei nuovi) che sia dalla maggioranza che dall’opposizione hanno ampiamente dimostrato di avere in considerazione eminentemente il loro ambito di potere e/o di condizionamento.

E, per favore, non ci si lamenti più del fatto che nel giro breve di tre anni la Corte costituzionale abbia dovuto per due volte riallineare il Parlamento al suo ruolo. La Corte costituzionale fa quel che può, pur se a volte con qualche oscillazione di orientamento, su quello che i giudici ordinari le chiedono e, a volte, va anche oltre aiutando il legislatore, al quale soltanto le sue sentenze sono rivolte, a comportarsi bene. Tutto qui. E non c’è bisogno di aspettare la motivazione della sentenza per capirlo, dato che c’è già la sentenza del 2014.

Non si può ragionevolmente accettare che partiti dove per di più regnano solo spirito di rivincita e rancori, ma privi di qualsiasi decente indirizzo politico, consumino così l’istituzione parlamentare.

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