Chi usa la fortunata formula dei “nominati” per stigmatizzare (e riassumere) i profili critici del vigente sistema elettorale rievoca, giustamente, una questione teorica fondamentale.

Quella cioè della differenza tra regime rappresentativo e regime parlamentare, elaborata a partire dalla rivoluzione del 1789, ma con radici ben più remote.



Benché si possa pensare che si tratti di sinonimi, in realtà una delle maggiori, sostanziali e decisive differenze consiste proprio nel ruolo che in tali due regimi è affidato al corpo elettorale.

Nel primo, infatti, il popolo non esprime altra volontà giuridicamente rilevante che non sia quella di nominare i rappresentanti della nazione, concepita questa come ente astratto e quindi come entità altra e diversa dal popolo: a stretto rigore, quindi, neppure si pone un problema di corrispondenza tra la volontà dei rappresentanti e quella del corpo elettorale, al quale spetta soltanto la suddetta funzione di nomina.



Nel secondo, viceversa, il popolo governa se stesso, è titolare ed esercita la sovranità: in questo caso le elezioni non soddisfano soltanto uno scopo di “provvista di personale” dell’organizzazione statale, ma esprimono in primo luogo l’indirizzo politico che si vuole che i rappresentanti perseguano, con mandato che, pur non potendo essere imperativo per ragioni tecniche, in quanto, tra l’altro, la garanzia della segretezza del voto impedisce di identificare i mandanti, deve comunque sussistere come relazione intersoggettiva, che consenta di identificare e scegliere con precisione il destinatario della singola espressione di voto. In altre parole, la preferenza.



È ovvio e quasi intuitivo che nel regime rappresentativo la scelta relativa al sistema elettorale non sia vincolata alla necessità, viceversa essenziale in quello parlamentare, di assecondare la determinazione collettiva dell’indirizzo medesimo. 

Si tratta di un tema capitale, alla cui definizione la nostra Costituzione è tutt’altro che estranea, benché il dibattito agitato in questi giorni, non solo in sede politica, usi argomenti sostanzialmente indipendenti dal dato normativo (fatta eccezione per la ricorrente tentazione di estrarne qualche frammento al fine di additarlo quale causa o concausa dei problemi attuali).

È da dubitare che si giunga ad una stabile soluzione se non si muove dalle “invarianti” costituzionali e, in primo luogo, dalla forma repubblicana delineata dal Costituente per mandato, questo sì vincolante, del corpo elettorale: essa ha tra i suoi fondamenti un vero e proprio rapporto giuridico di rappresentanza politica che, in forza dell’articolo 67 della Costituzione, si instaura tra gli elettori ed il singolo rappresentante, all’interno di circoscrizioni elettorali, nelle quali il popolo stesso è articolato per insediamento territoriale e consistenza abitativa.

Sin quando cioè non sia fatta chiarezza su tali punti e non si sia quindi verificato, per dirla con un maestro della storia del diritto, quale sia la “essenza psicologica e la struttura giuridica della collettività a cui si riferisce” (E. Ruffini), qualsiasi proposta relativa alle procedure di deliberazione collettiva (sistema elettorale e suoi annessi preparatori, quali le cosiddette primarie) non potrà essere giustamente apprezzata e valutata, potendo servire, se non viene squarciato il velo delle “frasi rituali”, obiettivi tra loro tanto differenti da risultare opposti.