Stretta sui permessi di soggiorno umanitari, sostituiti da “permessi sociali” suddivisi in sei fattispecie (vittime di grave sfruttamento, motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese d’origine, cure mediche, atti di particolare valore civile); maggiori possibilità di negare o revocare la protezione internazionale per i reati di violenza sessuale, lesioni gravi rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga; sospensione della domanda d’asilo in caso di accertata pericolosità sociale o di condanna in primo grado; raddoppio della durata massima (da tre a sei mesi) di permanenza nei Centri per il rimpatrio (Cpr) per facilitare l’espulsione degli irregolari; revoca della cittadinanza a chi viene condannato per reati di terrorismo; sistema Sprar non più per i richiedenti asilo. Sono i punti salienti del decreto Salvini, a cui il governo ha dato ieri via libera all’unanimità, su immigrazione e sicurezza, che consta di 42 articoli, i primi 16 dedicati alle misure in materia di rilascio dei permessi di soggiorno, di protezione internazionale e di cittadinanza. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha espresso grande soddisfazione: “Passo in avanti per un’Italia più sicura”. E ha aggiunto: “Non viene leso alcun diritto fondamentale”.
Per Corrado Limentani, avvocato penalista del Tribunale di Milano, “a una prima sommaria lettura, il decreto non è, a mio giudizio, positivo. E non tanto perché il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene abrogato e sostituito da speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (come si vede la terminologia usata sembra non cambiare nulla), il cui rilascio sarà limitato ad alcune categorie di soggetti deboli (bisognosi di cure, provenienza da paesi che si trovano in situazione di calamità eccetera), quanto per la maggiore afflittività di altre misure più restrittive, quali l’allungamento dei tempi di soggiorno (fino a 180 giorni) nei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) e la revoca della cittadinanza.
Il decreto abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con “permessi speciali” suddivisi in sei fattispecie. È giusto rendere la concessione dell’asilo meno soggettiva e più oggettiva?
Non ritengo corretta la concessione dei permessi speciali ispirata a criteri che non tengano conto della storia personale di ciascun rifugiato e che potrebbe essere difficile inquadrare in una delle categorie predeterminate dal decreto.
Per i richiedenti asilo è prevista la sospensione della domanda in caso di pericolosità sociale accertata o di condanna in primo grado. Come giudica questa proposta?
Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione internazionale introducendo fattispecie delittuose di dubbia gravità (minaccia o resistenza a pubblico ufficiale), prevedendo la possibilità di sospensione della domanda di asilo a seguito anche di condanna solo di primo grado.
Non c’è il rischio di incostituzionalità perché vengono attenuati alcuni diritti dei migranti?
Questa disposizione, pur migliorando la precedente bozza che considerava sufficiente una mera denuncia, appare essere a rischio di declaratoria incostituzionalità in un sistema come il nostro, ove vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna. Ugualmente incostituzionale appare essere la revoca della cittadinanza agli stranieri che si rendano responsabili di reati di terrorismo, previsione che li discriminerebbe rispetto agli altri cittadini.
(Marco Biscella)