Nella vecchia legge sul finanziamento dei partiti, approvata all’inizio del 2014, l’articolo 5 comma 4 recita:

“Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci”.



La giusta preoccupazione del legislatore fu quella di porre un limite all’utilizzo improprio di fondazioni e associazioni da parte dei partiti politici, che spesso le utilizzavano come strumento per aggirare la rigida normativa relativa al finanziamento dei partiti stessi. In sintesi, la legge prevedeva che qualsiasi fondazione o associazione che fosse governata da rappresentanti di partiti o che con questi scambiasse denaro, dovesse essere sottoposta ai medesimi controlli dei partiti stessi.



Questa giusta previsione è rimasta in vigore fino a tutto il 2018.

La legge 3/2019 (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, cd. “spazzacorrotti”) ha drasticamente modificato le cose, con effetti che ritengo potenzialmente devastanti per un enorme numero di realtà associative in tutto il Paese. La nuova previsione (art. 1 comma 20), infatti, modifica l’articolo citato prima in questo modo:

“Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti  politici  o  di  persone  che  ricoprono  incarichi istituzionali”.



La parte evidenziata in corsivo comporta una serie di conseguenze molto serie.

Anzitutto l’equiparazione ai partiti significa l’obbligo di adempiere integralmente alla normativa sul finanziamento dei partiti, la quale prevede, in caso di inadempienze, non solo provvedimenti di natura amministrativa (multe) ma anche penali (carcere per gli amministratori).

La platea dei soggetti viene ulteriormente estesa ai comitati (non, peraltro alle srl tipo Casaleggio Associati…).

Ma la parte più preoccupante, a mio modo di vedere, è quella nella quale la “contaminazione” della politica non investe più solo i soggetti che avessero scambi di denaro con i partiti, bensì tutti quegli enti che abbiano nei propri organi direttivi (presidenti, consigli di amministrazione, consigli direttivi) persone che nei 10 anni precedenti abbiano avuto un qualsiasi coinvolgimento con la politica o con la pubblica amministrazione, non solo a livello parlamentare ma perfino nei consigli comunali (sindaci, assessori, consiglieri).

Credo che tra gli innumerevoli enti benefici, associazioni sportive, culturali e sociali che mantengono letteralmente in piedi il nostro Paese, ve ne siano molti, specie nelle piccole cittadine, nei cui consigli direttivi è coinvolto qualcuno che nei dieci anni precedenti è stato impegnato nelle istituzioni. Questi enti si troverebbero di punto in bianco non solo a dover rispettare una serie infinita di adempimenti, ma anche a redigere bilanci come fanno i partiti (ad esempio con l’obbligo – molto costoso – della certificazione da parte di una società di revisione esterna) e depositarli presso la Commissione di Garanzia dei Partiti presso la Camera dei Deputati. Essendo presidente ed ex-tesoriere di un partito politico posso garantire che non è questione di poco conto.

Ma la legge non si ferma qui: si parla anche di persone che siano state nominate in virtù della loro appartenenza a partiti politici, e qui il terreno diventa particolarmente scivoloso. Poniamo il caso di quegli enti nei cui consigli di amministrazione sia prevista la nomina di un rappresentante del Comune o della Regione (e sono moltissimi): queste persone si devono intendere nominate in virtù della loro appartenenza politica? Si apre un ampio spazio all’interpretazione, e in questi casi sappiamo come spesso vanno a finire le cose.

Che un’associazione sportiva sia equiparata a un partito politico perché il presidente qualche anno fa è stato consigliere comunale, mi sembra semplicemente ridicolo.

La foga anti-casta, anziché colpire i corrotti, per mettersi a posto la coscienza ha prodotto un vero obbrobrio che, di fatto e senza alcuna ragionevole spiegazione, considera tutti coloro che hanno prestato il proprio servizio nelle istituzioni alla stregua di “appestatori” (limitandone, nei fatti persino la libertà di assumersi responsabilità nel volontariato) e rischia di travolgere e criminalizzare come potenziali corruttori moltissimi volontari italiani che gratuitamente prestano ogni giorno la propria opera per il bene comune. Non so quanti si siano resi conto di cosa è stato approvato: non ho visto la minima reazione da parte del mondo associativo.

Immagino poi l’enorme quantità di associazioni che ricadono in questa fattispecie e che, ignorando la nuova norma, continueranno a comportarsi come prima, con il rischio di gravissime sanzioni.

Forse esagero, non sono un avvocato, ma credo di conoscere piuttosto bene questa materia e mi permetto di lanciare un allarme all’intero mondo del volontariato italiano. Bisogna pretendere che venga fatta chiarezza su questa previsione normativa, sul suo reale ambito di applicazione, sui tempi e sulle modalità di comunicazione a tutte le associazioni, fondazioni e comitati perché verifichino se si trovino in queste condizioni.

Al Presidente Mattarella, che nel suo discorso di fine anno ha lodevolmente affermato che non si può tassare la bontà, bisognerebbe porre un quesito di costituzionalità della norma, o almeno di buon senso della stessa, ma, soprattutto, bisognerebbe che il Parlamento abrogasse quanto prima almeno questo ridicolo e ottuso articolo della legge.