La Corte Costituzionale si è espressa nelle scorse ore in riferimento a una questione sollevata dal TAR del Piemonte per quel che concerne l’articolo 54, primo comma, del d.lgs. n. 443 del 1992, che riguarda l’ordinamento del personale del corpo di Polizia penitenziaria. I giudici hanno sentenziato l’illegittimità dell’articolo in questione in quanto “non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia penitenziaria, promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”.



La norma in questione infatti comportava la possibilità di uno scavalcamento da parte di coloro che hanno avuto accesso alla qualifica superiore tramite concorso o altre procedure selettive interne a discapito invece di coloro che sono stati promossi per merito straordinario. Per la Corte, al contrario, non c’è differenza tra i due percorsi. La qualifica che viene ottenuta, quella di vice sovrintendente, infatti, è la medesima e non prevede distinzioni sulla base del percorso.



La sentenza della Corte Costituzionale sullo “scavalcamento” nella Polizia penitenziaria

Il motivo per cui la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’articolo 54 dell’ordinamento del corpo di Polizia penitenziaria è che viola il principio di eguaglianza espresso nella Costituzione italiana e in particolare l’articolo 3. La differenziazione delle procedure selettive è ritenuto infatti dai giudici discriminatorio nei confronti dei vice sovrintendenti. Ma non solo. A essere violato sarebbe anche il principio di imparzialità a cui deve sottostare l’amministrazione pubblica. Esso è sancito dall’articolo 97 della medesima carta.



La sentenza in questione ha anche valore retroattivo, per cui i vice sovrintendenti che sono stati promossi per merito straordinario non potranno più essere vittime di “scavalcamento” da parte dei colleghi promossi tramite concorsi e altre procedure selettive. Una disposizione simile era arrivata anche nel 2020 e adesso il concetto è stato nuovamente ribadito.