L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia il 3 ottobre scorso, adottato per proseguire la strategia di compliance nel contrasto all’evasione varata dalla legge 190/2014, segnalerà come anomale le fatture e corrispettivi che danno risultati inferiori a quanto processato dal Pos e chiederà agli esercenti di procedere al ravvedimento operoso. Ecco cosa potrebbe evitare la procedura.
Pos e Fisco: entro il 15 dicembre gli esercenti possono ricorrere al ravvedimento operoso
L’Agenzia delle entrate ha dato come termine il 15 dicembre per evitare pesanti sanzioni attraverso il ricorso al ravvedimento operoso di tutti coloro che hanno registrato una quantità inferiore di fatturato. Infatti anche per coloro che sono stati destinatari di sanzioni già verbalizzate, potranno evitare la pesantissima sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla digitalizzazione degli adempimenti fiscali e all’obbligo imposto agli intermediari finanziari di comunicare le operazioni transitate dai sistemi di pagamento elettronici messi a disposizione delle imprese. In questo modo viene ultimata la , sin qui percorsa da molte imprese che non si preoccupavano di occultare al fisco anche gli incassi del Pos.
Pos e Fisco: la comunicazione agli esercenti
L’Agenzia delle Entrate raggiungerà con delle missive e comunicazioni gli esercenti che presentano potenziali “anomalie” con l’agenzia delle entrate: Tutte le comunicazioni saranno rese note anche nel cassetto fiscale e nella sezione personale del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate. lì potranno essere verificate le seguenti informazioni:
- l’elenco dei mesi dell’anno per i quali è stata registrata la presunta anomalia;
- l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto degli storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi (base imponibile e Iva), desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi al Sdi;
- il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici ai sensi dell’art. 22, comma 5, del dl n. 124/2019;
Ovviamente saranno indicato i dati dei Pos utilizzati. Tutti dati saranno inoltre messi a disposizione della Guardia di Finanza.