IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
«Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale»: questo quanto recita l’articolo 87 della Costituzione italiana. Un ruolo che travalica i poteri di garanzia, con la Costituzione ad indicare una serie di funzioni rispetto agli altri poteri dello Stato…
La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica la funzione di rappresentanza dell’unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale e lo pone al vertice della tradizionale tripartizione dello Stato, prevedendo poteri in relazione alla rappresentanza esterna, in relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari , in relazione alla funzione legislativa e normativa, in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico, e in relazione all’esercizio della giurisdizione.
QUALI SONO I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I poteri del Presidente della Repubblica in relazione alla rappresentanza esterna sono sanciti nell’articolo 87 della Costituzione: questo, infatti, consente al Capo dello Stato i poteri di accreditare e ricevere funzionari diplomatici, di ratificare i trattati internazionali sulle materie dell’art. 80, previa autorizzazione delle Camere, e di dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere.
In relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari, la Costituzione dà la possibilità al Presidente della Repubblica di nominare fino a cinque senatori a vita, di inviare messaggi alle Camere (Camera e Senato), di convocare le Camere in via straordinaria, di sciogliere le Camere salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (lo scioglimento può avvenire se il semestre bianco coincide anche parzialmente con gli ultimi sei mesi di legislatura), e di indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere.
COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE
Il Presidente della Repubblica, in relazione alla funzione legislativa e normativa, ha i poteri di autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi, di promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere, di rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione, di emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo e di indire i referendum e, al termine della votazione, dichiarare l’abrogazione della legge a esso sottoposta.
Entrando nel dettaglio delle funzioni di indirizzo politico, grazie all’articolo 92 della Costituzione, il Capo dello Stato ha il potere di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri. Ma non solo: il capo dello Stato ha la possibilità di nominare alcuni funzionari statali di alto grado, di decretare lo scioglimento di consigli regionali o delle Camere, o anche di una sola di essere. Ricordiamo, inoltre, che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di Difesa, detiene il comando delle forze armate italiane, presiede il Csm e nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale. Infine, ha il potere di concedere la grazia e di commutare le pene.