I premi di produzione permettono di guadagnare qualcosa in più grazie all’ottimo operato. Ma la tassazione del 2024 – seppur goda di un’imposta agevolata al 5% – potrebbe abbassare la quota extra guadagnata grazie ai propri sacrifici sul luogo di lavoro.

Il premio di risultato per poter esser elargito dev’essere misurabile e verificabile. Il pagamento può avere una cadenza mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale e va pagato direttamente nella busta paga del dipendente privato. La quota extra potrebbe essere convertita in welfare aziendali oppure in contributi alle forme previdenziali complementari.



Premi di produzione tassazione 2024: soglie di deducibilità

La tassazione sui premi di produzione nel 2024 – misura agevolativa come per il 2023 – ammonta al 5% (piuttosto che al 10% ordinario), è soggetta ai fini Irpef e viene destinata a patto che la stessa non sia superiore a 3.000€ totali e che il dipendente beneficiario non abbia guadagnato oltre 80.000€ annui.



Con la risposta numero 154/E del 15 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate l’ente ha “svelato” in che modo sia possibile esentare i premi di risultato. Per farlo è sufficiente convertirli nelle forme pensionistiche complementari così da non esser assoggettati all’Irpef.

L’ente specifica di comunicare quali sono i contributi non dedotti ed anche l’ammontare dei contributi sostitutivi del premio di risultato cosicché il fondo di previdenza complementare possa distinguere i contributi base obbligatori da quelli convertiti dal premio di produzione (che ricordiamo diventare esentasse).



Cos’è la previdenza complementare

Come si può intuire dal nome la previdenza complementare è una pensione aggiuntiva (e distinta da quella di base obbligatoria) che può essere goduta dai cittadini italiani che negli anni hanno versato dei contributi volontari.

La riforma esiste dal 2015 e dallo stesso anno l’ente previdenziale ha stabilito che i contributi versati in qualunque forma pensionistica complementare possano essere dedotti dal reddito complessivo (dichiarati ai fini Irpef) e fino ad un massimo pari a 5.164,57 euro (anche quelli versati dal datore di lavoro).