PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, COSA FA APPENA ELETTO

Una volta raggiunta la base di elettori necessari affinché l’elezione possa andare a buon fine, che sia al primo scrutinio o successivo, è compito del presidente della Camera e del Senato comunicare al neo-eletto la carica ricevuta. Lo spoglio delle schede, compilate in maniera segreta, avviene con lettura a voce alta delle stesse da parte del presidente della Camera. Appurata l’eventuale elezione è poi la lettura del verbale a rendere ufficiosa l’elezione del nuovo Capo dello Stato che a sua volta, appresa la notizia, può decidere se accettare o meno l’incarico.



Se tutto va a buon fine, con l’ok da parte del neo-eletto presidente, parte l’iter per il passaggio delle chiavi al Quirinale. In primis la palla passa all’attuale presidente uscente Sergio Mattarella, che dovrà presentare le dimissioni ufficiali dal Colle, poi sarà il nuovo Capo dello Stato a prendere i poteri. Ma prima di assumere le sue funzioni, il neo presidente della Repubblica presta giuramento pronunciando dinanzi al Parlamento in seduta comune la formula “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”, come previsto dall’articolo 91 della Costituzione.



PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, I POTERI E LE FUNZIONI

Eletto dal Parlamento in seduta comune, quella del presidente della Repubblica italiana è una figura di rilievo e peso che spesso ha deciso le sorti del Paese. Il Capo dello Stato è di per sé una figura super partes, ovvero non ha funzione di indirizzo politico e si preoccupa di garantire il rispetto della Costituzione. Nel suo ruolo di garante, poi, il Presidente interagisce di fatto con tutti gli organi che esercitano i tre poteri costituzionali, legislativo, esecutivo e giudiziario, e molti atti non possono procedere senza il suo benestare.



Inoltre ha il potere di formare un nuovo Governo ed è il Presidente a svolgere le consultazioni e a dare l’incarico a colui che, una volta ottenuta la fiducia del Parlamento, potrà diventare il Presidente del Consiglio. Secondo quanto previsto dall’articolo 87 della Costituzione il presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale, può inviare messaggi alle Camere, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo e promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Inoltre può indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina i funzionari dello Stato, ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio superiore della magistratura.