La presunzione bancaria implica che il contribuente in oggetto debba comprovare la non imponibilità di quanto percepito sul proprio conto corrente e di quanto versato. A dirlo sono le due ordinanze numero 21220 e 21214 della Corte di Cassazione.

La Legge che fa riferimento alla presunzione bancaria relativamente ai compensi da lavoro autonomo (e non soltanto ai redditi d’impresa) è contenuta nell’articolo 32, primo comma, numero 2, Dpr n 600/1973.



Presunzione bancaria per un autonomo secondo i Giudici

Con la sentenza numero 228/2014 la Corte di Cassazione aveva discusso e analizzato la legittimità della presunzione bancaria nei confronti di un libero professionista (o comunque di un lavoratore autonomo).

E a questo punto sorgono due vicende: la prima è correlata alla legittimità di un accertamento fiscale in merito ai versamenti ricevuti su un conto corrente bancario, e dall’altro l’impossibilità di applicare la presunzione bancaria soltanto per determinarne i “compensi”.



Per fare ordine riportiamo di seguito quanto è emerso dalla prima decisione e dall’intervento della Corte Costituzionale:

Che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale, idoneo a costituire un mero indice generale di spesa.

Secondo i Giudici delle Leggi in breve la presunzione bancaria è legittima quando il lavoratore autonomo provvede ai prelevamenti e non ai versamenti, che invece possono essere di natura differente da quella dei “compensi o redditi di impresa”.



Il colpo di scena

Ma alcuni Giudici non sono stati d’accordo a quanto descritto sopra in quanto non essendoci una formulazione specifica riferita ai “compensi”, sarebbe impossibile determinare la reale operazione e conseguentemente la sua imponibilità.

È proprio questa assenza che ha scaturito il colpo di scena: come da Dpr numero 600/1973 in merito “ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo”, entrambe le operazioni potranno essere oggetto di presunzione bancaria e il contribuente dovrà fornire una prova che smentisca la loro imponibilità.