La storia che giunge negli scorsi giorni dalla provincia di Verona è tutt’altro che “lineare”: un prete non riconosce ufficialmente la figlia avuta da una “scappatella” con una parrocchiana, la donna lo denuncia ma il gip dà ragione all’uomo di Chiesa con una sentenza registrata il 16 luglio nel Tribunale di Verona. L’uomo, un sacerdote veronese di 45 anni che oggi svolge il suo ministero sacrale in Friuli, è stato ufficialmente assolto dall’accusa di «violazione degli obblighi di assistenza familiare». I giudici gli hanno riconosciuto il diritto a non esercitare il ruolo di padre, né tantomeno ad esercitare una relazione con la figlia, in quanto ha deciso di continuare il ministero da sacerdote (autorizzato dopo un lungo percorso di verifica anche dalla medesima Chiesa Cattolica).



«Non può essere forzato ad avere un atteggiamento paterno», si legge nelle dichiarazioni finali del gip di Verona, secondo quanto riportato da “L’Arena” e “Fanpage”. Nasce tutto nel 2015 quando il parroco di una chiesa vicino Verona intrattiene una relazione amorosa con una donna 43enne di origini tedesche (residente sul lago di Garda): il legame va avanti per anni, quando nel 2017 nasce una bimba che non viene però riconosciuta dal sacerdote in quanto, dice la mamma durante le udienze, «non si sentiva di fare il genitore». L’uomo abbandona donna e figlia 5 settimane dopo il parto e si rivolge alla Chiesa confessando l’intera vicenda, chiedendo aiuto.



LA SENTENZA CONTROVERSA DI VERONA

«Dopo aver effettuato un percorso di presa di coscienza ed autoesame», spiegano le carte della sentenza, «viene autorizzato a continuare il suo ministero, e venendo trasferito dal Veronese al Friuli». Per questo motivo il giudice per le indagini preliminari di Verona, Paola Vacca, ha accolto la richiesta di archiviazione richiesta dalla difesa dopo l’accusa formulata dalla pm Valeria Ardito: «avendo deciso di continuare a svolgere il ministero, non può essere forzato ad avere un atteggiamento paterno». La donna che invece lo aveva denunciato per «violazione degli obblighi di assistenza familiare», d’ora in poi potrà richiedere solo un sostegno economico fino alla maggiore età della bambina, finora sempre corrisposto regolarmente dall’uomo ogni mese (con anche un bonifico effettuato una tantum di 4.500 euro per le spese sostenute dalla madre). «Non si rinvengono profili di rilevanza penale nel fatto denunciato», e dal punto di vista canonico pure.

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