Il datore di lavoro non può avere conferma se un suo dipendente si sia vaccinato o meno, in quanto, per una questione di privacy, non può richiedere il certificato vaccinale. La questione privacy in materia di vaccinazione è sempre stata un argomento di dibattito e recentemente il Garante della Privacy ha di fatto disciplinato la questione attraverso il provvedimento del 13 maggio 2021, “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”. Stando a quanto si legge sull’articolo 31 comma 5 del Decreto sostegni, l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, per ricevere la dose di vaccino anti covid, risulta essere giustificata, di conseguenza, chi si assente per farsi vaccinare non riceve alcuna decurtazione economica dal proprio stipendio.
Come assenza viene però intesa solamente il giorno della vaccinazione, e non eventuali giorni di malattia per effetti collaterali. Per “coprire” gli altri giorni si dovrà quindi fare riferimento ai classici strumenti di assenza disciplinati dal CCNL vigente. Ma veniamo nel dettaglio a ciò che si legge nel documento del garante della privacy: “Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro (cfr. punto 15 protocollo cit.). In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell’assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici”.
VACCINI COVID, IL GARANTE DELLA PRIVACY: “ATTESTATO DI VACCINAZIONE NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO”
Quindi il Garante precisa, in tema di privacy: “Il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale (cfr. FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”)”.