La visita di Xi a Mosca e la risposta politica americana hanno apparentemente oscurato il tema del mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin spiccato dalla Corte penale internazionale. In realtà, tutto si tiene, e anche la vicenda della Cpi va collocata nel più ampio contesto della guerra “totale” in corso. “Nessun Paese ha il diritto di avere l’ultima parola nel determinare l’ordine mondiale esistente” ha detto Xi Jinping al quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta alla vigilia della visita a Mosca. È di ieri la notizia che l’Ungheria ha bloccato la dichiarazione congiunta dell’Ue sul mandato di arresto di Putin.
Su questo provvedimento si pongono, a freddo, nuovi interrogativi. Da un mandato di arresto internazionale infatti ci si aspetterebbero sviluppi conseguenti. Ci saranno? Anche coloro che apparivano “intoccabili” sono finiti alla sbarra, come Slobodan Milosevic, esempio citato dallo stesso procuratore capo della Cpi Karim Khan.
È stato anche osservato che ci sono più inchieste, che il mandato di arresto ha più un valore politico, quello di favorire il negoziato (su posizioni sfavorevoli alla Russia), perché il “trattamento-Milosevic”, il processo “vero”, arriverà “dopo”, a pace conclusa. Non sulla base dell’accusa di avere deportato bambini ucraini, ma di una inchiesta, attualmente in corso, per crimini di guerra e genocidio.
Per fare un po’ d’ordine ne abbiamo parlato con Pasquale De Sena, ordinario di diritto internazionale nell’Università di Palermo e presidente della Società italiana di diritto internazionale.
Professore, sappiamo che adesso, dopo l’emissione del mandato di arresto, ogni Stato-parte dello Statuto Cpi è tenuto ad arrestare Putin. Allo stesso tempo sono in pochi a ipotizzare che questo possa realmente avvenire. Come stanno le cose?
In effetti, gli Stati parti dello Statuto della Corte hanno l’obbligo di cooperare con essa e quindi di consegnare il presidente russo, ove questi capiti sul territorio di uno di loro. È peraltro difficile che Putin vada, per così dire, a zonzo in tali Stati, anche se il problema si pone concretamente col Sudafrica, sede di un prossimo summit dei Brics, e col Brasile – anch’esso membro dei Brics –, entrambi vincolati dallo Statuto. Non così avverrebbe per India e Cina che, come la Russia, non l’hanno mai ratificato.
Putin potrebbe teoricamente sfidare quest’obbligo, valendosi dell’inviolabilità personale e dell’immunità spettanti ai capi di Stato?
Sì, senza dubbio, dato che la Russia non è vincolata dall’art. 27 par. 2 dello Statuto di Roma, che esclude che organi statali possano invocare norme interne o internazionali per sottrarsi alla giurisdizione della Corte.
Quindi?
Il governo della Russia potrebbe appellarsi all’inviolabilità personale dei capi di Stato in carica disposta dal diritto internazionale, tanto più perché non vi è alcuna risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza che lo obblighi a non invocarla. Come invece avveniva per il Sudan, nel caso del presidente Bashir.
Ecco, cosa ci dice del caso Putin il precedente del caso Bashir?
Nel caso Bashir veniva in rilievo una questione analoga, e cioè la mancata consegna alla Corte di un capo di Stato in carica di uno Stato terzo, il Sudan, da parte di uno Stato parte, la Giordania. La Camera d’appello della Corte affermò, in realtà, che l’art. 27 par. 2 costituirebbe una norma generale, idonea a mettere fuori gioco le tradizionali regole in tema di inviolabilità e immunità di organi statali, ogni qualvolta costoro fossero sottoposti a giudizi di tribunali internazionali, mentre dette regole varrebbero solo dinanzi a tribunali statali.
Ma se è vero questo, allora anche la Russia non potrebbe far valere la disciplina generale, o mi sbaglio?
Non si sbaglia; ma non a caso io ho usato il condizionale, perché il “dictum” della Corte suscita fortissime perplessità, perlomeno per quattro ragioni.
Quali?
Anzitutto, la decisione è in contrasto con le affermazioni di principio della Camera di primo grado nello stesso processo. In secondo luogo, essa si fonda su un’interpretazione molto forzata di una sentenza della Corte internazionale di giustizia del 2000. In terzo luogo, ad una simile interpretazione si opposero, in quel caso, non solo la Giordania, ma anche la Lega Araba e alcuni “amici curiae” intervenuti nel processo. In quarto luogo, nell’affermare la natura consuetudinaria dell’art. 27, par. 2 dello Statuto, la Corte non ha tenuto in alcun conto la costante, fortissima opposizione degli Stati Uniti – non parti dello Statuto, come la Russia – a qualsiasi forma di estensione della sua giurisdizione a militari statunitensi.
Che forma ha assunto tale “fortissima opposizione” americana?
Si è materializzata nell’adozione del cosiddetto Hague Invasion Act, tuttora vigente, che contempla addirittura la possibilità dell’uso della forza armata al fine di evitare l’arresto e il processo di detti militari; e anche nella conclusione di una serie nutrita di accordi bilaterali, volti a garantirsi il medesimo risultato.
In queste condizioni è un po’ difficile parlare di norma consuetudinaria. Ma allora è possibile, a suo avviso, ipotizzare una logica politica dietro questo primo mandato di arresto, ossia un atto finalizzato ad isolare politicamente la Russia, magari in attesa del vero capo di imputazione che arriverebbe a guerra conclusa?
È senz’altro possibile; direi anzi che questa ricostruzione mi trova concorde, dal momento che la strategia seguita dalla coalizione occidentale sembra essere, in questo momento, anzitutto la sconfitta di Putin come uomo politico, ancor prima della sconfitta militare della Russia e del ripristino dell’integrità territoriale ucraina.
Se ho ben capito, si persegue un regime change?
Esatto. Si mira a un cambio di regime in Russia – o perlomeno alla fine politica di Putin – come viatico sì per la riconquista dei territori occupati, ma anche come strumento di riassetto dell’ordine politico-giuridico internazionale, probabilmente destinato ad essere sconvolto dagli eventi in corso. Condivido quindi l’opinione, espressa su queste pagine, di chi parla della giustizia penale internazionale usata come arma. E ce n’è un’ulteriore conferma.
Sarebbe?
L’appoggio che in modo assolutamente inconsueto il mandato di arresto ha incassato dallo stesso Biden, malgrado la feroce opposizione americana verso la Corte!
Nel frattempo l’Ungheria ha bloccato la dichiarazione congiunta dell’Ue sul mandato di arresto di Putin.
È un’altra ragione per dubitare che ci siano regole generalmente accettate sulla punizione di organi di vertice di Stati terzi rispetto alla Corte.
Come va interpretata questa decisione della Cpi nell’attuale contesto di crisi dell’unipolarismo americano?
Io non so questa guerra come andrà davvero a finire, al di là dell’ovvia affermazione, peraltro condivisibile e preoccupante, che il mandato allontana ulteriormente la possibilità di soluzioni politiche. Detto questo, mi pare che, essendo coinvolte nella crisi in atto tre grandi potenze, come la Russia, gli Stati Uniti e la Cina, e poiché il conflitto si configura come uno scontro di potere sul piano mondiale che trascende la questione ucraina, è ben più difficile prevedere il realizzarsi della prospettiva di una consegna di Putin, da parte russa, alla maniera di Milosevic, a conflitto finito.
Dunque quello con Milosevic è un paragone che non regge?
A mio avviso, no. Anche laddove la guerra dovesse chiudersi con un cambio di regime in Russia, ho la sensazione che lo scontro fra le grandi potenze non si chiuderebbe, mentre il processo a Milosevic segnava una fase ben diversa, e apparentemente superata, dei rapporti internazionali, saldamente attestati, a quell’epoca, sull’egemonia statunitense, in assenza di veri e propri tentativi contro-egemonici.
(Federico Ferraù)
— — — —
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.