La quarantena Covid non è violazione della libertà personale. La Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza 127, dichiara ufficialmente legittima l’incriminazione di chi esce di casa dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta per positività al Sars-Cov-2: “La quarantena imposta ai malati di Covid-19, così come regolata dalle disposizioni impugnate, è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), e non quella personale (articolo 13)”.
La sentenza redatta da Augusto Barbera prosegue: “Essa infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente”.
Quarantena come arresti domiciliari? Per la Consulta no
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto costituzionalmente illegittima la norma penale in quanto non prevede che il provvedimento dell’autorità sanitaria sia convalidato entro 48 ore dal giudice, così come stabilito dall’articolo 13 della Costituzione sulla libertà personale. Se inoltre il Tribunale di Reggio Calabria aveva richiamato termini come “arresti domiciliari” e “detenzione domiciliare”, la Corte ha però escluso anche questo. Entrambe, spiega la Consulta, appartengono alla sfera del diritto penale mentre non è responsabilità personale aver contratto il virus.
Proprio per questo, il provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione. Secondo la Corte, inoltre, la norma penale avrebbe anche potuto anche introdurre un reato di circolazione in caso di consapevolezza di positività al Covid-19, senza necessità che vi sia un apposito provvedimento amministrativo.